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Cos'è l'assegno unico temporaneo per i figli minori?
L’ assegno unico temporaneo per i figli minori (denominato anche “assegno ponte”) è un sussidio riconosciuto alle famiglie, per il periodo che va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, in attesa dell’adozione dei Decreti Legislativi attuativi dell’ assegno unico e universale che andrà a sostituire ed uniformare tutte le misure oggi esistenti a sostegno delle famiglie (detrazioni fiscali per i figli a carico, assegni al nucleo familiare, assegni al nucleo per le famiglie numerose, bonus bebè, premio alla nascita per le neomadri e fondo di natalità per le garanzie su prestiti).
Assegno unico temporaneo: quali sono i requisiti?
L’art. 1 del Decreto Legge n. 79/2021 dispone che l’assegno unico temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, alle famiglie che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del Decreto Legge n. 79/2021.
Assegno unico temporaneo: quanto spetta?
L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al Decreto Legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000,00 Euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a Euro 167,50 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a Euro 217,80 per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a Euro 50.000,00, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di Euro 50,00 per ciascun figlio minore disabile presente in famiglia.
L’importo percepito a titolo di assegno unico temporaneo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, ma dovrà essere inserito nell’ISEE.
Come presentare la domanda per l'assegno unico temporaneo?
A partire dal 1^ luglio 2021 è disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale gli aventi diritto possono presentare la domanda per l’assegno in discorso.
L’istanza deve essere presentata dal richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito INPS, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1^ ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Assegno unico temporaneo: quali tempistiche?
La decorrenza per l’erogazione della prestazione è stabilita come segue:
- per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;
- per le istanze presentate dopo il 30 settembre 2021, l’importo dell’assegno verrà erogato a partire dal mese di presentazione della domanda.
Assegno unico temporaneo: cosa succede in caso di genitori separati o divorziati?
Come sopra detto, la misura in discorso è volta a sostenere le famiglie nel mantenimento e nella cura dei figli. Pertanto, il requisito indipensabile per ottenere l’assegno ponte è l’affidamento del minore: il richiedente infatti, deve essere con lui residente e convivente.
In ragione di ciò, l’articolo 3 comma 2^ del Decreto Legge n. 79/2021 precisa che, qualora i genitori siano separati o divorziati, e sempre che abbiano l’affido condiviso, l’importo riconosciuto è suddiviso al 50% tra i genitori. Tuttavia, gli stessi genitori separati o divorziati, possono decidere di comune accordo di organizzarsi in maniera diversa sempre, ovviamente, nell’interesse del figlio. Raggiunto un accordo in tal senso infatti, i genitori possono decidere di destinare l’intero ammontare dell’assegno a quello che tra i due ne ha fatto richiesta e che convive con il minore.
Inoltre, l’assegno unico temporaneo è eventualmente riconosciuto anche ai nonni per i nipoti minori a carico, qualora essi risultino presenti nell’ISEE e in caso di formale provvedimento di affido in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare ( si veda la circolare I.N.P.S. n. 93 del 30.6.2021 – punto 2 ).
Compatibilità dell'assegno unico temporaneo.
Infine, l’assegno temporaneo è compatibile con le seguenti ulteriori misure:
- reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della Legge n. 448/1998;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- detrazioni fiscali;
- assegni familiari di cui al D.P.R. 797 /1995.