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In seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese la società si estingue, non esiste più.
Tuttavia, così come avviene per il decesso delle persone fisiche, anche per le società si verifica un fenomeno successorio: alla società estinta infatti, subentrano i soci.
Questi dunque succedono in tutti i rapporti, attivi e passivi, ancora in essere al momento della cancellazione della società divenendo così da un lato, titolari di eventuali crediti vantati dalla società e non ancora riscossi e dall’altro, responsabili dei debiti ancora esistenti.
Responsabilità dei soci.
I soci rispondono dei debiti sociali in maniera diversa, a seconda che appartenessero ad una società di capitali o di persone.
Società di capitali.
Tale società si caratterizza per il fatto che il capitale conferito, distinto in azioni o quote, prevale rispetto alle persone che la compongono, ossia i soci, i quali non sono responsabili dei debiti contratti dalla società con i loro beni personali, ma ne rispondono in proporzione alle quote o alle azioni conferite.
La società di capitali infatti, gode di autonomia patrimoniale perfetta: trattasi di un ente autonomo, con un proprio patrimonio, separato e distinto da quello dei soci.
Fanno parte di tale categoria:
- le società per azioni ( S.p.a.),
- le società in accomandita per azioni ( S.a.p.a.),
- le società a responsabilità limitata ( S.r.l.),
- le società a responsabilità limitata semplificata ( S.r.l.s.).
Pertanto, dopo l’estinzione della società di capitali i soci, possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali solo nei limiti delle proprie quote e, comunque, per un importo massimo pari a quanto percepito con il bilancio finale di liquidazione. Inoltre, venuta meno la società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2495 c.c.).
A tale regola sono previste due eccezioni:
- società in accomandita per azioni. In questo tipo di società i soci accomandanti sono obbligati solo nei limiti della quota del capitale sottoscritto, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali. I creditori della società quindi, possono aggredire anche il patrimonio personale dei soci accomandatari.
- socio fideiussore. E’ tale il socio che firma delle fideiussioni a garanzia dei prestiti della società: in questo caso il creditore garantito da fideiussione può rivalersi anche sul patrimonio personale del socio – fideiussore.
Società di persone.
Tale società invece, a differenza delle precedente, gode di autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto i soci che la compongono sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società
Fanno parte di tale categoria:
- le società in accomandita semplice ( S.a.s.),
- le società in nome collettivo ( S.n.c.),
- le società semplice ( S.s.).
Ne consegue che, i soci di una società di persone cancellata rispondono nei confronti dei creditori sociali con tutto il proprio patrimonio. Pertanto, il creditore della società può rivalersi anche sul patrimonio personale dei soci.
E se il debitore è una ditta individuale?
Nella ditta individuale non c’è distinzione tra il capitale dell’azienda e il patrimonio personale del titolare. In maniera semplicistica quindi, si può dire che la ditta individuale e il suo titolare sono la stessa cosa.
In ragione di ciò, anche se la ditta individuale è cancellata, il creditore può recuperare le somme di denaro ad esso spettanti, aggredendo sia il patrimonio della ditta individuale che quello personale del titolare.
Conclusioni.
La cancellazione della società debitrice dal Registro delle Imprese, pur determinandone l’estinzione e dunque escludendo la facoltà di agire direttamente nei confronti della stessa per il recupero del proprio credito, non esclude per il creditore la possibilità di far valere comunque la propria pretesa. Il creditore infatti, può agire sia nei confronti dei soci, con le limitazioni individuate dalla normativa a seconda del tipo societario, sia nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.
Il creditore quindi, può inviare una lettera di messa in mora ai soci (o al liquidatore) intimando il pagamento di quanto dovuto. Se nonostante tale diffida il pagamento non viene eseguito, occorrerà agire giudizialmente, con l’assistenza di un avvocato, nei confronti dei soci (o del liquidatore).