
Cosa è l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento ?
E’ l’atto con cui il creditore, sia esso persona fisica o giuridica, fa valere la propria pretesa creditoria nei confronti della società debitrice dichiarata fallita.
Chi può presentare l'istanza?
La domanda può essere presentata da tutti i creditori della società fallita.
A tal proposito, è bene precisare che esistono due categorie di creditori:
- creditori privilegiati, cioè coloro che godono di un privilegio come ad esempio: i lavoratori subordinati, i professionisti e ogni altro prestatore d’opera intellettuale, le imprese artigiane, ecc. e
- creditori chirografari, cioè coloro che non godono di alcun privilegio.
Tale distinzione è molto importante e deve essere precisata nel testo dell’istanza poiché, al momento della distribuzione delle somme i creditori privilegiati, insieme ai creditori ipotecari e pignoratizi, saranno preferiti ai chirografari, e pertanto il loro credito verrà soddisfatto prima degli altri.
Come presentare l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento?
La domanda deve essere presentata nelle forme del ricorso e deve contenere:
- l’ indicazione della procedura fallimentare (i dati sono contenuti nella comunicazione che il curatore invia a tutti i creditori; se non si è ricevuta tale comunicazione, possono essere richiesti alla Cancelleria della Sezione fallimentare del Tribunale che ha dichiarato il fallimento);
- le generalità del creditore che effettua l’insinuazione, indicando anche l’eventuale indirizzo pec a cui saranno inviate le comunicazioni relative alla procedura;
- determinazione dell’ importo da recuperare, con eventuale richiesta di interessi;
- la sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- eventuale indicazione di un titolo di prelazione ( ad esempio trattasi di credito di lavoratore subordinato, oppure trattasi di prestazione professionale eseguita in qualità di…in data…) nonchè l’indicazione dei beni o del bene sui cui insiste la prelazione speciale (ad esempio ipoteca sul bene…).
Al ricorso occorre poi allegare tutta la documentazione attestante il proprio credito.
Se il credito è fondato su cambiali o assegni, questi dovranno essere allegati in copia e depositati poi in originale presso la cancelleria del Tribunale entro il giorno dell’udienza di verifica dello stato passivo.
Infine, pena l’inammissibilità della domanda, la stessa dovrà essere trasmessa a mezzo pec al curatore del fallimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’avviso di cui sopra.
Si rappresenta inoltre che, le indicazioni relative alla redazione della istanza, sono riportate anche nella comunicazione che il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 92 della Legge Fallimentare, è tenuto ad inviare a tutti i creditori risultanti dalle scritture contabili della società fallita.
Entro quale termine deve essere presentata l'istanza?
Il termine per presentare l’istanza di insinuazione al passivo del fallimento, è di 30 giorni antecedenti alla data di udienza di verifica del passivo fallimentare, indicata dal curatore nell’avviso ex art. 92 della Legge Fallimentare.
Cosa fare se il creditore non riceve la comunicazione del curatore?
In questo caso il creditore può presentare la cosiddetta domanda tardiva.
Le domande tardive, sono tutte quelle istanze presentante oltre 30 giorni dall’udienza di verifica del passivo e comunque, non oltre 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Nonostante tale deposito “in ritardo”, il creditore potrà sempre partecipare alla distribuzione delle somme per recuperare quanto ad esso spettante.
Cosa succede se il creditore trasmette l'istanza oltre i termini?
Tutte le domande presentate successivamente ai termini sopra indicati non potranno essere ammesse, a meno che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da lui.