9 Aprile 2021

Fondo di garanzia INPS per il pagamento del TFR

A conclusione del rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente il TFR. Se il datore di lavoro omette tale pagamento, il lavoratore può chiederne il versamento direttamente all’INPS, accedendo al relativo Fondo di Garanzia.

Che cos’è il TFR ed entro quale termine deve essere versato.

Il TFR è la somma di denaro che il datore di lavoro versa al dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro e ciò a prescindere dalla causa di tale conclusione (dimissioni volontarie, licenziamento, fallimento del datore di lavoro ecc.).
Attenzione: il diritto a chiedere il pagamento del TFR si prescrive ex art. 2948 co. 5^ c.c. in cinque anni.
In altri termini, nei cinque anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, l’ex dipendente dovrà attivarsi in modo diligente e concreto per ottenere il pagamento di tale credito.
Non sarà quindi sufficiente chiamare il datore di lavoro per sollecitare il versamento di quanto dovuto, ma si renderà invece indispensabile scrivergli “nero su bianco”, a mezzo Racc. AR o posta elettronica certificata, chiedendo tale pagamento in via bonaria o attivarsi per vie legali, laddove il datore di lavoro, pur a fronte di tale richiesta, continuasse ad omettere il pagamento.

Il pagamento del TFR deve essere richiesto nei cinque anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro.

Chi può accedere al Fondo di Garanzia?

I soggetti legittimati ad accedere al Fondo di Garanzia, sono tutti i lavoratori dipendenti, a conclusione di un rapporto di lavoro subordinato o gli eredi del lavoratore in caso di suo decesso (leggi Lavoratore deceduto: a chi spetta il tfr?) nonché i cessionari a titolo oneroso del TFR. Restano esclusi da tale possibilità (fonte inps.it):

  • i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali e al Fondo Dazieri;
  • i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR viene accantonato all’ENPAIA e agli operai a tempo determinato;
  • i lavoratori dipendenti da amministrazioni statali e parastatali, regioni, province e comuni;
  • i giornalisti professionisti, il cui fondo di garanzia è gestito dall’INPGI.

Cosa bisogna fare per accedere al Fondo di Garanzia INPS.

Le modalità per accedere al Fondo variano a seconda che il datore di lavoro risulti o meno assoggettabile a procedure concorsuali (es. datore di lavoro soggetto a fallimento ecc.).

Datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali.
In questo caso, per accedere al Fondo di Garanzia, devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro e apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
  • accertamento del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità.

Datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali.

Tale disciplina si applica anche ove il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito perché cancellato dal Registro delle Imprese da più di un anno o per mancanza dei requisiti ex lege previsti.
In questo caso, per accedere al Fondo di Garanzia, devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • accertamento del credito a titolo di TFR e/o ultime 3 mensilità (tramite sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività del verbale di conciliazione o diffida accertativa);
  • insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a fronte di vana e/o incapiente procedura esecutiva intentata contro il debitore.

Il lavoratore deve quindi dimostrare di essersi attivato per recuperare forzosamente il proprio credito, tramite procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare e/o presso terzi, avviata contro il datore di lavoro.
La tipologia di pignoramento da eseguire varia da caso a caso e andrà avviato dopo attenta analisi della natura e della situazione patrimoniale del soggetto debitore. Il Fondo di garanzia interviene anche nell’ipotesi di procedura di liquidazione del patrimonio.

Dove e quando presentare la domanda di accesso al Fondo di Garanzia.

La domanda può essere presentata personalmente tramite l’apposito servizio online o attraverso il contact center, oppure tramite un avvocato o altro intermediario abilitato. L’INPS territorialmente competente viene quindi individuata in base alla residenza del lavoratore.
Il termine iniziale a partire dal quale è possibile presentare tale domanda, varia a seconda della procedura giudiziale ricorrente nel caso concreto.
In linea generale, come riportato sul sito dell’inps, valgono i termini di seguito indicati:

  • in caso di datore di lavoro assoggettato a fallimento o amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata dopo 30 giorni dalla ricezione della lettera con la quale il curatore comunica l’esecutività dello stato passivo;
  • in caso di datore di lavoro assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere depositata dopo 30 giorni dal deposito dello stato passivo;
  • in caso di datore di lavoro ammesso alla procedura di concordato preventivo, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione;
  • in caso di procedura esecutiva avviata dal lavoratore, la richiesta può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo.

La modulistica e la documentazione da allegare alla domanda di accesso al Fondo, varia da caso a caso.

L’elenco dei documenti necessari è disponibile sul sito dell’inps.

Tempi di liquidazione del Fondo di Garanzia INPS.

Una volta presentata la domanda, l’Istituto di Previdenza deve procedere alla liquidazione del TFR e delle eventuali ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, nei successivi 60 giorni.

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