
L’assegno è un titolo esecutivo, e dunque un documento che certifica in maniera ufficiale un credito. La caratteristica dei titoli esecutivi è la cosiddetta efficacia esecutiva: cioè consentono al creditore, in caso di omesso pagamento, di poter agire esecutivamente nei confronti del debitore, senza dover prima ricorrere al Giudice per ottenere un provvedimento di condanna in tal senso.
Pertanto chi ha ricevuto un assegno e, al momento della presentazione in banca, ha scoperto che non ci sono abbastanza fondi per coprire l’importo indicato sul titolo di pagamento, può avviare un pignoramento nei confronti del debitore che gli ha consegnato l’assegno “a vuoto”.
Tuttavia, l’assegno conserva tale caratteristica per 6 mesi dalla data di emissione decorsi i quali, vale come prova scritta del credito e promessa di pagamento del debitore.
Vediamo quindi come deve comportarsi il creditore per recuperare quanto di sua spettanza.
Assegno scoperto: come recuperare il credito nei primi 6 mesi
Entro 6 mesi dalla data di emissione dell’assegno, il recupero del credito è abbastanza veloce.
Innanzitutto è consigliabile che il creditore, non appena abbia notizia di aver ricevuto un assegno “senza provvista”, anche autonomamente, contatti il debitore invitandolo ad effettuare il pagamento. In alternativa, può anche trasmettergli una lettera di diffida con cui lo invita a pagare l’importo dovuto, entro 7/15 giorni dal ricevimento della comunicazione avvertendolo che in difetto, si rivolgerà ad un avvocato.
Se nonostante ciò il debitore non paga, il creditore, con l’assistenza dell’avvocato, dovrà notificare al debitore l’atto di precetto con cui gli intima di pagare l’importo dovuto entro 10 giorni, pena l’esecuzione forzata. Se il debitore non provvede nei 10 giorni l’avvocato, entro 90 giorni dalla notifica del precetto, avvierà il pignoramento nei suoi confronti.
Assegno scoperto: come recuperare il credito dopo i 6 mesi
Decorsi i 6 mesi, l’iter per recuperare il credito è un pò più lungo. L’ assegno infatti, ha perso la sua efficacia esecutiva e dunque non consente di avviare direttamente il pignoramento. Tuttavia, resta pur sempre una prova scritta del credito.
Pertanto il creditore, dopo aver chiesto invano al debitore il pagamento dell’importo di cui all’assegno, tramite il proprio avvocato, dovrà chiedere al Giudice un decreto ingiuntivo che, entro 60 giorni dall’emissione, dovrà essere notificato al debitore. Quest’ultimo entro 40 giorni dalla notifica, potrà pagare oppure, laddove il debito sia stato già saldato o ne voglia contestare l’esistenza, opporsi iniziando una causa civile.
Se il debitore non paga, né si oppone al decreto ingiuntivo, questo diventa definitivo e dunque titolo esecutivo. Pertanto, si procederà con la notifica dell’atto di precetto e successivo pignoramento, come sopra descritto. A questo punto sorge spontanea la domanda:
Cosa pignorare ad una persona che ha il conto corrente in rosso?
Attraverso una visura catastale presso l’ufficio del territorio dell’Agenzia delle Entrate, si può verificare se il debitore ha beni immobili intestati, per effettuare un pignoramento immobiliare.
Oppure, si può procedere con un pignoramento mobiliare presso la sua abitazione. Oppure ancora, si può effettuare una visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per verificare l’eventuale esistenza di veicoli ad esso intestati da aggredire esecutivamente.
Se non si dovesse conoscere alcun bene intestato al debitore, il creditore, previamente autorizzato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’ art. 492 bis c.p.c, può consultare l’ Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, ed acquisire tutte le informazioni utili per individuare cose e crediti da sottoporre ad esecuzione forzata, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, datori di lavoro o committenti.
Se neanche dall’ accesso all’ Anagrafe Tributaria dovessero risultare beni aggredibili, non c’è la possibilità nell’immediato di recuperare il credito.
Tuttavia, facendo bene attenzione che il credito non vada in prescrizione, e quindi inviando periodicamente una diffida di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, è possibile avviare il pignoramento in un momento successivo, quando la situazione patrimoniale del debitore sarà migliorata.