6 Giugno 2022

Il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Vediamo insieme quali azioni esecutive può avviare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contro il debitore, per recuperare le somme da questi dovute e non versate.

Il pignoramento.

Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio una procedura esecutiva. Come qualsiasi altro creditore, anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può agire coattivamente tramite il pignoramento, per recuperare le somme dovute e non versate dai contribuenti. L’art. 49 del D.P.R. 602/1973 dispone testualmente che “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo” e al successivo art. 50 stabilisce che “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento” – fonte Leggi d’Italia. Si rappresenta inoltre, che l’espropriazione forzata da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento ogni qualvolta la notifica della cartella esattoriale (o cartella di pagamento) sia avvenuta da più di un anno. Dalla data di notifica dell’intimazione di pagamento, il contribuente debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, ovvero presentare istanza di rateizzazione (sul punto leggi, La rateizzazione della cartella esattoriale). In assenza, il Concessionario può avviare l’azione esecutiva nei confronti del contribuente mediante:
  1. pignoramento immobiliare;
  2. pignoramento mobiliare;
  3. pignoramento presso terzi.
Analizziamoli.

Il pignoramento di beni mobili e immobili.

Il pignoramento presso terzi.

Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il contribuente debitore vanta verso terzi (si pensi ad esempio allo stipendio in caso di lavoratore dipendente), oppure i beni di proprietà del debitore che sono però in possesso di terzi.

Mediante il pignoramento presso terzi, si chiede ad un terzo (ad esempio, il datore di lavoro) di versare direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che a sua volta, è creditore del terzo.

Se il pignoramento riguarda stipendi o qualsiasi altra indennità derivanti dal rapporo di lavoro o di impiego, il Concessionario può pignorare solo entro limiti tassativi:

  • fino ad Euro 2.500,00 la quota pignorabile è un decimo;
  • tra Euro 2.500,00 e 5.000,00 la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra Euro 5.000,00 la quota pignorabile è un quinto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 72 ter del D.P.R. comma 2 bis “nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accrediato allo stesso titolo” – fonte Leggi d’Italia.

Ciò significa che il pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente del debitore, ad esclusione dell’ultimo stipendio che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità al debitore.

In caso di debiti verso il Fisco per cui persiste il mancato pagamento e in presenza delle condizioni ex lege previste, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può dare avvio alla procedura esecutiva mobiliare o immobiliare.

Piu dettagliatamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere al pignoramento immobiliare se l’immobile presenta le seguenti caratteristiche: è l’unico immobile di proprietà del debitore;

  • è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede. Tale circostanza deve risultare da certificato anagrafico;
  • non è di lusso, né una villa (A/8), né un castello o un palazzo di pregio artistico o storico (A/9).

In tutti gli altri casi, il Concessionario può procedere al pignoramento e alla successiva vendita all’asta dell’immobile solo se:

  • l’importo complessivo del debito tributario è superiore ad Euro 120.000,00;
  • il valore degli immobili del debitore è superiore ad Euro 120.000,00;
  • sono decorsi almeno 6 mesi dalla iscrizione dell’ ipoteca (sul punto leggi, L’ipoteca sugli immobili per i debiti tributari) e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.

Conclusioni.

Infine, si rappresenta che se il contribuente ritiene che l’azione esecutiva avviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia illegittima ha la possibilità, con l’assistenza di un avvocato, di contestare l’azione avviata dal Concessionario mediante l’opposizione all’esecuzione ovvero agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

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