16 Settembre 2023

La notifica degli atti fiscali ai residenti all’estero

La notifica di una cartella di pagamento al contribuente residente all'estero, deve avvenire secondo un ben preciso iter procedurale, pena l'illegittimità della cartella stessa. Vediamo insieme come avviene la notifica all'estero dell'atto fiscale e cosa può fare il contribuente al momento della ricezione.

Come avviene la notifica della cartella all’estero?

La notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ad un cittadino italiano residente all’estero, avviene attraverso la spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del contribuente che risulta dall’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
Il cittadino italiano che risiede abitualmente in uno Stato estero infatti, è tenuto ad effettuare la cancellazione dall’ anagrafe del Comune in cui aveva l’ultima residenza e, di conseguenza, a registrare all’A.I.R.E il suo nuovo indirizzo ove risiede nella località estera.

Analizziamo di seguito la normativa in materia.

La normativa sulle notifiche all'estero degli atti fiscali.

La notifica della cartella di pagamento e più in generale degli atti fiscali, trova la sua disciplina specifica nell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.

Tale articolo, in relazione alla notifica ai contribuenti residenti all’estero, testualmente dispone “Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’art. 142 c.p.c. la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al comma 3, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui alla lett. e), comma 1.

La notificazione ai non residenti è validamente effettuata ai sensi del comma 4, qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La ocmunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.” (fonte Leggi D’Italia).

Possiamo quindi dire che:

  1. la notifica al cittadino residente all’estero avviene, in prima battuta, attraverso la spedizione di una  raccomandata A/R agli indirizzi e/o sedi risultanti da Registro A.I.R.E., Registro delle imprese, ovvero all’ indirizzo indicato nella richiesta di attribuzione del codice fiscale o di variazione dei dati.
  2. se la notifica presso gli indirizzi e/o sedi come sopra individuati ha esito negativo e l’Ufficio fornisce prova dell’avvenuta spedizione dell’atto, trova applicazione la procedura prevista per i c.d. soggetti “irreperibili”, che si perfeziona con il  deposito dell’atto presso la casa comunale dell’ultima residenza dell’interessato (ex art. 60, co. 1, lett. e del DPR 600/73).

La ratio legis di tali disposizioni va individuata nella necessità dell’Amministrazione Pubblica di “raggiungere” il contribuente residente all’estero attivandosi attraverso una ricerca che investa tutti i canali disponibili.

Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che si può procedere alla notifica tramite affissione alla casa comunale solo dopo che la notifica presso uno dei recapiti indicati dalle diverse fonti non abbia offerto alcun riscontro positivo (Corte di Cassazione, sentenza n. 23378/2021).

Inoltre, anche la Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado della Lombardia (già Comm. Trib. Reg. per la Lombardia), nel pronunciarsi in materia di notifica degli atti fiscali ai cittadini residenti all’estero, ha affermato quanto segue: “La notificazione degli atti fiscali al cittadino residente all’estero deve essere effettuata mediante la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E. e non direttamente con la procedura di affissione all’albo pretorio del Comune. Quest’ultima modalità di notifica è legittima solo in caso di esito negativo della raccomandata” (sentenza del 22.4.2022 n. 1659/19, fonte Il Portale di Giustizia Tributaria).

E ancora “E’ illegittima la notifica del ruolo avvenuta da parte dell’Agente della Riscossione attraverso la cartella di pagamento presso l’ultima residenza anagrafica di una contribuente per il quale risulatava nota l’intervenuta iscrizione all’A.I.R.E per tarsferimeto in altro Stato (Comm. Trib. Prov. Lombardia Milano Sez XII sentenza n. 350/2014, fonte Leggi D’Italia).

Resta inteso che, quanto sopra, non vale per i contribuenti che si presumono trasferiti presso un “paradiso fiscale” senza che risulti indicata una residenza A.I.R.E.: tali soggetti mantengono il domicilio fiscale nell’ultimo Comune di residenza ed è in tale luogo che si perfeziona la notifica dell’atto fiscale emesso nei loro confronti.

Cosa fare se si riceve una cartella di pagamento?

Nel momento in cui il contribuente residente all’estero riceve la notifica di una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione può:

1) effettuare il pagamento di quanto indicato nell’atto, eventualmente previa presentazione di relativa istanza di rateazione. La normativa infatti, riconosce al contribuente la possibilità di pagare quanto dovuto con un piano di n. 72 rate (c.d. piano ordinario di rateazione) oppure di n. 120 rate (c.d. piano straordinario di rateazione). Sul punto, consigliamo la lettera del nostro articolo La rateizzazione della cartella esattoriale, oppure

2) se l’importo non è dovuto, anche solo parzialmente, chiedere l’annullamento dell’atto fiscale ricevuto, presentando istanza di annullamento in autotutela oppure mediante ricorso giudiziario.

Conclusioni.

Se si riceve una cartella di pagamento, o comunque in generale un atto impositivo, prima di effettuare il versamento, è bene rivolgersi ad un professionista per verificare se effettivamente le somme chieste in pagamento sono dovute. Gli avvocati di miOPPONGO.it, con la loro esperienza pluriennale in materia, potranno verificare se sussistono effettivamente gli estremi per un’eventuale impugnazione (es. vizio di notifica dell’atto, prescrizione della pretesa tributaria), ovvero se l’importo chiesto in pagamento dall’Amministrazione Finanziaria deve invece essere versato dal contribuente, eventualmente anche in forma rateale.

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