28 Maggio 2022

La rateizzazione della cartella esattoriale

Una breve guida sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali ricevute dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

La rateizzazione delle cartelle esattoriali viene concessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/73, ai soggetti che ne fanno richiesta, in base:

  1. alla soglia di debito;
  2. alle condizioni economiche dichiarate o documentate dai contribuenti, siano essi privati (persone fisiche) o società (persone giuridiche).

In base a ciò sono previste diverse tipologie di rateizzazione, analizziamole di seguito.

La rateizzazione delle cartelle esattoriali: piano ordinario

Rateizzazione per debiti fiscali fino ad Euro 60.000,00.

Per importi fino ad Euro 60.000,00, al fine di richiedere ed ottenere la rateizzazione, il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza e dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica in cui versa, tale da impedirgli di eseguire in un’unica soluzione il pagamento dell’intero importo chiesto con la cartella.
In questo caso, si accede al cosiddetto piano ordinario di rateizzazione, che consente di pagare il debito fino a un massimo di n. 72 rate. 

Rateizzazione per debiti fiscali oltre Euro 60.000,00.

Per importi superiori ad Euro 60.000,00, al fine di richiedere ed ottenere la rateizzazione, il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza documentando (e non semplicemente dichiarando) la propria situazione di difficoltà economica.
Il contribuente è quindi tenuto ad allegare alla domanda di rateazione, la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, per attestare appunto la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Anche in questo caso, se la richiesta è accolta, si accede al piano ordinario di rateizzazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di n. 72 rate.

Il piano ordinario di rateazione consente di pagare il debito fiscale in n. 72 rate, di importo costante o crescente in base alla preferenza espressa dal contribuente al momento della presentazione della domanda.

La rateizzazione delle cartelle esattoriali: piano straordinario

Inoltre, è prevista anche la possibilità di accedere ad un piano straordinario di rateazione, che permette al contribuente di pagare il debito fiscale fino ad un massimo di n. 120 rate.
I requisiti per ottenere un piano straordinario sono indicati dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
Dunque, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per il piano ordinario (vedi sopra). Ciò si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare, risultante dall’nidicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La domanda può essere presentata tramite gli specifici indirizzi pec dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, allegando altresì tutta la documentazione a tal fine richiesta.
Se la domanda è accolta, si accede al piano straordinario di rateazione che consente di pagare il debito con rate costanti (vedi sopra).

Il piano straordinario di rateazione consente di pagare il debito fiscale in n. 120 rate di importo costante.

Cartelle di pagamento: quando si decade dalla rateizzazione

Si decade dalla rateazione delle cartelle esattoriali in caso di:

  1. Inadempienza: quando il contribuente omette di pagare un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione delle data di presentazione della istanza di rateazione, indipentemente dalla tipologia della istanza.
    Piu dettagliatamente:
    a) per le rateizzazione in essere alla data dell’8.3.2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di n. 18 rate anche non consecutive (come previsto dal Decreto Fiscale);
    b) per le rateizzazioni concesse dopo l’ 8.3.2020 e richieste fino al 31.12.2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di n. 10 rate anche non consecutive (come previsto dal Decreto Ristori);
    c) per le rateizzaizoni successivamente all’1.1.2022, la decadenza si realizza al mancato pagamento di n. 5 rate anche non consecutive.
  2. Assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale.
  3. Decesso del richiedente;
  4. Società cancellata dal Registro delle imprese.

Al verificarsi delle condizioni di decadenza di cui sopra, l’Agente della Riscossione può riprendere tutte le azioni volte a recuperare il credito.

Cartella di pagamento: proroga della rateizzazione

Una domanda che spesso viene formulata agli avvocati di mioppongo.it è questa: “Avvocato, la mia situazione economica è peggiorata e non riesco a pagare le rate della rateizzazione: cosa posso fare?
Chi ha ottenuto un piano di rateizzazione, non decaduto, e la condizione economica peggiora, può chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate. La proroga della rateizzazione delle cartelle di pagamento, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria (n.72 rate) o straordinaria (n.120 rate).
La richiesta di proroga deve essere presentata mediante istanza motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che impedisce di poter pagare regolarmente le rate.

Cartella di pagamento: riammissione alla rateizzazione

Nel caso in cui il contribuente decada per inadempienza, è possibile nuovamente accedere all’istituto della rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri debiti. Tuttavia ciò è possibile solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute – calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione – della rateizzazione decaduta, fermo restando, nel caso la decadenza si fosse concretizzata prima dell’8 marzo 2020, quanto previsto dalle specifiche disposizioni intervenute nel corso del periodo emergenziale.
Inoltre, qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.

I vantaggi della rateizzazione di una cartella di pagamento

Dalla presentazione della richiesta di rateizzazione e finché il contribuente è in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Dunque, la rateizzazione comporta i seguenti benefici:

  1. divieto di iscrivere ipoteca (sul punto, leggi “L’ipoteca sugli immobili per i debiti tributari“);
  2. revoca del fermo del veicolo (sul punto, leggi “Fermo amministrativo: cos’è e come funziona“);
  3. blocco delle procedure esecutive.

Con la rateizzazione delle cartelle di pagamento, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può intraprendere nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente. Le procedure esecutive già in corso vengono sospese.

Conclusioni

La normativa sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali è oggetto di continue modifiche da parte del legislatore.

Pertanto, a chi riceve una cartella di pagamento da parte l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, consigliamo di rivolgersi a professionisti competenti nel settore, affinchè possano assistere e consigliare bene il contribuente su come agire. Ciò non solo per la presentazione dell’istanza di rateazione, ma anche per valutare un’eventuale impugnazione della cartella di pagamento ricevuta (sul punto leggi, Come impugnare una cartella esattoriale). Può infatti accadere che l’importo di cui alla cartella non sia dovuto in quanto prescritto: in questo caso il contribuente può impugnare la cartella, nei tempi e nei modi ex lege previsti, per chiederne l’annullamento (sul punto leggi, La prescrizione delle cartelle esattoriali).

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