
Il servizio è GRATIS e senza impegno!
Le spese condominiali.
Tutti i condomini hanno l’obbligo di partecipare alle spese condominiali, e cioè a quelle spese necessarie per la manutenzione e conservazione delle parti e dei servizi comuni presenti nel condominio, come ad esempio l’ascensore, il giardino condominiale, le scale, ecc.
Nello specifico, ciascuno condomino deve contribuire al pagamento delle spese condominiali in proporzione ai millesimi posseduti, a meno che il regolamento non disponga diversamente.
L’amministratore quindi, è tenuto ad inviare il consuntivo di pagamento ai singoli condomini con la richiesta di versamento entro la scadenza stabilita. Tuttavia, capita spesso che alcuni di essi non paghino le spese condominiali.
Vediamo cosa fare in tale circostanza.
Mancato pagamento delle spese condominiali: cosa fare?
Cosa deve fare l'amministratore del condominio?
Quando il condomino è moroso, l’amministratore di condominio è tenuto ad attivarsi per recuperare l’importo dovuto.
Innanzitutto, dovrà inviargli una lettera di sollecito di pagamento delle spese condominiali mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (se il condomino è in possesso di una Pec).
Se il sollecito non dovesse sortire alcun effetto, occorrerà agire giudizialmente nei confronti del condomino.
Quindi, con l’assistenza di un avvocato, occorrerà chiedere al Tribunale o al Giudice di Pace competente, a seconda dell’importo per cui si agisce, l’emissione di un decreto ingiuntivo. Una volta che il decreto ingiuntivo è stato emesso e notificato al condomino debitore, in assenza di pagamento né opposizione da parte di quest’ultimo, l’amministratore potrà procedere all’esecuzione forzata e al pignoramento nei suoi confronti. Il pignoramento può riguardare tutti i beni del condomino come ad esempio beni immobili, beni mobili, stipendio, pensione, conto corrente in banca o in posta. Qualora l’amministratore non dovesse conoscere eventuali beni del condomino da poter aggredire esecutivamente, potrà effettuare la ricerca telematica dei beni pignorabili presso l’Agenzia delle Entrate (leggi, La ricerca telematica dei beni da pignorare).
Infine, ricordiamo che l’articolo 1129 c.c. dispone testualmente che “L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”. Pertanto, non agire rispetto a situazioni di spese condominiali non pagate può essere motivo di revoca dall’incarico di amministratore condominiale.
Cosa può fare il condomino moroso?
Oggigiorno, purtroppo, sono sempre più numerose le famiglie che, a causa della precarietà che stanno vivendo, non riescono a pagare le spese condominiali.
In questo caso gli avvocati di miOPPONGO.it consigliano di prendere contatti con l’amministratore di condominio, rappresentargli la propria difficoltà economica e valutare di comune accordo un piano di rientro o un pagamento a saldo e stralcio dell’importo dovuto (leggi, Cosa fare se ricevi una lettera di pagamento o messa in mora).
Laddove poi il condomino moroso avesse già ricevuto la notifica dell’ingiunzione di pagamento, potrà contestarla presentando opposizione entro 40 giorni dalla notifica. Pertanto, una volta ricevuto il decreto ingiuntivo, è necessario rivolgersi quanto prima ad un avvocato di fiducia al fine di valutare se ci sono validi motivi per fare opposizione ed ottenere l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento emessa.