9 Giugno 2022

Cosa fare se si riceve un’intimazione di pagamento

In questo articolo spieghiamo cosa fare se si riceve un'intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia).

L’intimazione di pagamento è l’atto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) notifica al contribuente prima di iniziare l’espropriazione forzata, qualora sia passato più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento (detta anche cartella esattoriale) allo stesso.

Con tale atto l’Ente della Riscossione intima al contribuente debitore di effettuare il pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni dalla notifica dell’intimazione stessa. In difetto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà legittimata a procedere esecutivamente nei confronti del contribuente mediante il pignoramento mobiliare, immobliare o presso terzi (sul punto leggi, Il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Vediamo di seguito, come comportarsi quando si riceve un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

1. Verifica dell'intimazione di pagamento.

Nel momento in cui il contribuente riceve un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, è bene leggere attentamente quanto in essa indicato e verificare, in maniera scrupolosa, il dettaglio della stessa per comprendere a quali cartelle esattoriali (o cartelle di pagamento) fa riferimento.

2. Annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento.

Se le cartelle esattoriali alle quali l’intimazione di pagamento fa riferimento risultano, alternativamente:

  • interamente pagate;
  • oggetto di sospensione amministrativa da parte dell’Ente creditore;
  • oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell’Ente creditore;
  • oggetto di sospensione da parte del Giudice dell’impugnazione (vedi oltre) oppure oggetto di sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’Ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha preso parte.

è possibile chiedere la sospensione della riscossione nonchè l’annullamento in via amministrativa attraverso l’istanza in autotutela prevista dall’art. 1 Legge n. 228/2012. Tale istanza può essere presentata anche in autonomia dal contribuente, senza l’obbligatoria assistenza di un avvocato.

3. L'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

Se le cartelle alle quali l’intimazione di pagamento fa riferimento risultano prescritte in data successiva all’iscrizione a ruolo, allora è possibile impugnare l’intimazione di pagamento al fine di ottenerne l’annullamento da parte del Giudice. L’impugnazione dovrà essere presentata nei termini e nei modi previsti dalla legge, avanti al Giudice competente per materia e per territorio (sul punto leggi, Cartella esattoriale: quando si prescrive?). L’impugnazione avverso l’intimazione di pagamento può essere presentata anche per vizi formali della stessa, ovvero per omessa notifica della cartella esattoriale (o più cartelle esattoriali), in essa indicata.

4. La rateizzazione dell'intimazione di pagamento.

Laddove l’intimazione di pagamento non possa essere impugnata e il contribuente sia nell’impossibilità di pagare nell’immediato l’intera somma chiesta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, vi è la possibilità di presentare l’istanza di rateazione, che consente di pagare il quantum dovuto mediante versamenti periodici (sul punto leggi, La rateizzazione della cartella esattoriale), nei modi e nei tempi ex lege previsti.

Conclusioni.

Se il cittadino riceve un’intimazione di pagamento, prima di effettuare il versamento delle somme chieste, consigliamo di rivolgersi a professionisti competenti in materia, affinchè possano fornigli tutta l’assistenza e consulenza di cui necessita.

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