11 Maggio 2021

Ricerca telematica dei beni da pignorare

Il creditore per riscuotere il credito ad esso spettante, accertato e non pagato dal debitore, può agire esecutivamente sui beni di quest’ultimo. Di seguito analizziamo la procedura prevista dall’ art. 492 bis c.p.c., per ricercare telematicamente i beni e/o i diritti del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata.

Istanza al Presidente del Tribunale.

Ogni creditore, con l’assistenza di un avvocato di fiducia, può presentare un’ istanza al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, al fine di essere autorizzato alla ricerca telematica dei beni del debitore.

Alla suddetta istanza, occorre allegare i seguenti documenti:

  1. titolo esecutivo e atto di precetto entrambi notificati al debitore;
  2. certificato di residenza o visura camerale (se persona giuridica) del debitore.
Per poter presentare l’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo ( es. sentenza, decreto ingiuntivo, ecc) e di un atto di precetto efficace, entrambi ritualmente notificati al debitore.

Autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare.

Il Presidente del Tribunale, previa verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare, consentendo così l’accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Pubblica Amministrazione. Nello specifico, sarà consultabile l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e le banche dati degli enti previdenziali, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti con istituti di credito, datori di lavoro o committenti.

L'accesso telematico alle banche dati.

Una volta ottenuta l’autorizzazione del Presidente, si chiede l’accesso alle informazioni delle banche dati pubbliche. Di norma, alla consultazione telematica provvede l’Ufficiale Giudiziario. Tuttavia, non tutti gli uffici pubblici sono dotati della strumentazione tecnologia necessaria per potervi provvedere. Pertanto, è riconosciuta al creditore la possibilità di farsi autorizzare ad accedere direttamente alle banche dati, tramite i gestori. Il creditore quindi, dovrà effettuare la richiesta di accesso all’Agenzia delle Entrate competente.

Eseguita la ricerca ed individuati i beni da pignorare, il creditore, con l’assistenza di un avvocato, potrà agire esecutivamente nei confronti del debitore per recuperare il credito ad esso spettante.

Tempi e costi della ricerca telematica dei beni.

Generalmente la procedura si esaurisce in 30/40 giorni. Quanto ai costi invece il creditore, oltre al compenso dell’avvocato da concordare con il proprio difensore, dovrà versare un contributo unificato di Euro 43,00 e i diritti di segreteria dell’ Agenzia delle Entrate, laddove la ricerca non venga effettuata dagli Ufficiali Giudiziari. Trattasi di un importo variabile, che verrà quantificato dall’Agenzia stessa in base al numero di pagine che dovrà inviare.

Perchè scegliere la ricerca telematica dei beni da pignorare.

La ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. si pone come alternativa alle modalità tradizionali di individuazione dei beni, come la ricerca catastale (che consente di conoscere eventuali beni immobili intestati al debitore ) o la visura al P.R.A (che consente di verificare se il debitore è proprietario di veicoli eventualmente aggredibili). 

Consigliamo tale procedura perché, a differenza di quelle tradizionali citate, offre un quadro più ampio e completo della posizione del debitore in quanto consente di acquisire, a mero titolo esemplificativo, le dichiarazioni dei redditi del debitore, l’elenco dei rapporti finanziari che questi intrattiene con le banche, oppure con il datore di lavoro in caso di lavoro subordinato, o con i committenti nel caso in cui il debitore sia un libero professionista.

Solo cosi infatti, si potrà scegliere la migliore procedura esecutiva da avviare contro il debitore per recuperare il credito spettante. 

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