29 Maggio 2022

Unione civile e diritto al TFR

In caso di unioni civili, il compagno o la compagna superstite ha diritto al TFR? Vediamo insieme cosa dice la legge.

L' unione civile.

L’unione civile consiste nell’unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso a cui il nostro ordinamento, con l’entrata in vigore della Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), ha riconsociuto uno status giuridico analogo a quello del matrimonio.
Dunque, le persone unite civilmente sono equiparate ai coniugi.
Affinchà possa costituirsi un’unione civile è necessario che sussitano i seguenti requisiti:

  1. le due persone devono essere entrambe maggiorenni;
  2. devono essere dello stesso sesso;
  3. abbiano già in essere una relazione sentimentale ed economica che vogliono regolare giuridicamente.

Per formalizzare tale unione occorre effettuare un’apposita dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato civile in presenza di due testimoni, ove vanno indicati i seguenti elementi:

  • dati angrafici della coppia;
  • residenza della coppia;
  • eventuale scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
  • identità e residenza dei testimoni.

L’atto di unione civile viene così registrato nell’archivio dello stato civile.

Inoltre, si ricorda che gli uniti civilmente hanno la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in come con la sottoscrizione di un apposto “contratto di convivenza”, secondo quanto previsto dalla cit. Legge Cirinnà (sul punto, leggi Il contratto di convivenza).

Non è possibile costituire un’unione civile in presenza di una o più delle seguenti cause impeditive:

  1. se una delle parti è incapace;
  2. se sussite tra gli interessati un rapporto di parentela o affinità;
  3. se una delle parti è gia sposata o ha già un’altra unione civile;
  4. se uno degli interessati è stato condannato in via definitiva per omicidio, anche solo tentato, nei confronti dei coniugi di un soggetto già unito civilmente con l’altro.

Ognuna delle sopra indicate cause determina la nullità dell’unione civile.

Unioni civili: spetta il TFR?

Una delle domande che più frequentemente viene formulata agli avvocati di mioppongo.it è la seguente: “il TFR spetta anche alle parti di un’unione civile?

La risposta a questa domanda è SI!

Il TFR spetta anche al compagno o alla compagna superstite.

Il legislatore infatti ha equiparato le parti dell’unione civile ai coniugi uniti in matrimonio, stabilendo espressamente che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti […] si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso“.

Ciò al fine di garantire la tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso in condizioni di parità rispetto al matrimonio.

Pertanto, con specifico riferimento al tfr, la legge prevede che “in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile” (art. 1, co. 17, della Legge Cirinnà).

Questo significa che le prestazioni di capitale previste dalla Legge n. 377/1958, articolo 2, comma 2 (vale a dire il tfr) spettano, e dunque vanno corrisposte, anche alla parte superstite dell’unione civile.

Analogamente, in caso di richiesta di anticipazione del tfr, va tenuto presente che:

  1. l’anticipazione per spese sanitarie può essere richiesta anche per terapie o interventi straordinari che riguardano la parte dell’unione civile;
  2. l’anticipazione per acquisto della prima casa per sé o per il figlio, qualora l’assicurato sia unito civilmente, può essere richiesta solo se l’altra parte dell’unione civile non sia proprietaria o comproprietaria di altro alloggio ubicato nel comune di residenza o di lavoro che, nella quota di proprietà, risulti idoneo alle esigenze familiari.

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