
Il debitore esecutato, ricevuta la notifica dell’ atto di pignoramento, se non sussistono gli estremi per un’ eventuale opposizione o semplicemente non vuole perdere i beni pignorati, può scongiurarne la vendita o l’assegnazione al creditore mediante la conversione del pignoramento. Vediamo insieme di cosa si tratta.
Cos'è la conversione del pignoramento?
E’ un rimedio previsto dall’art. 495 c.p.c. per evitare la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.
Con tale strumento, il debitore esecutato può chiedere di sostituire i beni mobili o immobili oggetto della procedura esecutiva con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ad eventuali creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese.
Come si presenta l'istanza di conversione del pignoramento?
L’istanza deve essere depositata con atto scritto presso la cancelleria del Giudice dell’ esecuzione. Contestualmente alla presentazione, occorre depositare una somma di denaro non inferiore ad 1/5 o ad 1/6 ( a seconda che l’esecuzione sia iniziata prima o dopo il 13 Febbrio 2019) del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, al netto di eventuali versamenti medio tempore effettuati di cui deve essere fornita prova scritta. Il deposito di tale somma mediante assegno circolare, è richiesto a pena di inammissibilità dell’istanza di conversione.
Entro quanto tempo deve essere presentata?
L’istanza deve essere presentata prima che il Giudice emetta l’ordinanza con la quale dispone la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.
Pertanto, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, si consiglia di presentare quanto prima la suddetta istanza, al fine di non incorrere in decadenze che ne comporterebbero l’improcedibilità.
Cosa accade dopo il deposito dell'istanza?
Il Giudice fissa un’udienza in cui, sentito il creditore pignorante e il debitore esecutato, decide sull’istanza e provvede con ordinanza a determinare la somma che sostituirà il bene pignorato. Generalmente, il Giudice dispone che la somma venga versata in un’unica soluzione. Tuttavia, se ricorrono giustificati motivi, su richiesta espressa del debitore, può disporre che il versamento dell’importo, maggiorato degli interessi, avvenga con rate mensili entro il termine massimo di:
- 36 mesi per i pignoramenti iniziati prima del 12 Febbraio 2019;
- 48 mesi per i pignoramenti iniziati dal 13 Febbraio 2019.
Con la conversione i beni sono liberati dal pignoramento?
Con l’ordinanza che accoglie l’istanza di conversione, il Giudice sospende la procedura esecutiva e dispone che i beni pignorati siano liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma. Pertanto, i beni pignorati verranno svincolati solo con l’integrale pagamento dell’importo dovuto.
Cosa succede in caso di omesso o ritardato versamento della somma?
Se il debitore esecutato omette il versamento dell’importo indicato dal Giudice, oppure omette o ritarda il versamento anche di una sola delle rate previste di oltre 30 giorni (ovvero 15 giorni per le esecuzioni iniziate prima del 12 Febbraio 2019), le somme versate rientreranno tra i beni pignorati e il Giudice, su istanza del creditore, disporrà la vendita dei beni pignorati.
E'necessaria l'assistenza di un avvocato per la conversione del pignoramento?
No, l’istanza di conversione può essere presentata personalmente dal debitore esecutato. Tuttavia, poichè la procedura esecutiva è abbastanza complessa, si consiglia di affidarsi ad un avvocato competente in materia.