11 Febbraio 2022

Pignoramento presso terzi: novità da giugno 2022

A giugno 2022 entra in vigore una nuova formulazione dell’art. 543 c.p.c., che porrà in capo al creditore un nuovo adempimento formale a pena di inefficacia della procedura esecutiva. Vediamo insieme in cosa consiste tale nuovo onere.

Come cambia il pignoramento presso terzi da giugno 2022?

In data 22 giugno 2022 entreranno in vigore le disposizioni dei commi da 27 a 36 dell’unico articolo di cui si compone la Legge N. 206/2021 di riforma del processo civile.
In particolare, la novella legislativa introdurrà i seguenti due commi all’art. 543 c.p.c. (rubricato “forma del pignoramento”), inserendoli subito dopo il comma 4^:
il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
La riforma normativa prevede così, a pena di inefficacia del pignoramento presso terzi, un nuovo adempimento a carico del creditore, o meglio, a carico dell’avvocato di parte creditrice.

Cosa dovrà fare il creditore da giugno 2022?

Il creditore dovrà quindi ottemperare ai seguenti incombenti:
1) adempimento già previsto: a pena di inefficacia del pignoramento, dovrà iscrivere a ruolo il pignoramento nei 30 giorni successivi a quello in cui l’ufficiale giudiziario riconsegnerà all’avvocato l’originale dell’atto di pignoramento notificato;
2) NUOVO ADEMPIMENTO: a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore dovrà ANCHE notificare al debitore e al terzo pignorato l’intervenuta iscrizione al ruolo.
La prova di tale avvenuta notifica dovrà poi essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento.
Nota bene, non entro la data di udienza che verrà in via definitiva fissata dal Tribunale, bensì entro la data di udienza che l’avvocato indicherà nell’atto di pignoramento.
In caso di omessa notifica, gli obblighi di legge del debitore esecutato e del terzo pignorato cesseranno a partire dal giorno di udienza riportato nell’atto di pignoramento.
In caso invece di pignoramento eseguito nei confronti di più terzi pignorati, l’eventuale inefficacia si produrrà solo nei confronti del terzo rispetto al quale non risulti notificato o depositato l’avviso di notifica.

Col nuovo adempimento il creditore dovrà anche notificare al debitore e al terzo pignorato l'intervenuta iscrizione al ruolo

Quale fine si prefigge quindi la novella legislativa?

Il fine ultimo del legislatore è quello di perseguire una rapida liberazione dei crediti e dei beni pignorati con conseguente cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo, per sopravvenuta inefficacia del pignoramento.

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