19 Novembre 2022

La separazione giudiziale dei coniugi

Se la convivenza è diventata intollerabile ed il matrimonio non ha vie d’uscita, ci si può rivolgere al Giudice per ottenere una pronuncia che consenta di vivere separati e non solo.

Separazione giudiziale: quali sono i presupposti.

“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”

Così recita l’articolo 151 del codice civile, stabilendo che i presupposti debbano essere la irreversibilità della crisi o il grave pregiudizio per i minori qualora vi fossero, in modo da costituire diritto anche solo del singolo.

Ordunque la separazione può essere consensuale quando i coniugi concordino sulla scelta di separarsi e sulle condizioni da adottare (sul punto leggi, La separazione consensuale dei coniugi).

Può essere giudiziale quando contenziosamente si debba stabilire lo status perché uno solo lo richieda, ovvero ci siano domande di addebito per colpa od ancora si controverta sull’assegno di mantenimento ecc.

In tali casi quindi è il Giudice che stabilisce la separazione, chiamata per tale motivo separazione giudiziale dei coniugi.

Le separazione giudiziale può essere chiesta quando la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile; oppure la prosecuzione della convivenza è tale da poter recare grave pregiudizio all'educazione dei figli.

Come funziona la separazione giudiziale: il procedimento.

L’articolo 706 del codice di procedura civile dispone “La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.”

Al decreto di fissazione udienza che viene inviato al PM per il visto, segue la memoria difensiva del resistente, successivamente c’è udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale.

All’udienza il Presidente ha l’obbligo di tentare la conciliazione delle parti.

Se essa non riesce, li ascolta ampiamente sui fatti di causa e sulla base delle allegazioni delle parti prende con ordinanza i provvedimenti opportuni e urgenti riguardanti i coniugi e la prole, nomina giudice istruttore se stesso e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a sé.

I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.

All’udienza di comparizione e trattazione ex articolo 183 del codice di procedura civile, il procedimento segue il rito ordinario per cui si avranno, se richieste, le tre memorie istruttorie con scadenza 30 giorni le prime due e 20 giorni l’ultima.

Ai sensi dell’ articolo 190 del codice di procedura civile, possono essere richiesti o rinunciati gli atti conclusivi del giudizio (comparsa conclusionale e memoria di replica) con scadenze rispettivamente di 60 giorni e 20 giorni, cui seguirà la sentenza del giudice.

Non si conclude con sentenza il procedimento di separazione consensuale che vede invece l’omologa del verbale di udienza, seguendo il rito della camera di consiglio.

Gli effetti della separazione giudiziale.

Il primo effetto della separazione giudiziale è lo scioglimento della comunione legale, sin dalla prima udienza.

Cessa anche l’obbligo di coabitazione, di assistenza reciproca e di fedeltà dei coniugi.

Può essere previsto un assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, parametrato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.

Saranno inammissibili tutte le domande di carattere patrimoniale che non pertengano alla materia del diritto di famiglia, ad esempio di risarcimento danni.

Con la sentenza di separazione il Giudice della Famiglia dispone sulla casa coniugale se ci sono figli minori, sul loro affidamento e sul loro mantenimento che è obbligo morale e giuridico sino alla loro autosufficienza economica (sul punto leggi, Il mantenimento dei figli maggiorenni).

Può e deve pronunciarsi il Giudice in punto di addebito, nel caso ad esempio di tradimento o altre violazioni dei doveri coniugali, che non rileva di per sé ma quando è stata la causa scatenante della crisi coniugale.

Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e mantiene solo il diritto agli alimenti, che sono riconosciuti in caso di bisogno, incapacità di provvedere anche in parte al proprio sostentamento economico e in base alla capacità economica del coniuge.

Quanto poi ai diritti successori del coniuge separato superstite, si rappresenta che al coniuge separato senza addebito spettano gli stessi diritti del coniuge non separato.

Qualora invece sia stato pronunciato l’addebito nei riguardi di un coniuge, a questi spetterà solo un assegno vitalizio ma solo nella circostanza in cui godesse degli alimenti a carico del coniuge deceduto, alla data di apertura della successione.

Le modifiche della separazione sono sempre possibili con ricorso ma devono riguardare fatti sopravvenuti riguardanti i coniugi e la prole (sul punto leggi, La modifica delle condizioni di separazione o divorzio).

Documenti, tempi e costi della separazione giudiziale.

I documenti necessari ai fini della separazione giudiziale sono:

  • estratto per sunto dell’atto di matrimonio;
  • modulo ISTAT;
  • Stato di famiglia;
  • Certificato di residenza;
  • Ultime tre dichiarazioni dei redditi.

I costi, così come i tempi, della separazione giudiziale dipendono dal grado di conflittualità tra i coniugi e dalla durata del processo davanti al Giudice, quindi dal carico di lavoro del Tribunale competente.

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