
In caso di reati penali di minore allarme sociale viene prevista per gli adulti maggiorenni, la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato.
Vediamo insieme in presenza di quali presupposti si può accedere a tale rito alternativo e in cosa consiste la messa alla prova per adulti.
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Che cos’è la sospensione del procedimento con messa alla prova?
L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto con Legge N. 67/2014, consiste in una modalità alternativa di definizione del processo penale, che può essere richiesta sin dalla fase delle indagini preliminari.
La relativa disciplina normativa è contenuta negli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater c.p. e negli artt. 464 bis e seguenti c.p.p.
Per quali reati è possibile chiedere la messa alla prova per gli adulti?
È possibile accedere a tale istituto solo ove si proceda per un reato punito con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal co. 2^ dell’articolo 550 c.p.p., vale a dire i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.
L’imputato non deve aver già goduto in precedenza della messa alla prova, né deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
La possibilità di accedere a tale istituto viene quindi prevista – seppur in estrema sintesi – per consentire la definizione di procedimenti penali aventi ad oggetto reati di minore gravità e allarme sociale.
In cosa consiste la messa alla prova?
Sin dalla fase delle indagini preliminari o in occasione della prima udienza, l’imputato potrà, personalmente o tramite difensore munito di procura speciale, chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La messa alla prova consiste quindi nello svolgimento (senza compenso) di attività lavorativa in favore della collettività e comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Per lo svolgimento della prova, sarà quindi indispensabile individuare un’associazione o in generale un ente, che dovrà rendersi disponibile ad accogliere l’imputato ai fini in esame.
L’attività da svolgere verrà quindi individuata avendo riguardo alla professionalità e alle attitudini personali e lavorative dell’imputato e potrà essere resa in favore dello Stato, regioni, province, comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
In ogni caso, l’attività socialmente utile dovrà essere svolta con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Che cosa occorre fare per accedere alla messa alla prova?
Una volta individuato l’ente presso cui verrà svolta l’attività socialmente utile, l’imputato (o per lui il suo difensore), dovrà prendere contatti con l’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna, territorialmente competente in base alla residenza dell’imputato), che si occuperà di predisporre di concerto col cit. ente, il programma di trattamento relativo allo svolgimento dei lavori socialmente utili.
In fase di indagini preliminari o in udienza, l’indagato / imputato, ricorrendo le ipotesi di cui sopra, potrà chiedere al Giudice la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Tale istanza dovrà essere corredata dal programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E.
Qualora tale programma non venisse elaborato in tempo utile per l’udienza, sarà sufficiente depositare: 1) la dichiarazione con la quale l’ente già individuato, si è reso disponibile ad accogliere l’imputato per lo svolgimento della messa alla prova; 2) un’attestazione rilasciata dall’U.E.P.E., da cui emerge che è stata richiesta la presa in carico dell’imputato e da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata già presentata.
In altri termini, si dovrà quanto meno dimostrare di aver preso contatti, per tempo, con l’U.E.P.E. per tutti i fini in esame.
Udienza di sospensione del procedimento e di messa alla prova.
In sede di udienza il Giudice, verificata la sussistenza dei suindicati requisiti formali e sostanziali e acclarata la mancanza di cause ostative, si pronuncerà sulla richiesta in esame, pronunciando relativa ordinanza di ammissibilità o inammissibilità dell’istanza così formulata.
L’Autorità Giudiziaria quindi, valutato il piano di trattamento elaborato dall’ente e dell’U.E.P.E. e il ricorrere di tutte le condizioni di legge, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato, stabilendo a tal fine il periodo di sospensione e la durata della prova stessa.
Il processo verrà quindi rinviato a una successiva udienza, onde consentire medio tempore, lo svolgimento della prova.
All’udienza di rinvio, verrà quindi valutato l’esito di tale prova.
Va da sé che, prima di tale udienza, sarà cura dell’U.E.P.E. trasmettere al Tribunale una relazione sull’andamento e, in più in generale, sull’intero svolgimento della prova da parte dell’imputato.
In caso di esito positivo della prova, ciò comporterà la dichiarazione di estinzione del reato.
L’eventuale esito negativo della stessa invece, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, comporterà la pronuncia di un’ordinanza giudiziale con la quale verrà disposta la revoca della sospensione e pertanto la ripresa del procedimento penale.