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La Posta Elettronica Certificata (PEC) è una delle modalità, previste dalla legge, con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, notifica le cartelle di pagamento e gli altri atti della riscossione ai contribuenti.
L’ Ente della Riscossione può notificare via Pec gli atti destinati ai soggetti obbligati ad avere un indirizzo Pec e ai soggetti che, pur non essendovi obbligati, hanno un indirizzo Pec e lo hanno appositamente comunicato, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La notifica deve essere effettuata all’indirizzo del destinatario risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
Società, imprese e professionisti iscritti in albi, ordini, collegi o elenchi istituiti per legge, devono avere un indirizzo Pec e comunicarlo al registro imprese o albo che a loro volta lo comunicano all’ INI-PEC.
Le persone fisiche, residenti e non residenti, e i soggetti diversi dalle persone fisiche che non hanno l’obbligo di avere un indirizzo Pec risultante all’ INI-PEC possono comunicare all’Agenzia delle Entrate Riscossione la volontà di ricevere le notifiche degli atti fiscali/tributari via pec a un proprio indirizzo o a quello:
- di uno dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica nei giudizi tributari ( ad esempio avvocati, commercialisti, ecc…);
- del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado.
Come avviene la notifica a mezzo pec?
L’ Agenzia delle Entrate Riscossione effettua la notifica tramite invio di un messaggio da casella Pec dell’Ufficio a casella Pec del destinatario, con allegato l’atto sotto forma di documento informatico, firmato digitalmente (firma Cades o Pades).
La validità della trasmissione e della ricezione è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna (fonte, Contenzioso Tributario Memento Francis Lefebvre).
Quando si perfeziona la notifica a mezzo pec?
Per l’Ente della Riscossione notificante, la notifica si perfeziona nel momento in cui il gestore della casella Pec gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio.
Per il contribuente destinatario invece, la notifica si perfeziona alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella Pec del destinatario trasmette al mittente.
Cosa accade in caso di mancata consegna nella casella Pec?
In tal caso occorre distinguere a seconda che la casella Pec risulti o meno dall’ INI-PEC.
Mancata consegna in casella Pec risultante dall'INI-PEC.
Se la casella Pec del destinatario, risultante all’INI-PEC, non riceve il messaggio in quanto piena, l’Ente della Riscossione procede nel seguente modo:
- effettua un secondo invio, dopo almeno 7 giorni dal primo;
- se anche a seguito di tale invio la notifica non avviene perchè la casella di posta è satura oppure perchè l’indirizzo Pec del destinatario non è valido o attivo, l’Ente effettua la notifica mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il 2^ giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito che resta pubblicato per 15 giorni;
- dà notifica dell’avvenuta notificazione dell’atto al destinatario mediante raccomandata semplice.
In tale ipotesi la notifica si perfeziona per il notificante nel momento in cui il gestore della casella Pec gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio. Per il destinatario invece, nel 15^ giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa (fonte, Contenzioso Tributario Memento Francis Lefebvre).
Mancata consegna in casella pec non risultante nell'INI-PEC.
Nel caso di notifica a mezzo Pec non risultante dall’INI-PEC che il destinatario ha comunicato, se al primo tentativo non risulta valida o non attiva, l’Agenzia delle Entrate Riscossione effettua la notifica a mani o a mezzo posta (sul punto leggi, La notifica della cartella esattoriale).
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 328/2017 ha precisato che la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive.
Se invece al primo tentativo la casella Pec risulta satura, l’ Ente della Riscossione effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella Pec risulta satura, oppure l’indirizzo del destinatario non è attivo o non è valido, l’Agenzia della Riscossione effettua la notifica mediante le altre forme consentite dalla legge.
Cartella esattoriale notificata da una pec non ufficiale: quali conseguenze?
Ai sensi dell’art. 3 bis Legge n. 53/1994, la notifica degli atti a mezzo pec può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di Posta Elettronica Certificata del notificante, risultante dai pubblici elenchi (cioè I.p.a., Re.G.Ind.E ed Inipec). Ne consegue che laddove l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifichi atti fiscali/tributari da propri indirizzi Pec non indicati nei Pubblici Registri, la notifica è da ritenersi inesistente ( sul punto leggi Cartella esattoriale: quando la notifica è inesistente).
In tal caso il contribuente può impugnare l’atto ricevuto al fine di far accertare il vizio di notifica e dunque chiederne l’annullamento.
Cartella esattoriale notificata ad una pec non ufficiale: quali conseguenze?
L’art. 26 del Decreto Presidenziale n. 602/1973 stabilisce che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo Pec all’indirizzo del destinario risultante dall’ Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) oppure per i soggetti che ne fanno richiesta diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo Pec da inserire nell’INI- PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.
Pertanto, se l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica la cartella di pagamento o altra atto fiscale ad un indirizzo Pec del contribuente non risultante dall’ INI-PEC (ovvero dichiarato all’atto della richiesta) tale notifica non può ritenersi valida. Anche in questo caso il contribuente potrà contestare l’atto ricevuto avanti all’Autorità Giudiziaria competente, nei termini e nei modi previsti dalla legge (sul punto leggi, Come impugnare una cartella esattoriale).