30 Maggio 2022

Pignoramento: come evitarlo?

Chi ha concluso un contratto e, a causa di difficoltà economiche, non ha potuto ottemperare al pagamento di quanto dovuto tale da ritrovarsi oppresso da un pignoramento, può svincolarsene pagando una somma congrua oppure stipulando un accordo transattivo con il creditore. Vediamo insieme come fare.

Che cos'è il pignoramento.

Il pignoramento, ai sensi dell’art. 492 c.p.c., consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento è l’atto con cui si dà inizio all’espropriazione forzata: non è altro che un vincolo giuridico sui beni del debitore per ottenere il soddisfacimento delle pretese creditorie.

Esso può essere di tre tipi:

  1. pignoramento immobiliare, quando ha ad oggetto beni immobili (leggi anche ‘Quando si può pignorare la prima casa?’);
  2. pignoramento mobiliare, quando ha ad oggetto beni mobili;
  3. presso terzi, quando i beni non sono nella disponibilità del debitore ma appunto presso un terzo (ad esempio rapporto tra il debitore e Poste Italiane per l’utilizzo di postepay).

Formalmente si ha pignoramento con l’intimazione dell’ufficiale giudiziario e da quel momento saranno inefficaci tutti gli atti di disposizione (vendita, donazione ecc.).

Prima del pignoramento si ha il precetto: l’intimazione del creditore al pagamento in forza di un titolo esecutivo (sentenza, assegno, cambiale, decreto ingiuntivo ecc.).

Decorsi 90 giorni dalla sua notificazione, il precetto diventa inefficace se non ha avuto inizio l’esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso.

Cosa indica l'atto di pignoramento.

L’atto di pignoramento deve indicare:

  1. il credito per cui si agisce;
  2. i beni da pignorare;
  3. l’invito a dichiarare la residenza o eleggere domicilio;
  4. l’avvertimento che si può richiedere di sostituire i beni con una somma di denaro (pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione).

Il debitore può, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., presentare istanza di conversione in cancelleria prima che il giudice disponga vendita o assegnazione dei beni, con il versamento di una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale (sul punto leggi, “La conversione del pignoramento“).

Come evitare il pignoramento.

Il codice appresta una soluzione per il debitore che voglia evitare il pignoramento: versare nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.

All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere (richiedere) la somma versata.

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato del 20%.

Premessa la disciplina codicistica, analizziamo anche un altro strumento predisposto dall’ordinamento per svincolarsi dall’oppressione di un credito che aumenta a causa di interessi e spese.

Il codice prevede che il Presidente del Tribunale autorizzi la ricerca telematica dei beni da pignorare.

È così che il conto corrente ad esempio, viene congelato, trovandosi il debitore nell’impossibilità di disporre delle somme ivi contenute.

Pignoramento: la transazione tra debitore e creditore.

Le parti, a questo punto, possono addivenire ad un accordo che prende il nome di transazione.

La transazione è il contratto, regolato dall’art. 1965 c.c., attraverso il quale le parti si fanno delle reciproche concessioni per porre fine a una lite già iniziata oppure per prevenire una lite che potrebbe insorgere.

Esse possono stabilire che il debitore paghi una somma di denaro con cadenza mensile per un arco temporale circoscritto, nel quale le pretese creditorie siano soddisfatte.

La prima rata dovrebbe essere più corposa in modo da incentivare il creditore alla sottoscrizione dell’atto transattivo, da versare contestualmente alla sottoscrizione.

Le successive rate devono essere pensate in modo da poter essere ragionevolmente sostenute per tutta la durata dell’accordo.

Entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, la controparte si impegna a comunicare la rinunzia al pignoramento.

La strategia  illustrata costituisce una risoluzione stragiudiziale per conseguire il blocco del pignoramento e l’immediata libertà di disposizione di quanto pignorato, ma a condizione che il versamento delle rate sia pieno e puntuale.

Infatti, se il debitore contravviene agli impegni assunti, resta salva la possibilità per il creditore di riprendere il pignoramento.

    CONTATTACI

    Compila il form sottostante descrivendo il tuo problema o quesito. Il nostro team ti risponderà entro 3 giorni lavorativi fornendoti la soluzione più opportuna. Il servizio è gratuito e senza impegno.

    ! La tua privacy è la nostra priorità. I tuoi dati verranno comunicati esclusivamente al legale che ti fornirà la consulenza richiesta.