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Quali sono i debiti che rientrano nella rottamazione quater?
La Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022) nel regolamentare la Definizione Agevolata, meglio conosciuta come “rottamazione quater”, stabilisce che rientrano in tale misura agevolativa i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo dal 1^ gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (sul punto leggi, “La rottamazione delle cartelle esattoriali 2023“).
Quali sono i vantaggi aderendo alla rottamazione quater?
Il contribuente che aderisce alla rottamazione quater dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Il contribuente non sarà tenuto invece a corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’adesione alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6^, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quali sono i debiti che non rientrano nella rottamazione quater?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che non rientrano nella rottamazione quater:
- i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione prima del 1^ gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento;
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
I contributi previdenziali rientrano nella rottamazione quater?
Si, anche i contributi previdenziali possono essere “rottamati”.
Tuttavia occorre fare delle precisazioni.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella rottamazione quater solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto alternativamente a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, all’ Agenzia delle Entrate Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Di seguito indichiamo le casse/enti previdenziali che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito della Definizione agevolata:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;
- CNPR – Cassa Ragionieri;
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
- INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Come si aderisce alla rottamazione quater?
Per aderire alla rottamazione quater, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il contribuente deve presentare telematicamente entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità definite dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tale termine di presentazione, inzialmente fissato al 30 aprile 2023, è stato prorogato con il Decreto Legge n. 51 del 10 maggio 2023 (fonte, Leggi D’ Italia).
Cosa accade dopo aver presentato la domanda di rottamazione quater?
Presentata l’istanza di adesione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione invia al contribuente, entro il 30 settebre 2023 (termine inizialmente stabilito per il 30 giugno 2023), una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda di rottamazione quater contenente:
-l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata;
-la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di
presentazione della domanda di adesione (l’importo dovuto può essere rateizzato fino ad un massimo di n. 18 rate, vedi oltre);
-i moduli di pagamento precompilati;
-le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente; oppure - diniego (eventuale) della domanda di rottamazione quater, con l’indicazione delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Se aderisco alla rottamazione quater posso pagare il debito a rate?
Si. Il contribuente che intende aderire alla rottamazione quater ha la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (termine inizialmente fissato per il 31 luglio 2023 e prorogato con D.L 51 del 10/05/2023); oppure
- ratealmente, in un numero massimo di 18 rate trimestrali consecutive, distribuite in 5 anni, di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1^novembre 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla rottamazione quater.
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che l’ Agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
Cosa succede se non pago o pago in ritardo una rata della rottamazione quater?
Se il contribuente omette di pagare una rata, ovvero effettua un versamento insufficiente o tardivo (superiore a 5 giorni) dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, decade dalla rottamazione quater e quindi dai relativi benefici.
In tale ipotesi infatti, la rottamazione quater risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Se presento la domanda di rottamazione quater cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili da Ader per i debiti indicati nella domanda?
In seguito alla presentazione della domanda di rottamazione quater, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già
avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
Sul punto preme segnalare quanto segue.
Eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritti alla data di presentazione della domanda, resteranno in essere. La relativa cancellazione infatti, interverà solo dopo che il contribuente avrà pagato tutte le rate ovvero l’unica rata.
Inoltre il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e potrà ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ho un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate Riscossione per alcune cartelle che vorrei "rottamare": posso farlo?
Sì, la Legge n. 197/2022 consente al contribuente che ha un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per cartelle che vorrebbe inserire nella rottamazione quater, di poter aderire ugualmente alla Definzione Agevolata. Tuttavia, nella domanda di adesione alla rottamazione quater, è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
Posso aderire alla rottamazione quater per debiti per cui ho già una rateizzazione in corso?
Si, il contribuente può aderire alla rottamazione quater anche per i debiti per cui ha già in corso una rateizzazione. Tale facoltà è riconosciuta anche a coloro che sono decaduti da precedenti rateazioni o rottamazioni.
Al riguardo la normativa prevede infatti che, una volta presentata la domanda di adesione alla rottamazione quater siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 ottobre 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione quater sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
Posso verificare quali debiti rientrano nella rottamazione quater, prima di presentare la domanda?
Si, il contribuente ha la possibilità di richiedere telematicamente, mediante il sito di Ader, il cosiddetto “Prospetto informativo – Definizione Agevolata”.
Tale Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale dell’ intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali è possibile presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quater.
La richiesta di tale prospetto si rivela particolarmente utile poichè, per ciascuna cartella/avviso, è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione.
Tuttavia, nel prospetto non sono indicati eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.
Tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 settembre 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.
Tale Comunicazione inoltre, terrà conto dell’annullamento determinato dal “saldo e stralcio” automatico dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.
Conclusioni.
Se hai ricevuto una cartella o una intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ti consigliamo di rivolgerti a professionisti esperti nel settore, al fine di verificare anzitutto se gli importi chiesti in pagamento sono dovuti. Può accadere infatti, di ricevere cartelle di pagamento per importi prescritti e quindi non dovuti: in tale ipotesi vi è la possibilità di impugnare l’atto ricevuto, nei termini e nei modi previsti dalla legge, al fine di ottenerne l’annullamento (sul punto leggi, “Cartella esattoriale: quando si prescrive?“)
Se invece l’importo chiesto in pagamento è dovuto, con l’aiuto di un professionista, potrai verificare se puoi beneficiare della rottamazione quater, o comunque individuare la soluzione migliore e per te più vantaggiosa, per sanare la tua pendenza debitoria con il Fisco.
(contenuto modificato in seguito alla proroga dei termini per la rottamazione quater di cui al D.L. n. 51 del 10 maggio 2023)