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Che cos'è il piano genitoriale?
Il piano genitoriale costituisce un’innovativa misura introdotta dalla Riforma Cartabia con l’obiettivo di garantire ai figli il diritto fondamentale di mantenere un legame solido con entrambi i genitori, in caso di:
- separazione dei coniugi;
- divorzio;
- cessazione della convivenza tra genitori.
Il piano genitoriale è infatti un documento che deve essere allegato al ricorso introduttivo di una causa di separazione, divorzio, o cessazione della convivenza tra i genitori con figli minorenni, e deve contenere l’ indicazione degli impegni e delle attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
La funzione del piano genitoriale è quella di fornire al giudice tutte le informazioni utili per valutare se ratificare l’accordo raggiunto dalle parti circa la gestione dei figli, o decidere autonomamente in caso di disaccordo tra i genitori.
La sua introduzione rappresenta quindi, un passo significativo verso la promozione della genitorialità condivisa e l’attenuazione dei conflitti tra i genitori, nell’ottica di preservare il benessere emotivo e psicologico dei figli coinvolti.
Cosa deve contenere il piano genitoriale?
Il contenuto del piano genitoriale è delineato dall’art. 473-bis.12, comma 4, c.p.c., secondo cui il cit. documento deve fornire un resoconto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli afferenti:
- alla scuola,
- al percorso educativo,
- alle attività extrascolastiche,
- alle frequentazioni abituali,
- alle vacanze normalmente godute.
E’ chiaro che, affinchè possa essere efficace e utile per i genitori, il piano genitoriale non deve limitarsi ad una mera elencazione delle attività dei figli, ma deve tradursi in un progetto educativo che illustri nella maniera più dettagliata e completa possibile, i profili organizzativi e relazionali di maggiore importanza che interessano la prole, anche in un’ottica futura.
Quindi, a livello contenutistico, è possibile distinguere tra informazioni obbligatorie e facoltative da inserire nel piano genitoriale.
Analizziamole insieme.
Informazioni obbligatorie del piano genitoriale.
Secondo quanto stabilito dal legislatore, il piano genitoriale deve necessariamente contenere le seguenti indicazioni:
- Individuazione dei principi generali in materia di bigenitorialità (affidamento condiviso e genitore collocatario) e dei diritti dei figli (rapporto paritario con entrambi i genitori, non essere coinvolti in dissidi tra figure genitoriali).
- Percorso scolastico, indicando quantomeno l’istituto scolastico attualmente frequentato dalla prole. È importante inoltre definire se c’è la possibilità che il figlio frequenti istituti privati, eventuali doposcuola, orari di entrata anticipata e come verranno ripartiti i costi tra i genitori (ad esempio per eventuali rette scolastiche e materiale didattico).
- Percorso educativo ed attività extrascolastiche, comprese le attività extrascolastiche come sport o altre attività ricreative. Sarà inoltre utile specificare come i costi per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria saranno ripartiti tra i genitori.
- Frequentazioni abituali, indicando le persone coinvolte abitualmente nelle cure del bambino, come nonni, zii o altri parenti. Se ci sono terzi soggetti, come un servizio di babysitting, è utile stabilire come i costi verranno suddivisi.
- Vacanze normalmente godute, delineando i periodi di ferie che il bambino normalmente trascorre con ciascun genitore, nonché eventuali periodi trascorsi con terzi soggetti come campi scuola, nonni o amici.
Informazioni facoltative del piano genitoriale.
All’interno del piano genitoriale possono essere ricomprese inoltre, ulteriori informazioni che permettano di definire in modo anticipato le questioni di maggior interesse relative alla prole.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere inserite clausole volte a definire:
- Salute e benessere, stabilendo in via anticipata aspetti medici come l’accesso alle cure, le decisioni riguardo alle vaccinazioni e alle terapie mediche, e come affrontare situazioni di emergenza. Potranno essere altresì individuati i medici curanti/specialisti aventi in cura i bambini, e la ripartizione dei relativi costi tra genitori.
- Aspetto religioso, individuando il percorso religioso che i genitori intendono far seguire ai figli (ad es. eventuale frequentazione dell’ora di religione a scuola/catechismo, ecc.).
- Nuove Relazioni, indicando le modalità e le tempistiche per l’introduzione dei bambini al nuovo partner del genitore.
- Comunicazioni tra i genitori, definendo i canali e le modalità di comunicazione tra gli stessi, inclusi incontri “di persona”, chiamate telefoniche, messaggi e-mail o applicazioni di messaggistica e stabilendo come affrontare le eventuali divergenze.
- Frequentazione con i figli, predisponendo un apposito schema in cui vengano individuati i giorni riservati alla frequentazione con il genitore non collocatario e le modalità di comunicazione con i figli (es. orari in cui effettuare chiamate/videochiamate).
- Evoluzione del Piano, stabilendo le modalità di aggiornamento e modifica del piano man mano che i bambini crescono e le circostanze cambiano.
- Ripartizione delle deduzioni fiscali, stabilendo se ed in che misura i benefici fiscali connessi alla presenza di figli nonché altre misure economiche a sostegno dei figli (assegno unico universale) verranno ripartiti tra genitori.
Dunque, il piano genitoriale dovrà consistere in un vero e proprio progetto sulla gestione e sull’esercizio della responsabilità genitoriale per favorire una genitorialità attiva, dinamica e realmente condivisa, al fine di aiutare i genitori a gestire la fase della separazione nel modo più pacifico e meno traumatico per i figli.
Cosa succede se uno dei genitori non rispetta il piano genitoriale?
La redazione del piano genitoriale è un adempimento obbligatorio nei giudizi di separazione e divorzio affinché il giudice possa verificare se l’esercizio della responsabilità genitoriale sia improntata correttamente.
In caso di mancata conciliazione delle parti l’art. 473-bis.50 c.p.c. infatti, prevede che sia il giudice stesso, nella fase di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti e dei figli, a formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli allegati dalle parti con gli atti introduttivi (vedi supra).
E’ bene sapere che, l’accettazione del piano proposto dal giudice vincola le parti ad osservarne il contenuto, pena la comminazione di una delle sanzioni previste dall’art. 473 bis 39 c.p.c..
ll mancato rispetto del piano genitoriale infatti, permetterà al genitore avente interesse, con l’assitenza di un avvocato, di presentare un ricorso al Giudice che potrà adottare nei confronti del genitore inadempiente le seguenti misure sanzionatorie:
- Modificare le condizioni di affidamento: Il Giudice può apportare modifiche ai provvedimenti esistenti in materia di affidamento, se lo ritiene opportuno.
- Ammonizione formale: il Giudice può emettere un avvertimento formale, chiedendo al genitore di astenersi da comportamenti lesivi per gli interessi dei figli.
- Sanzione economica giornaliera: Il Giudice ha il potere di imporre al genitore inadempiente il pagamento di una sanzione, calcolata in base ai termini dell’art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo o violazione dei provvedimenti.
- Sanzione Amministrativa: Il Giudice può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, con un importo che varia tra Euro 75,00 fino ad € 50.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 473 – bis. 39 c.p.c. fonte Leggi d’Italia).
In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o che rechino pregiudizio al minore oppure ancora ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o del minore.