11 Maggio 2021

La restituzione delle somme versate durante la convivenza

Alla fine della convivenza more uxorio, è possibile ottenere la restituzione delle somme versate in costanza di rapporto? Vediamo cosa dice la legge.

La convivenza di fatto.

La convivenza di fatto è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 76 del 20.5.2016, la c.d. legge Cirinnà, che all’art. 1 definisce conviventi di fatto “ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

La citata legge, nel disciplinare gli aspetti essenziali della famiglia di fatto, riconosce ai conviventi la possibilità di disciplinare il loro rapporto, anche e soprattutto sotto il profilo patrimoniale, con il c.d. contratto di convivenza.

Tuttavia, può accadere che, nonostante l’esistenza di un contratto, tra gli ex conviventi sorgano contestazioni circa la restituzione delle somme spontaneamente versate in costanza di rapporto.

Somme di denaro versate durante la convivenza.

In linea generale, i versamenti di denaro eseguiti durante la convivenza costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale e cioè l’esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione.

L’art. 2034 c.c. infatti, dispone che “non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti”.

Tuttavia la Suprema Corte, al fine di arginare la portata della citata norma che, se applicata in maniera acritica causerebbe una irripetibilità assoluta di quanto versato da un convivente in favore dell’altro, è intervenuta a più ripresa su questa tematica.

La giurispudenza ha infatti precisato che, in presenza di particolari condizioni, è possibile chiedere la restituzione di quanto versato. Con la sentenza n. 1266 del 25.1.2016 la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio: “Nelle unioni di fatto le attribuzioni patrimoniali e le prestazioni lavorative in favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto, configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. solo a condizione che siano rispettati i principio di proporzionalità ed adeguatezza. Nel caso in cui le prestazioni, al contrario, esulino dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, fanno sorgere il diritto alla corresponsione di un indennizzo, sub specie di arricchimento senza causa”.
Ne deriva che, un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente costituisce adempimento di un’obbligazione naturale, a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del soggetto disponente.
Per contro, si configura un arricchimento senza giusta causa laddove l’elargizione di denaro comporti uno spostamento patrimoniale tale da creare un danno alla parte che lo opera e, parallelamente, l’arricchimento della parte che lo riceve, senza che vi sia una valida ragione giustificativa.

La restituzione delle somme versate durante la convivenza può essere chiesta solo nelle ipotesi di arricchimento senza giusta causa.

Al riguardo è interessante il recente intervento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2392/2020, ove è stato puntualizzato che “ in tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui la prestazione resa da un convivente e convertita a vantaggio dell’altro esorbitano dai limiti di proporzionalità ed adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato  sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto

Conclusioni.

Non si può qualificare a priori la natura giuridica del versamento di somme di denaro effettuato durante la convivenza.  Solo l’analisi del caso specifico infatti, può portare a qualificare l’elargizione come un’obbligazione naturale o un indebito arricchimento e, in quest’ultimo caso, consentire al convivente che l’ha eseguita di agire, con l’assistenza di un avvocato, per essere indennizzato della relativa diminuzione patrimoniale, nei limiti dell’arricchimento di cui si è giovato l’altro convivente.

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