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Che cos’è la costituzione di parte civile?
Chi può costituirsi parte civile?
Il soggetto legittimato a costituirsi parte civile è colui che ha subito direttamente il danno o, se deceduto, i suoi eredi.
La costituzione di parte civile deve avvenire con l’assistenza di un avvocato, nominato a tal fine procuratore speciale.
Se il danneggiato è persona non abbiente, potrà richiedere l’assistenza di un legale iscritto al gratuito patrocinio (leggi Il gratuito patrocinio).
Il difensore della parte civile depositerà quindi in udienza (o fuori udienza previa relativa notifica alle altre parti processuali) un “atto di costituzione di parte civile”, ove dovrà indicare ex art. 78 c.p.p., a pena di inammissibilità:
- le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
- esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
- sottoscrizione del difensore.
Fino a quando è possibile costituirsi parte civile?
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza:
- all’udienza preliminare davanti al G.U.P. (occorre però farla prima, se per tale udienza si vuole citare il responsabile civile);
- all’udienza dibattimentale, ma prima che inizi il dibattimento (se si vogliono indicare testimoni o consulenti, occorre costituirsi almeno sette giorni prima della data di udienza).
Tali termini valgono in linea generale; termini diversi e specifici vengono infatti previsti a seconda del rito adottato nella fattispecie.
In ogni caso, trattasi di termini previsti a pena di decadenza: se inutilmente decorsi, la costituzione di parte civile è inammissibile.
La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo penale senza necessità, quindi, di rinnovarla nelle fasi o nei successivi gradi del processo.
Che tipo di risarcimento posso chiedere nel costituirmi parte civile?
Seppur in estrema sintesi, il danneggiato potrà richiedere il risarcimento delle seguenti voci di danno:
- danno patrimoniale, per tale intendendosi il danno economico, quantificabile in denaro, derivato e derivante dal fatto di reato. Il danno patrimoniale tiene conto sia della perdita economica diretta (c.d. danno emergente, ad esempio, le spese mediche e/o di riabilitazione in caso di reato di lesioni personali), sia del mancato guadagno (c.d. lucro cessante, nell’esempio di prima, si pensi al caso in cui la vittima di lesioni debba assentarsi dal posto di lavoro e/o sospendere anche solo temporaneamente lo svolgimento della propria attività professionale con conseguente decurtazione delle proprie entrate mensili);
- danno non patrimoniale, per tale intendendosi il danno derivante dalla lesione di interessi rilevanti e di valori inerenti alla persona, tutelati dalla legge ma non direttamente quantificabili in denaro.
Tale voce di danno coincide semmai con la traduzione monetaria di un pregiudizio, che colpisce un bene avente tuttavia natura non economica.
Rientrano in tale voce di danno, il danno biologico (temporaneo e permanente), che consiste nella compromissione dell’integrità psico-fisica del danneggiato, oltre al danno morale, rappresentato invece dal turbamento emotivo e interiore, che consegue al verificarsi di un determinato (nefasto) evento.
Cause di estinzione dell'azione civile.
In alcuni casi, l’azione civile introdotta nel processo penale si estingue.
Ciò si verifica nelle seguenti ipotesi:
- il Giudice, su istanza del pubblico ministero, dell’imputato, del responsabile civile o d’ufficio, decide di escludere dal processo la parte civile; tale ipotesi non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per il risarcimento del danno;
- se il giudizio penale si conclude con un c.d. patteggiamento, il giudice non decide sulla domanda della parte civile, limitandosi a condannare l’imputato al pagamento delle sole spese sostenute dalla parte civile, salvo che non ricorrano giusti motivi per una compensazione totale o parziale.
In tal caso, l’azione per il risarcimento dovrà essere esercitata in sede civile; - la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del processo con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o dal suo procuratore speciale, in udienza o con atto scritto depositato in cancelleria e previa notifica alle altre parti. Si parla in tal caso di revoca espressa.
La revoca tacita, invece, si desume dalle circostanze del caso, per esempio, la parte civile omette di presentare le conclusioni o decide di promuove l’azione dinanzi al giudice civile.
Un’attenta e completa valutazione del singolo caso concreto consentirà di decidere in merito alle modalità e all’opportunità di costituirsi parte civile nell’ambito del processo penale.