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Cos'è il gratuito patrocinio?
Tutelare i propri diritti in Tribunale comporta un costo che non sempre è possibile sostenere, in particolar modo quando non si guadagna molto. Capita spesso infatti, di dover rinunciare a promuovere un’azione legale oppure a difendersi quando si viene citati in giudizio, perché non si hanno i soldi per pagare l’avvocato.
Il nostro ordinamento, per assicurare il diritto di difesa anche a coloro che versano in condizioni economiche difficili, ha previsto uno strumento specifico, attraverso il quale il compenso dell’avvocato necessario per farsi assistere in un processo viene pagato dallo Stato.
Stiamo parlando del patrocinio a spese dello Stato, conosciuto anche come gratuito patrocinio.
Tale istituto consente alle persone con difficoltà economiche di:
- accedere gratuitamente alla giustizia per la tutela di un proprio diritto e
- farsi rappresentare da un avvocato, liberamente scelto ed iscritto in appositi elenchi, senza dover sostenere i costi del processo, che saranno pagati interamente dallo Stato.
Con il gratuito patrocinio quindi, lo Stato garantisce il diritto di difesa e il diritto a farsi assistere in giudizio alle persone in condizioni economiche precarie, per far sì che i limiti economici non si traducano in un ostacolo all’accesso alla giustizia.
I requisiti per accedere al gratuito patrocinio.
L’istituto in discorso è disciplinato nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), il quale prevede che possono chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e apolidi, purchè si trovino regolarmente sul territorio nazionale;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro.
Sono invece esclusi dal beneficio, i soggetti già condannati con sentenza definitiva per:
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.;
- reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 comma 1^ D.P.R. 309/1990).
Ciò detto, il requisito dirimente che stabilisce la spettanza o meno del patrocinio gratuito è il reddito posseduto dal richiedente. A tal fine, la normativa attualmente in vigore, prevede espressamente che per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, colui che presenta la domanda deve essere titolare di un reddito annuo imponibile non superiore ad Euro 11.746,68, con riferimento all’ultima dichiarazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
Se colui che presenta domanda di gratuito patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si sommano i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare, compreso l’istante.
Nei giudizi penali, il limite di reddito viene aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Dunque, ciò che rileva per l’ammissione al gratuito patrocinio è la capacità economica del richiedente considerata nel suo complesso, tant’è che occorre prendere in considerazione anche l’eventuale importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge e il reddito di cittadinanza.
Gratuito patrocinio: a quali processi si applica?
Il patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto:
- nel processo civile (comprese le vicende di volontaria amministrazione), amministrativo, contabile, tributario, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;
- nel processo penale, per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Si precisa inoltre, che in ambito penale l’ ammissione al patrocinio è esclusa :
- per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore: in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.
Gratuito patrocinio: come presentare la domanda?
La procedura per ottenere il gratuito patrocinio varia a seconda dell’ambito, civile o penale.
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il Giudice davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il Giudice competente a conoscere della vicenda, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti;
I moduli per la domanda sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati. La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, può essere presentata personalmente dall’interessato oppure dal difensore.
Qualora decidessi di presentare autonomamente la domanda, ti consigliamo di recarti presso la Segreteria o visitare il sito dell’Ordine degli Avvocati competente, per avere l’elenco aggiornato di tutti i documenti da allegare all’istanza.
Una volta presentata la richiesta, il Consiglio dell’ Ordine ne valuta l’ammissibilità e la fondatezza ed emette il provvedimento di accoglimento o rigetto. Una copia di tale provvedimento viene trasmesso anche al Giudice della causa e all’ Agenzia delle delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.
Quanto invece alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale, questa deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la cancelleria del magistrato davanti al quale pende il procedimento.
Gratuito patrocinio: false dichiarazioni e sanzioni.
Il richiedente ha l’obbligo di dichiarare il vero, in quanto le dichiarazioni false o omissive sono punite con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 ad Euro 1.549,37. Inoltre, la condanna comporta la revoca dal beneficio con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
FAQ sul gratuito patrocinio.
Gli avvocati di miOPPONGO.it prestano assistenza anche attraverso l’istituto del gratuito patrocinio. Di seguito riportiamo le domande, con le relative risposte, che più frequentemente ci vengono formulate sul tema.
Posso scegliere l'avvocato che mi tutelerà nella causa?
Si, chi presenta la domanda può scegliere liberamente il legale che lo tutelerà nella causa, a condizione ovviamente che lo stesso sia iscritto nelle liste degli avvocati disponibili al Gratuito Patrocinio.
Quante volte posso chiedere il gratuito patrocinio?
Non ci sono limiti. L’interessato può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio ogni volta che ne avrà bisogno, purchè siano sempre rispettati i requisiti di ammissione.
Ci si può separare o divorziare con il gratuito patrocinio?
Si può beneficiare del gratuito patrocinio anche in caso di separazione o divorzio, sia giudiziale che consensuale (sul punto leggi, La separazione consensuale dei coniugi).
Se sono stato ammesso ma le mie condizioni di reddito cambiano?
Può accadere che chi è stato ammesso al gratuito patrocinio in un determinato periodo, avendone i requisiti, modifichi la propria situazione reddituale (ed esempio una persona disoccupata che trova lavoro) superando il limite di reddito consentito per l’ammissione.
In tal caso il richiedente, che è tenuto a comunicare le variazioni di reddito entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale della presentazione della domanda o della comunicazione della precedente variazione, perde il diritto ad usufruire del beneficio.
Viceversa, in caso di condizioni economiche mutate in senso sfavorevole, come ad esempio la perdita del lavoro, la persona interessata può richiedere il gratuito patrocinio in qualunque fase del processo.
Vi sono casi in cui non si tiene conto del reddito dei familiari?
Si tiene conto del solo reddito personale del soggetto richiedente:
- quando sono oggetto della causa i diritti della personalità (ad esempio, il diritto al nome, all’immagine, all’identità personale, ecc.);
- nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (si pensi ad una causa di separazione tra coniugi).
Il gratuito patrocinio è ammesso anche per l'assistenza stragiudiziale?
Il patrocinio a spese dello Stato riguarda solo la fase giudiziale: la fase “fuori dalla causa”, ossia stragiudiziale, non è coperta dal beneficio. Con tale espressione, ci si riferisce all’attività che spesso viene svolta prima di iniziare una causa: si pensi ad esempio alle trattative e ai tentativi di risolvere la vicenda in via bonaria al di fuori delle aule di giustizia. Tali atti fuoriescono dal beneficio e la parcella dell’avvocato deve essere pagata dal cliente.
Cosa accade se perdo la causa?
Nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio rimanga soccombente, e cioè perda la causa, non può ricorrere nuovamente al beneficio per proporre impugnazione contro il provvedimento che l’ha condannata.
Inoltre, se viene condannata al pagamento di somme a favore della controparte, comprese quelle dell’avvocato avversario, queste non sono a carico dello Stato. Il beneficio del gratuito patrocinio infatti, riguarda solo il compenso e le spese dovute al proprio difensore.