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Le modalità della separazione dei cognugi
Mediante tale procedura si consente ai coniugi di separarsi consensualmente, sulla base di accordi individuati di comune accordo. Tale risultato si realizza in tre modi:
- ricorso congiunto per separazione consensuale, da depositare dinanzi al Tribunale di competenza; i coniugi possono farsi assistere ciascuno da un avvocato, o da unico legale;
- procedura di negoziazione assistita introdotta dalla Legge N. 162/2014, nell’ambito della quale ciascun coniuge deve essere assistito da un avvocato;
- dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, possibilità che viene riconosciuta solo se i coniugi non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti; l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale, né prevedere il pagamento di un assegno di mantenimento.
Documenti necessari per la separazione
Per procedere alla separazione consensuale, occorre recuperare i seguenti documenti di base:
- per ciascun coniuge, il certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (si chiede in comune ed è esente da imposta di bollo);
- estratto autentico dell’atto di matrimonio (da chiedere al Comune ove è stato celebrato il matrimonio);
- contributo unificato per € 43,00.
Natura degli accordi
Le condizioni della separazione consensuale riguardano essenzialmente due aspetti:
1. Accordi patrimoniali e relativi alla casa coniugale
Con la separazione si scioglie (laddove esistente) la comunione legale dei coniugi.
I coniugi definiscono rapporti di dare/avere, stabilendo altresì a chi verrà assegnata la casa familiare.
Laddove quest’ultima fosse di proprietà di entrambi, i coniugi potranno accordarsi in merito alla cessione della propria quota di proprietà in favore dell’altro, dietro corrispettivo di una somma di denaro e/o accollo della restante parte di mutuo (laddove sull’abitazione risulti ancora gravante mutuo bancario).
Le soluzioni anche in questo caso sono molteplici.
Sarà necessario avere riguardo all’interesse del singolo coniuge e alle sue possibilità economiche per capire qual è la soluzione più corretta per il bene comune.
2. Accordi relativi alla prole: collocamento, visite e mantenimento
L’affidamento condiviso dei figli è la regola generale, che trova spazio per favorire la bigenitorialità.
Nell’accordo di separazione si potranno quindi prevedere tempi e modalità di permanenza del figlio presso ciascun genitore, o stabilire che il figlio venga collocato prevalentemente presso uno dei genitori, regolamentando pertanto le visite con l’altro.
In sede di separazione i coniugi potranno accordarsi circa il mantenimento economico dei figli.
Non vi è una regola fissa sulla base della quale quantificare tale mantenimento.
Ogni caso è a sé, ma senza dubbio, dovranno essere presi in considerazione come parametri principali:
- reddito e capacità economiche di ciascun genitore;
- tempo di permanenza del figlio presso la mamma e il papà.
Il diritto al mantenimento, che resta sino a quando i figli non saranno autosufficienti, non è eterno.
Diritto al mantenimento non significa sfruttamento economico del genitore: per il mantenimento dei figli maggiorenni, la cassazione ha rilevato che “tale diritto sussiste a meno che la concreta situazione non sia frutto di scelte irragionevoli (del figlio) e volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta indipendenza economica”. Una valutazione globale del caso consentirà di appurare se il genitore debba o meno continuare a mantenere il figlio.
Tempi e costi
Una volta depositato il ricorso congiunto, la 1^ udienza viene fissata a distanza di 3/4 mesi circa.
La separazione viene omologata nelle 3 / 4 settimane successive all’udienza.
Per il deposito del ricorso, oltre all’onorario che verrà concordato con l’avvocato (consiglio – farsi sempre rilasciare un preventivo scritto), dovrà essere versato un contributo unificato di € 43,00.