
L’emergenza sanitaria in corso ha comportato, tra i vari problemi, rilevanti disagi economici per tante famiglie italiane.
Per quanto qui interessa, si pensi al genitore tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento che, causa Covid, si è visto ridurre le ore di lavoro, magari è stato messo in cassa integrazione o ha perso il lavoro: si trova quindi in una situazione che (non per sua colpa), non permette di tener fede all’obbligo di pagamento inizialmente assunto.
Cosa si può fare per ovviare a una situazione del genere?
A mio parere nella fattispecie, ricorre un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (da identificare nel nostro caso, col genitore tenuto al mantenimento).
Come comportarsi dunque?
Il consiglio è quello di contattare l’altro coniuge, rappresentando la situazione di difficoltà che si sta attraversando.
Qualora i rapporti fossero tesi, meglio avvisare il proprio avvocato, che si metterà poi in contatto direttamente con l’ex coniuge o col Collega che lo ha assistito in sede di separazione / divorzio.
Si potrebbe per esempio raggiungere un accordo (sempre scritto) in virtù del quale concordare una diminuzione temporanea del mantenimento mensile da versare, con impegno magari a corrispondere le somme arretrate non appena la situazione volgerà in meglio.
Consiglio vivamente di non cessare in autonomia (né invero di ridurre il dovuto), senza averne prima parlato con l’ex coniuge, rammentando che l’omessa corresponsione degli alimenti è perseguibile sia sul piano civile, sia su quello penale.
Meglio quindi essere trasparenti, comunicare le proprie difficoltà e tentare di addivenire bonariamente a un accordo, pur sempre formale e sottoscritto da entrambi i coniugi.
Laddove in caso di divorzio, l’impossibilità ad ottemperare all’obbligo di mantenimento non fosse solo momentanea ma addirittura perenne, perché, per esempio, il genitore tenuto al mantenimento è stato demansionato, è stato licenziato e non ha trovato nuova occupazione ecc., sarà possibile depositare un ricorso per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
Tale possibilità viene infatti riconosciuta ex art. 9 Legge N. 898/1970, laddove sopravvengano giustificati motivi e sia intervenuta una variazione delle condizioni economiche effettive di uno dei coniugi.
Sul tema, leggi il nostro articolo “Modifica delle condizioni di divorzio”.
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