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Cos'è la negoziazione assistita.
La negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014. Si tratta di una procedura alternativa al processo, volta a risolvere una controversia senza dover ricorrere all’Autorità Giudiziaria. Con la negoziazione assistita infatti, creditore e debitore, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, cercano di raggiungere un accordo stragiudiziale. Se non dovessero riuscire a comporre bonariamente la controversia insorta, allora il creditore potrà avviare una causa in Tribunale per recuperare quanto ad esso spettante.
Quando si applica la negoziazione assistita.
Tale procedura si può applicare non solo per recuperare un credito, ma in qualsiasi tipo di lite riguardante diritti disponibili, ad eccezione di quelle in materia di lavoro.
Per alcune materie tassativamente indicate dalla legge, la negoziazione è prevista come obbligatoria. In particolare, per la
- domanda di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti;
- richiesta di pagamento di una somma di denaro non superiore a Euro 50.000,00.
In queste due ipotesi la negoziazione assistita è “condizione di procedibilità dell’azione giudizaria”: non si può avviare una causa civile se prima non si è tentata la conciliazione con la procedura in discorso.
La legge riconosce altresì la facoltà alle parti di avviare tale procedimento in materia di famiglia (separazione personale dei coniugi e divorzio).
Come funziona la negoziazione assistita.
Vediamo in concreto quali sono le fasi di tale procedura:
1) Invito alla negoziazione assistita.
Il procedimento inizia con l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita rivolto dall’ avvocato del creditore al debitore.
L’invito deve essere redatto per iscritto e sottoscritto sia dalla parte che dal difensore. Inoltre, deve contenere l’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o un suo rifiuto, potrà essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del successivo giudizio.
La controparte ha 30 giorni di tempo per accettare o rifiutare l’invito alla negoziazione assistita.
Se il debitore non risponde all’invito entro il suddetto termine oppure rifiuta, allora non si può fare altro che iniziare la causa. Se invece accetta l’invito, le parti stipulano una convenzione di negoziazione assistita e cioè s’impegnano a trattare, per un periodo non inferiore a 1 mese e non superiore a 3 mesi, in buona fede e con lealtà, per risolvere la controversia in via amichevole.
2) Negoziazione.
Dopo la sottoscrizione della convenzione, ha inizio la vera e propria fase di trattativa. Creditore e debitore, assistiti dai rispettivi legali, si incontrano e provano a raggiungere un accordo.
3) Accordo di negoziazione assistita.
Se la trattativa non sortisce effetto positivo, l’accordo non viene raggiunto e il creditore potrà rivolgersi al Giudice per far valere il suo diritto. Se invece la negoziazione risulti proficua, le parti stipulano e sottoscrivono un accordo con cui hanno risolto la vertenza tra esse insorta. Si pensi ad esempio all’accordo con cui il debitore si impegna a saldare il proprio debito ratealmente, oppure si impegna a versare al creditore una somma di denaro “a saldo e stralcio“.
Tale accordo costituisce titolo esecutivo e vale anche per l’eventuale iscrizione dell’ipoteca giudiziaria. Con tale accordo quindi, il creditore ottiene un documento che gli permette di poter agire in via esecutiva, vale a dire forzosamente, nei confronti del debitore che dovesse rendersi inadempiente rispetto all’accordo raggiunto.
Perchè scegliere la negoziazione assistita per recuperare un credito.
Nell’esperienza professionale degli avvocati di miOPPONGO.it, la procedura di negoziazione assistita si è sempre rivelata molto efficace.
Tale procedura infatti, consente al creditore e al debitore una soluzione della vertenza in tempi rapidi e con notevoli risparmi di costi rispetto ad una causa civile.
Inoltre ricordiamo che in caso di esito positivo della negoziazione, le parti possono godere di vantaggi fiscali: coloro che hanno raggiunto un accordo, anche parziale, hanno diritto a un credito d’ imposta sul compenso che hanno corrisposto agli avvocati per il procedimento di negoziazione. Tale credito è commisurato al compenso versato fino a un massimo di Euro 250,00 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui lo hanno corrisposto.