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Cos'è la notifica della cartella esattoriale?
Con il termine “notifica” ci si riferisce al procedimento con il quale la cartella di pagamento (conosciuta più comunemente come cartella esattoriale), viene portata a conoscenza del destinatario.
Il suddetto procedimento di notificazione viene certificato con la cosiddetta “relata di notifica“, vale a dire la dichiarazione con cui il soggetto notificatore attesta la data, l’ora ed il luogo di consegna dell’atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati (vedi oltre), nonchè le ricerche effettuate e le motivazioni dell’eventuale mancata consegna dell’atto.
Se la cartella di pagamento viene notificata a mezzo posta, la relata di notifica viene redatta prima dell’invio ed è completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata: quest’ultima quindi, costituisce prova dell’avvenuta notifica.
Come si notifica una cartella esattoriale?
La cartella esattoriale può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può avvenire anche tramite il servizio postale: in tale ipotesi la cartella viene inserita in busta chiusa e spedita al destinatario con raccomandata a/r. In alternativa, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può notificare l’atto fiscale anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Analizziamo di seguito le singole modalità di notifica.
La notifica a mani della cartella esattoriale.
La notifica a mani della cartella esattoriale può avvenire mediante consegna al destinatario personalmente o a soggetti terzi autorizzati e identificati.
La notifica nelle mani proprie del destinatario.
La notifica avviene di regola mediante consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario. Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto, l’ufficiale ne fa menzione sulla relata e la notifica si considera comunque avvenuta.
La notifica a soggetti terzi.
La consegna dell’atto può essere effettuata anche a soggetti terzi, diversi dal destinatario. Tuttavia questo tipo di notifica può avvenire solo se presso la residenza/domicilio fiscale del destinatario, questi non è presente.
Tra i “soggetti terzi” vi rientrano:
- persona di famiglia, purchè non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all’ufficio o azienda), purche’ non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il custode dello stabile;
In questi casi l’atto deve essere consegnato – con la relata di notifica – in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).
Il rispetto di tali formalità ricopre un ruolo di prima importanza, essendo le stesse previste a tutela della riservatezza. Quindi, se non dovessero essere rispettate, la notifica sarebbe comunque valida ma l’interessato potrebbe contestare la lesione del diritto alla riservatezza, con eventuale diritto al risarcimento del danno, ove dimostrato, ai sensi della normativa sulla privacy.
Chi accetta l’atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.
Nei casi di consegna al custode, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. La mancanza di tale invio determina la nullità della notifica.
La notifica della cartella esattoriale a persona irreperibile.
Spesso accade che il messo comunale o altro soggetto tenuto a notificare la cartella, non trovi il destinatario presso l’indirizzo di residenza/domicilio fiscale.
In questo caso si parla di irreperibilità del destinatario e, il nostro ordinamento, individua due ipotesi di irreperibilità:
- irreperibilità relativa;
irreperbilità assoluta.
Irreperibilità relativa
Si ha “irreperibilità relativa” nel caso di temporanea assenza del destinatario o dei soggetti sopra indicati presso la residenza/domicilio fiscale del debitore.
In questo caso, l’atto viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell’albo del Comune di residenza e contestuale invio al debitore di una raccomandata a/r, con invito al ritiro dell’atto.
In tale ipotesi la notifica si considera avvenuta (“si perfeziona”) dopo 10 giorni dall’invio della raccomandata, o dal giorno del ritiro della stessa se anteriore ai 10 giorni.
La medesima regola vale anche per il perfezionamento della notifica a mezzo posta.
Irreperibilità assoluta
Si ha “irreperibilità assoluta” invece, ogni qualvolta l’addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune di notifica. In questa ipotesi l’atto viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell’albo del Comune di residenza, come nel caso dell’irreperibilità relativa, ma non si procede all’invio della raccomandata a/r.
In tale ipotesi la notifica si considera avvenuta l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La notifica della cartella esattoriale a mezzo posta.
