3 Dicembre 2021

Pagamento del mantenimento dal datore di lavoro dell’ex

Se l’ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento e allo stesso tempo risulta lavoratore dipendente, il coniuge beneficiario può chiedere direttamente al datore di lavoro dell’ex tale versamento. Vediamo insieme con quali modalità si può accedere a tale strumento di tutela.

Richiesta di pagamento al datore di lavoro dell'ex coniuge.

A norma dell’art. 156 c.c. “il Giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.
In altri termini, tale previsione normativa tutela il coniuge beneficiario, ove l’ex, pur avendo un lavoro subordinato, si renda inadempiente all’obbligazione di pagamento.
Ma in che modo viene quindi tutelato il coniuge beneficiario?
Il coniuge beneficiario potrà superare tale inadempimento, rivolgendosi direttamente al datore di lavoro dell’ex e chiedendo proprio allo stesso datore di lavoro di eseguire il dovuto pagamento.
Su istanza del coniuge beneficiario, pertanto, il Giudice potrà ordinare al terzo debitore (nel nostro caso, il datore di lavoro dell’ex tenuto al mantenimento), di pagare l’assegno direttamente in favore degli aventi diritto.
La norma in discorso, quindi, prevede un meccanismo di deviazione del flusso di reddito del coniuge obbligato, resosi tuttavia inadempiente (Manuale operativo di diritto di famiglia – Maggioli Editore).

Presupposti e procedura della richiesta di pagamento diretto.

Il coniuge interessato a chiedere tale pagamento diretto da parte del datore di lavoro dovrà, tramite proprio legale, depositare un ricorso ad hoc dinanzi al Tribunale.
Presupposto di tale tutela è il mancato adempimento dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento e/o il mero ritardo perpetrato nel versamento dello stesso.
Trattasi di uno strumento di rilevante importanza a tutela del coniuge beneficiario, poiché lo stesso assicura, oggi per domani, il pagamento coattivo anche di mensilità future. Ciò avviene quando il comportamento dell’obbligato è tale da far sorgere fondati timori circa la tempestività dei futuri pagamenti (Manuale operativo di diritto di famiglia – Maggioli Editore).
Per ottenere tale tutela sarà sufficiente dimostrare che, dato l’atteggiamento del coniuge obbligato al mantenimento, questi verosimilmente anche in futuro (con semplice probabilità) verrà meno anche ai successivi dovuti pagamenti.

Quanto deve pagare il datore di lavoro?

L’art. 156 c.c. limita l’oggetto dell’ordine di pagamento a una parte dei crediti vantati dal coniuge debitore: si parla quindi di una “quota” del credito, onde evitare che il coniuge inadempiente venga privato dei propri mezzi di sostentamento.
Tuttavia, il Tribunale potrebbe anche emettere un ordine di pagamento per l’intera somma riconosciuta al coniuge beneficiario. Ciò potrebbe avvenire qualora tale importo non ecceda ma, anzi, realizzi pienamente l’assetto economico determinato in sede di separazione e/o divorzio.
L’ordine di pagamento emanato dal Giudice non è soggetto a reclamo innanzi al Collegio (Manuale operativo di diritto di famiglia – Maggioli Editore).

Quali sono i terzi debitori potenzialmente tenuti al pagamento diretto?

Da ultimo, per completezza espositiva, si rappresenta che la richiesta di pagamento diretto potrà essere formulata non solo nei confronti del datore di lavoro dell’ex ma, invero, nei confronti di ogni terzo debitore dell’ex coniuge tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento.
In altri termini, se il coniuge beneficiario è a conoscenza del fatto che, periodicamente, il proprio ex percepisce un’entrata, potrà, previo ordine del Giudice, rivolgersi al terzo debitore per ottenere il pagamento del quantum dovuto.
A mero titolo esemplificativo, ci si potrà rivolgere all’I.N.P.S. laddove l’ex risulti già in pensione, o ancora, si potrà rivolgere analoga richiesta all’inquilino di un eventuale immobile di proprietà dell’ex e concesso da questi in locazione.

Revoca o modifica del provvedimento di pagamento per giustificati motivi.

L’ultimo comma dell’art. 156 c.c. prevede infine la possibilità per la parte di chiedere al Tribunale la revoca e/o la modifica del provvedimento di pagamento diretto.
La norma in esame subordina tale possibilità al ricorrere di sopravvenuti giustificati motivi, in presenza dei quali si potrà quindi chiedere al Tribunale di revocare e/o modificare l’ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, precedentemente emesso.

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