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Il ricorso introduttivo.
A norma dell’art. 473 bis 51 c.p.c., la domanda congiunta di separazione e divorzio, si propone con ricorso.
Preme segnalare che la forma del ricorso d’ora in avanti verrà utilizzata, invero, per tutti i procedimenti di cui all’art. 473 bis 47 c.p.c, ossia per i procedimenti aventi ad oggetto:
- separazione personale dei coniugi;
- scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
- modifica delle condizioni dei procedimenti sopra indicati.
Il ricorso, che a seguito della riforma in esame dovrà essere peraltro firmato anche dalle stesse Parti (e non più come accadeva prima, solo dall’avvocato), dovrà indicare al suo interno:
- l’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
- le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
- le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Competenza territoriale.
Prima udienza e svolgimento del procedimento.
Una volta depositato il ricorso, il Presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore.
All’udienza il Giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.
Il Giudice può sempre chiedere i chiarimenti che ritiene utili e invitare le parti a depositare la documentazione richiesta dall’art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c. (ossia le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni).
Tra le novità introdotte dalla Riforma Cartabia vi è poi la possibilità per le Parti che vogliano evitare la comparizione in Tribunale, di sostituire tale udienza col deposito di note scritte, nelle quali le Parti dichiareranno di non volersi riconciliare e depositando i documenti ex art. 473 bis 13 terzo comma c.p.c.
All’esito dell’udienza, il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se ritiene che gli accordi siano in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modifiche da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
Cumulo della domanda di separazione e divorzio.
Una delle novità più importanti introdotte dalla Riforma Cartabia è la possibilità di chiedere congiuntamente, con lo stesso ricorso introduttivo, sia la separazione che il divorzio.
Una finalità acceleratoria consente quindi oggi ai coniugi di chiedere, con un unico atto, sia la separazione che il divorzio, ciò, tuttavia, in presenza delle seguenti condizioni di procedibilità:
- decorso del termine ex lege previsto (ossia 6 mesi dalla sentenza in caso di separazione consensuale e 1 anno in caso di separazione giudiziale);
- passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.