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Cos'è l' Amministratore Di Sostegno?
La figura dell’ Amministratore di Sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, finalizzata a tutelare le persone affette da gravi problemi di autosufficienza.
L’Amministratore Di Sostegno (A.D.S.) infatti, è una persona che viene nominata tramite decreto dal Giudice Tutelare ed ha il compito di sostenere, rappresentare e assistere chi si trova nell’impossibilità – anche se solo parziale o per un breve periodo di tempo – di provvedere egli stesso al compimento delle funzioni della sua vita quotidiana.
La disciplina dell’ Amministratore di Sostegno è contenuta sia nella cit. legge che negli articoli 404 e successivi del codice civile.
Chi può chiedere la nomina di un Amministratore Di Sostegno?
La nomina dell’ Amministratore di Sostegno può essere chiesta da:
- i parenti entro il quarto grado e quindi: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, nipoti e cugini;
- la persona che stabilmente convive con il beneficiario;
- il coniuge del beneficiario;
- il pubblico ministero;
- il tutore;
- il beneficiario stesso anche se minore, interdetto o inabilitato;
- soggetti affini entro il secondo grado;
- il curatore.
Ai sensi dell’art. 408 c.c chiunque può ricoprire il ruolo di amministratore. Tuttavia è inammissibile che ad avere questa funzione siano gli operatori di servizi pubblici o privati che abbiano già in cura il soggetto beneficiario.
E’ bene precisare però, che nella pratica i Giudici tendono a preferire la nomina, in prima battuta e qualora possibile, di un familiare. Diversamente, se non ci sono familiari disponibili oppure in caso di conflitti tra parenti, viene nominato un estraneo, soggetto terzo ed imparziale.
Amministratore Di Sostegno: a chi spetta la tutela?
Ai sensi dell’art. 404 c.c., la misura di protezione dell’ Amministrazione di Sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
Pertanto, la platea di beneficiari è molto ampia:
persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, abuso di sostanze stupefacenti e alcolici;
soggetti affetti da shopping compulsivo, ludopatia (in alcuni casi anche in assenza di una specifica patologia – Cass. Civ., 07/03/2018, n. 5492 fonte Leggi d’ Italia)
persone affetta da infermità fisiche: malattie degenerative o in fase terminale, coma e stato vegetativo e patologie tumorali;
persone che per qualsivoglia altra menomazione fisica o psichica non sono in grado, anche parzialmente o temporaneamente, di curare i propri affari.
Come si nomina l'Amministratore Di Sostegno?
Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell’ Amministratore di Sostegno si propone con il ricorso da depositarsi presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.
La domanda per la nomina va presentata direttamente al Giudice tutelare che, entro 60 gg dalla data di presentazione, provvede alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Il ricorso deve contenere:
- le generalità del ricorrente e del beneficiario;
- l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
- l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
- il nominativo e il domicilio dei conviventi;
- durata dell’incarico che potrà essere a tempo determinato o indeterminato;
- i motivi per i quali si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale da compiere con urgenza.
Inoltre, deve essere fornita una descrizione dettaglia delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa.
Il ricorso può essere presentato anche personalmente, senza l’obbligatoria assistenza di un avvocato.
Quali sono i doveri dell' Amministratore Di Sostegno?
Ai sensi dell’art. 410 c.c. l’Amministratore di Sostegno è tenuto a:
- informare il giudice tutelare nel caso di dissenso del soggetto beneficiario;
- tener conto dei bisogni del beneficiario;
- informare il beneficiario circa gli atti che vanno compiuti;
- svolgere i suoi compiti per un periodo di 10 anni a meno che il coniuge, gli ascendenti o i discendenti non siano essi stessi gli amministratori di sostegno.
Inoltre, l’Amministratore di Sostegno, qualora vi siano gravi motivi circa l’incarico ovvero in relazione a rapporti personali con il beneficiario, può chiedere al Giudice di essere sostituito anche prima del decorso dei 10 anni dalla sua nomina. L’ Amministratore di Sostegno rimane in carica fino al giuramento del nuovo Amministratore Di Sostegno.
Quali sono i poteri dell' Amministratore Di Sostegno?
All' Amministratore di Sostegno spetta un compenso?
Il Giudice Tutelare, tenuto conto dell’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, può liquidare in favore dell’amministratore di sostegno un’equa indennità.
Dunque, in concomitanza al deposito del report annuale, l’ Amministratore Di Sostegno potrà presentare l’istanza al Giudice Tutelare per richiedere il riconoscimento di tale indennità. Non si tratta di un compenso: l’ufficio dell’ Amministratore Di Sostegno è essenzialmente gratuito. L’equa indennità equivale, in sostanza, ad un rimborso delle spese e del tempo impiegato per l’adempimento dell’incarico.