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L'avviso di accertamento.
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate, tenuta al controllo del pagamento delle tasse da parte della collettività, emette nei confronti del contribuente a seguito dell’attività di verifica fiscale eseguita sul suo conto. Se quanto dichiarato e pagato dal contribuente non corrisponde a quanto accertato dall’Ufficio, quest’ultimo trasmette l’avviso di accertamento con cui gli intima il pagamento delle somme dovute entro 60 gg dalla notifica.
Quando non vi sono i presupposti per l’impugnazione dell’avviso di accertamento e quindi per avviare un contenzioso tributario (sul punto leggi, Avviso di accertamento: cos’è e come difendersi) il contribuente, preferibilmente con l’assistenza di un professionista del settore, ha la possibilità di attivare la procedura di accertamento con adesione oppure l’acquiescenza all’accertamento.
Trattasi di due istituti deflattivi del contenzioso tributario che, ciascuno con le proprie peculiarità, consentono al contribuente di pagare l’importo dovuto beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative: 1/3 del minimo previsto dalla legge.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale. Se l’importo dovuta è inferiore ad Euro 50.000,00 il pagamento è ammesso in un massimo di n. 8 rate trimestrali di uguale importo. Se invece l’importo dovuto supera Euro 50.000,00, vi è la possibilita di pagare in n. 16 rate.
Inoltre si rappresenta che per i fatti accertati, perseguibili anche in sede penale, tanto l’accertamento con adesione quanto l’acquiescenza, costituiscono una circostanza attenuante se il perfezionamento e quindi l’estinzione del debito tributario, si verifica prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto la “versione agevolata” dell’ accertamento con adesione e dell’ acquiescenza.
Analizziamole di seguito.
La definzione agevolata degli accertamenti con adesione.
Con la Legge di Bilancio è stata introdotta la definizione agevolata per:
- accertamenti conseguenti a pvc (processo verbale di constatazione) consegnati entro il 31.3.2023 ovvero inviti al contradditorio ex art. 5 ter D. Lgs 218/1997 notificati entro la stessa data, senza che rilevi quindi la data di notifica dell’atto di accertamento, purchè non impugnati all’1.1.2023;
- avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e impugnabili alla data dell’1.1.2023 nonché quelli notificati entro il 31.3.2023.
Con riguardo a tali atti, se il contribuente decide di avviare la procedura di accertamento con adesione, ha il vantaggio di pagare le sanzioni nella misura 1/18 del minimo, in luogo di 1/3 del minimo (previsto dalla normativa ordinaria). L’imposta e gli interessi restano dovuti secondo le regole ordinarie.
Facciamo un esempio.
Al contribuente che riceve un avviso di accertamento per infedele dichiarazione, la sanzione del 90% ex lege prevista diventa pari al 5% invece dell’ordinario 30%.
Inoltre, la Legge di Bilancio ha previsto la possibilità di aumentare il numero di rate, laddove il contribuente decida di effettuare un versamento dilazionato di quanto dovuto: il pagamento può avvenire in n. 20 rate trimestrali anziché in n. 8 o n. 16 (vedi supra).
Acquiescenza agevolata degli avvisi di accertamento.
- avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e rettifica nonché avvisi di recupero non impugnati e impugnabili alla data dell’1.1.2023 e quelli notificati entro il 31.3.2023.
Definzione agevolata: quali debiti sono esclusi?
La definizione agevolata non è applicabile a tutti gli avvisi di accertamento.
Sono esclusi dalla sanatoria gli atti emessi nell’ambito della c.d. voluntary disclosure (procedura di collaborazione volontaria). Ci si riferisce dunque a quei contribuenti che, detenendo illecitamente patrimoni all’estero, possono regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente al Fisco la violazione degli obblighi di monitoraggio.
La regolarizzazione agevolata degli accertamenti definiti in passato.
La normativa in discorso prevede anche la regolarizzazione agevolata dell’omesso pagamento di rate pregresse riferite, tra l’altro, a rateazioni relative ad accertamenti con adesione ed acquiescenza ad accertamenti con il pagamento della prima rata, in relazione alle quali è stato omesso il versamento di una o più delle rate successive.
Le condizioni per accedere alla definizione sono 2:
- l’omissione deve essersi verificata al 1.1.2023;
- non deve essere stata ancora notificata una cartella o un’intimazione di pagamento, sempre all’1.1.2023.
La regolarizzazione delle omissioni pregresse si ottiene pagando integralmente il tributo dovuto, senza maggiorazioni, in un’unica soluzione, entro il 31.3.2023. Oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di cui la prima con scadenza al 31.3. e quelle successive con scadenza la 30.6, 30.9, 20.12, 31.3. di ogni anno.
Conclusioni.
Nei prossimi giorni, seguiranno provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria per l’attuazione delle norme sopra descritte. Pertanto, se hai ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, ti consigliamo di rivolgerti a professionisti del settore, al fine di valutare come meglio procedere.