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Nel disciplinare le modalità di notifica degli atti tributari, il Decreto Presidenziale n. 602/1973 ammette la possibilità di notificare tali atti anche a mezzo Posta Elettronica Certificata (Pec), pur nel rispetto delle norme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, relative agli invii telematici della Pubblica Amministrazione diretti a cittadini ed imprese.
Affinchè la notifica a mezzo pec sia valida e possa produrre gli effetti giuridici previsti, è necessario che la notificazione venga effettuata tramite l’indirizzo Pec indicato nei Pubblici Registri. Ciò vale non solo per il soggetto notificante (Agenzia della Riscossione), ma anche per il destinatario dell’atto (cittadino o impresa).
Ai sensi dell’ art. 3-bis della L. 53/1994 co 1^ infatti “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, intendendosi per tali l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.), il Registro generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.e) e l’Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei professionisti (INI – PEC), così come previsto dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012 e successive modifiche.
Il legislatore quindi, ha sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga solo ed esclusivamente mediante l’utilizzo di indirizzi Pec risultanti dai Pubblici Elenchi. Ciò al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e destinazione dell’atto notificato.
Ne consegue che, qualunque notifica proveniente da un indirizzo Pec diverso da quello contenuto nei Pubblici Registri, viola la normativa di cui sopra e pertanto è da ritenersi priva di effetti giuridici e dunque inesistente.
Nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in spregio al dettato normativo, spesso notifica cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, ecc.., tramite indirizzi di posta elettronica certificata “non ufficiali“, con conseguente inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente pertanto da un soggetto formalmente “sconosciuto”.
Sul tema si è pronunciata anche la Supema Corte di Cassazione che, con l’ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha statuito che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da Pubblici Elenchi (fonte, Leggi d’Italia)
Sul punto anche la giurisprudenza di merito è consolidata nel ritenere che è priva di effetto, poiché inesistente e non suscettibile di sanatoria, la notifica di cartelle esattoriali (e quindi anche di intimazioni di pagamento) che sia stata illegittimamente effettuata da un indirizzo Pec non ufficiale, vale a dire non risultante nei Pubblici Registri dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni. Tali enti infatti, sono tenuti a dotarsi obbligatoriamente di una pec inserita negli indici ufficiali nazionali previsti dagli artt. 4 e 16 del DL 179/2012 (registri I.P.A, Re.G.Ind.E e Ini-Pec).
Le Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie) hanno statuito che “è da ritenersi inesistente la notifica telematica ove effettuata utilizzando indirizzi pec non inseriti nei Pubblici Registri …” evidenziando, altresì, che: “va escluso qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. … perché utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile …” (ex multibus Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento sentenza n. 1468/2021, Commissione Tributaria provinciale di Verona sentenza n. 103/2021).
Dunque, la notifica degli atti dell’Agenzia della Riscossione possono considerarsi valide ed efficaci solamente in quanto provenienti da indirizzi di Posta Elettronica Certificata risultanti da Re.G.Ind.E ed I.p.a.
Come ribadito anche dalla Commissione Tributaria di Bergamo con la sentenza del 26.2.2022, “gli unici indirizzi iscritti in tali pubblici Registri dell’Agenzia della Riscossione sono i seguenti: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it (I.p.a) e pct@pec.agenziariscossione.gov.it (Re.G.Ind.E)“, con la conseguenza che le notifiche effettuate tramite indirizzi diversi da questi sono da ritenersi inesistenti (fonte, ItaliaOggi).
Cosa fare se si riceve una cartella di pagamento a mezzo pec?
Alla luce di quanto esposto, nel momento in cui il contribuente riceve a mezzo Pec una cartella esattoriale o un altro diverso atto di natura tributaria, consigliamo di rivolgersi ad avvocati esperti nel settore, affinchè possano verificare la validità o meno della notifica ricevuta. Laddove infatti la suddetta notifica dovesse provenire da un indirizzo Pec non ufficiale, l’atto potrà essere impugnato, nei modi e nei tempi ex lege previsti, al fine di eccepire l’inesistenza della notifica e quindi chiederne l’annullamento.