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I provvedimenti adottati in sede di separazione o divorzio, inerenti sia l’affidamento dei figli che gli aspetti patrimoniali, possono essere rivisti, in qualsiasi momento, su domanda congiunta dei coniugi o su istanza di una sola parte.
Tale domanda può essere formulata ove si dimostri che, all’indomani della separazione o del divorzio, siano intervenuti rilevanti cambiamenti della propria sfera economica o personale, tali da giustificare la modifica dei provvedimenti.
Perché la domanda venga accolta, il cambiamento delle condizioni deve aver determinato un rilevante squilibrio dell’asset precedente, nei rapporti tra i coniugi e/o dei genitori rispetto ai figli.
La richiesta di modifica può essere dunque presentata in via congiunta da entrambi i coniugi o da uno solo di loro, scegliendo una delle seguenti vie.
1) Modifica delle condizioni davanti al Tribunale.
La via classica è rappresentata dal deposito di un ricorso (congiunto o giudiziale), nel quale, esplicitate le ragioni della propria domanda, si chiede al Giudice la modifica dei provvedimenti che riguardano l’affidamento dei figli e/o la revisione, in alcuni casi addirittura, la revoca, delle disposizioni economiche dapprima adottate.
Le condizioni inerenti al mantenimento potranno essere modificate solo previa dimostrazione della variazione della situazione economica effettiva di uno dei due coniugi.
A mero titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui il coniuge avente diritto al mantenimento, subisca un miglioramento delle proprie condizioni economiche e tali da non giustificare più (in tutto o solo in parte) la corresponsione del precedente contributo economico.
Tempi e costi.
In linea generale, la 1^ udienza si svolge a distanza di circa 3 – 4 mesi dal deposito del ricorso.
Per quanto concerne i costi invece, oltre all’onorario dell’avvocato da concordare col proprio difensore, si richiede l’acquisto di un contributo unificato da € 98,00, per la modifica giudiziale, o € 43,00 per la domanda presentata congiuntamente dai coniugi.
2) Modifica delle condizioni tramite la negoziazione assistita.
Le parti possono addivenire ai fini di cui sopra, trovando un accordo bonario.
In questo caso, in ragione di quanto previsto dal D.L. N. 132/2014, i coniugi potranno rivolgersi a un legale per avviare la c.d. procedura di negoziazione assistita.
Ciascun coniuge dovrà essere assistito da un proprio difensore.
Verrà quindi sottoscritta una convenzione di negoziazione assistita, in altri termini, un accordo in cui i coniugi si impegnano a cooperare con lealtà e buona fede onde risolvere la loro situazione, in via del tutto bonaria.
3) Modifica delle condizioni davanti al Sindaco.
Da ultimo, si rappresenta che gli ex coniugi possono chiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche davanti al Sindaco quale Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Tale opzione è possibile solo se gli ex coniugi:
- non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
- non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- non intendono stipulare accordi di trasferimento patrimoniale.
In tal caso, l’assistenza del difensore è meramente facoltativa.
Gli ex coniugi pertanto, potranno non farsi assistere da un avvocato.