L’Agente della Riscossione può effettuare la notifica anche avvalendosi direttamente del servizio postale, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a/r.
In tal caso si possono verificare n. 3 ipotesi:
- consegna della cartella esattoriale al destinatario;
- consegna della cartella esattoriale a terzi;
- compiuta giacenza.
Consegna al destinatario
Se la raccomandata è consegnata direttamente al destinatario, non vi sono dubbi particolari circa la validità della notifica.
Consegna a terzi
Se la raccomandata è consegnata a soggetti terzi (che possono essere esclusivamente il custode dello stabile, il familiare convivente, l’addetto alla casa o all’ufficio), è necessario inviare al destinatario una seconda raccomandata a/r per avvisarlo della consegna del plico. L’agente postale deve annotare la data di invio ed il numero della seconda raccomandata. In mancanza della seconda raccomandata, la notifica è nulla.
Compiuta giacenza
Se non è possibile consegnare la raccomandata per assenza temporanea del destinatario e delle altre persone sopra indicate, l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e l’agente postale deve inviare, anche in questo caso, una seconda raccomandata a/r per avvisare della giacenza del plico.
In questo caso la notifica si perfeziona dopo 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata, se il plico non è stato ritirato dal destinatario; altrimenti si perfeziona alla data del ritiro, se anteriore ai 10 giorni.
Il ritiro potrà comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l’atto torna al mittente.
La notifica della cartella esattoriale a mezzo pec.
La notifica della cartella di pagamento da parte dell’ Agenzia delle Entrate – Riscossione, può avvenire anche mediante posta elettronica certificata.
In tal caso la notifica si perfeziona nel momento in cui il soggetto notificatore riceve la cosiddetta pec di consegna dell’atto trasmesso e non, come spesso erroneamente si ritiene, quando il messaggio viene visualizzato dal destinatario.
Affinchè la notifica eseguita a mezzo pec possa riteenrsi valida è fondamentale che l’indirizzo di posta elettronica certificata, sia del destinatario che del mittente, sia regolarmente indicato nei pubblici registri.
Secondo la più recente giurisprudenza infatti, se la notifica viene eseguita mediante un indirizzo pec “non ufficiale”, perchè non inserito nei suddetti registri, la stessa è da considerarsi inesistente.
In tal caso il contribuente avrà la possibilità di impugnare l’atto ricevuto per chiederne l’annullamento, mediante impugnazione avanti all’ Autorità Giudiziaria competente, nei termini e nei modi previsti dalla legge.
Vizi di notifica della cartella esattoriale: cosa fare?
Se non vengono rispettate le regole previste dalla legge e sinteticamente sopra indicate, la notifica è nulla.
Tuttavia è bene precisare che se l’atto irregolarmente notificato viene impugnato, tale impugnazione “sana” la nullità della notifica. Impugnando l’atto infatti, il ricorrente dimostra di averne avuto conoscenza e lo scopo della notifica è stato quindi raggiunto.
Quindi ci si chiede: quando è possibile far valere i vizi di notifica di una cartella di pagamento?
I vizi della notifica di una cartella esattoriale possono essere contestati impugnando l’atto successivo.
Facciamo un esempio.
Può accadere che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notifichi in modo irregolare una cartella esattoriale.
Il contribuente quindi non riceve tale atto e non paga.
Successivamente, in conseguenza del mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate Riscossione – notifica l’intimazione di pagamento.
A questo punto il contribuente può impugnare l’intimazione ricevuta (sul punto leggi, Cosa fare se si riceve un’intimazione di pagamento) eccependo la nullità della notifica della cartella posta a monte dell’intimazione stessa, chiedendone l’annullamento.
Possiamo quindi concludere affermando che, nel momento in cui il contribuente riceve un atto da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, è bene che si rivolga subito a professionisti che si occupano della materia per verificare se ci sono o meno i presupposti per una valida impugnazione, ovvero procedere con il pagamento del dovuto anche in forma rateale (sul punto leggi, La rateizzazione della cartella di pagamento).