
Il D.L N. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni ha introdotto nuove scadenze per la definizione agevolata, rottamazione ter e saldo e stralcio, nonché, in presenza di determinati presupposti, lo stralcio delle cartelle fino a € 5.000.
Vediamo insieme le nuove proroghe dei pagamenti e in quali casi verranno annullati i carichi affidati all’Agente della Riscossione.
Nuove scadenze del Decreto Sostegni per rottamazione ter e saldo e stralcio.
Per la rottamazione ter, il saldo e stralcio e la definizione agevolata delle risorse UE, le rate scadute nel 2020 dovranno essere pagate entro il 31 luglio 2021.
Pertanto, se il contribuente è in regola col pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle scadute nel 2020 non comporterà la decadenza dai benefici, a patto che tali rate vengano corrisposte tutte entro il 31 luglio 2021.
Entro tale data dovranno quindi essere pagate:
- le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata delle risorse UE, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.
Invece, per i pagamenti scaduti e a scadere nel 2021, il termine ultimo per il pagamento di tali rate viene fatto slittare al 30 novembre 2021.
Pertanto, se il contribuente è in regola col pagamento delle rate 2020 (da corrispondere entro il 31 luglio p.v.), il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute e a scadere nell’anno 2021, non determina la perdita dei benefici, a patto che le stesse vengano corrisposte tutte entro il 30 novembre 2021.
Entro tale data dovranno pertanto essere pagate:
- le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata delle risorse UE, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
- le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Resta ferma la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della rottamazione ter e della definizione agevolata delle risorse UE (fonte www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-sostegni).
Annullamento delle cartelle esattoriali per debiti fino a € 5.000.
Il Decreto Sostegni prevede altresì l’annullamento dei debiti affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1^ gennaio 2000 – 31 dicembre 2010 e aventi importo fino a € 5.000.
Nel novero di tali debiti, rientrano anche quelli già eventualmente ricompresi nei piani di pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio.
Potranno usufruire di tale misura:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a € 30.000;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a € 30.000.
Le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento, verranno in via definitiva trattenute dall’Agenzia della Riscossione.
Quali debiti restano esclusi dallo stralcio?
Non rientrano nella misura dello stralcio:
- i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- i debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali, degli avvisi di addebito e di accertamento.
Nel Decreto Sostegni viene inoltre differito al 30 aprile 2021 il termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento.
Sino a tale data, pertanto, restano sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21.2.2020 per i soggetti con residenza, sede legale od operativa nei comuni della zona rossa) al 30 aprile 2021. Tali versamenti dovranno quindi essere effettuati entro il mese successivo, ossia non oltre il 31 maggio 2021.