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Cosa succede se non si paga la prima rata della rottamazione quater?
Prima di analizzare le conseguenze dell’omesso pagamento della prima rata di Rottamazione quater, è bene ricordare che tutti coloro che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali, devono aver ricevuto entro il 30 settembre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la “Comunicazione delle somme dovute”.
Tale documento contiene:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di Rottamazione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata;
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione: ovvero in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo (sul punto leggi, La rottamazione della cartelle esattoriali 2023 e Scadenza rottamazione cartelle).
- i moduli di pagamento precompilati (nel caso di versamento delle somme in maniera dilazionata, unitamente alla Comunicazione verranno trasmessi i primi 10 bollettini; la restante parte sarà inviata successivamente dall’Ente).
Il suddetto termine del 30 settembre 2023 è tuttavia prorogato al 31 dicembre 2023, per i contribuenti residenti nelle zone di Emilia Romagna, Marche e Toscana, colpiti dai gravi eventi alluvionali del mese di maggio 2023, cosi come disposto dal Decreto Legge n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni).
Venendo ora al tema principale del nostro approfondimento, analizziamo le conseguenze derivanti dal mancato pagamento della prima rata di Rottamazione, entro il termine stabilito dal Legislatore.
Anzitutto è bene ricordare che il versamento della prima rata può essere effettuato sino a lunedì 06.11.2023, essendo previsto anche per la Rottamazione quater, il limite di tolleranza dei 5 giorni, decorrenti dalla data riportata sul bollettino (nel caso della prima rata, 31.10.2023). Ciò è indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tuttavia, il contribuente che ha aderito alla Rottamazione quater potrebbe non avere le disponibilità economiche per far fronte a tale adempimento.
Cosa succede in questo caso?
L’art. 1, comma 244, della Legge di Stabilità 2023, dispone testualmente che: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.” (fonte, Leggi d’Italia).
Dunque, se il contribuente non paga la 1^ rata con scadenza 31 ottobre 2023, gli effetti che si produrranno sono i seguenti:
- il debito “ritorna” nel suo ammontare originario e dunque comprensivo di sanzioni, interessi, ecc;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi inseriti nella domanda;
- cessano di operare tutte le sospensioni e le tutele previste in favore del contribuente per effetto della presentazione della domanda.
Decadenza dalla Rottamazione quater delle cartelle: cosa fare?
Come sopra esposto, l’omesso pagamento della rata con scadenza 31.10.2023, comporta la decadenza del contribuente dalla Rottamazione, sia in termini di importo “ridotto” che in termini di pagamento dilazionato.
Quindi, l’Ente della Riscossione potrà agire nei confronti del contribuente “decaduto” attraverso ad esempio un pignoramento (sul punto leggi, Il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione), oppure il fermo amministrativo sui veicoli (sul punto leggi, Il fermo amministrativo: cos’è e come funziona), oppure ancora iscrivendo ipoteca sull’immobile del debitore (sul punto leggi, L’ipoteca sugli immobili per i debiti tributari), al fine di soddisfare il proprio credito.
Cosa fare per evitare tutto questo?
Il contribuente può decidere di rateizzare le cartelle a suo carico, rientrando così nel debito con il Fisco.
Nel testo normativo della Rottamazione quater, a differenza delle precedenti “rottamazioni” non vi è infatti alcuna norma che preveda il divieto di dilazionare il debito, sebbene decaduti dalla Definizione Agevolata.
Ciò significa che nell’ipotesi appena descritta, il debitore potrà, dunque, tutelarsi presentando una normale istanza di rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, che contenga tutte le cartelle oggetto del piano di Definizione agevolata decaduto a seguito del mancato pagamento, appunto, della prima rata (sul punto leggi, La rateizzazione della cartella esattoriale).
Così facendo il contribuente, a partire dal momento della protocollazione della domanda di rateazione, avrà le stesse tutele e gli stessi benefici che gli erano stati riconosciuti per effetto dell’adesione all’istituto della Definizione agevolata delle cartelle esattoriali, eccenzion fatta per la riduzione del debito.
Conclusioni
La presentazione della domanda di rateazione delle cartelle esattoriali consente al contribuente decaduto dalla Rottamazione quater, la possibilità di dilazionare il pagamento del debito con il Fisco, seppur nel suo importo originario, evitando cosi azioni esecutive e/o cautelari da parte dell’ Ente.
Infatti, l’art. 19, comma 1^ quater, del D.p.r. n. 602/73, nel disciplinare l’istanza di rateazione delle cartelle esattoriali, dispone testualmente che: “A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive” (fonte, Leggi d’Italia).
Se anche Tu non riesci a pagare la prima rata della Rottamazione quater con scadenza 31 ottobre 2023, Ti consigliamo di rivolgerti a consulenti professionisti nel settore, per individuare la migliore soluzione al Tuo caso, e quindi valutare l’eventuale presentazione della domanda di rateizzazione delle cartelle.