
Di solito, in sede di separazione dei coniugi, il Giudice dispone l’affidamento congiunto o condiviso dei figli minori, prevedendone il collocamento abitativo presso uno dei due genitori.
Tale strumento costituisce piena attuazione dell’art. 337 ter c.c., secondo cui il padre e la madre hanno gli stessi diritti e doveri sull’educazione, crescita e mantenimento dei figli.
Al genitore non collocatario, e dunque non convivente con i figli, viene riconosciuto il diritto di vederli e visitarli per un certo numero di giorni a settimana, a weekend alternati e durante una parte delle vacanze.
Il genitore collocatario, invece, ha il dovere di favorire il rapporto con l’altro genitore e non ostacolare ingiustificatamente gli incontri con i figli.
Tuttavia accade spesso che il genitore collocatario, senza alcuna seria motivazione, a volte solo per rancore o dispetto nei confronti dell’altro coniuge, in violazione di quanto disposto dal Giudice, impedisce gli incontri con i figli o crea le condizioni perchè gli incontri avvengano in circostanze tali da limitare, se non addirittura escludere, il pieno esercizio del ruolo genitoriale dell’altro coniuge.
In questi casi, il nostro ordinamento ammette una duplice tutela, sia in ambito civile che penale.
Tutela civile.
In caso di inadempienze o divergenze tra i coniugi il genitore non collocatario, con l’ assistenza di un legale, può proporre ricorso avanti al Tribunale competente, per opporsi alla condotta serbata dall’altro genitore e far valere il suo diritto.
Ai sensi dell’ art. 709 ter c.p.c. infatti, qualora il giudice riscontri che vi siano gravi inadempienze o condotte che arrechino pregiudizio ai figli minori, ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti già assunti relativamente ai figli e, anche congiuntamente:
- ammonire il genitore inadempiente,
- condannare uno dei due genitori al risarcimento dei danni subiti dal minore o dall’altro genitore,
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Tutela penale.
In alcuni casi la condotta del genitore collocatario che impedisce il diritto di vista del figlio secondo quanto stabilito dal Giudice, può integrare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice, disciplinato dall’art. 388 co 2^ c.p.c.
E’ bene precisare che tale illecito penale, punibile a querela della persona offesa, si può configurare solo in presenza di comportamenti dolosi e tenuti in malafede, volti ad impedire il risultato concreto cui è finalizzato il provvedimento emesso dal Giudice civile.
Pertanto, non rileva la mera inosservanza di quanto disposto dal Giudice, “ma occorre che il genitore si sottragga all’obbligo di consentire le visite dell’altro genitore, con atti fraudolenti o simulati e, dunque, attraverso comportamenti riconducibili ad un inadempimento in mala fede” (tra le altre, vedi Corte di Cassazione Sez. IV Penale sentenza n. 12976/2020).