23 Maggio 2022

Il fondo patrimoniale: cos’è e come funziona

Il Fondo patrimoniale è uno strumento che consente ai coniugi di tutelare il patrimonio della famiglia dai creditori. Vediamo insieme che cos’è e come funziona.

Cos'è il fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico che permette ad uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad esempio, un genitore) di vincolare una serie di beni (immobili, titoli di credito, mobili registrati) destinandoli al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Possiamo quindi dire che con il fondo patrimoniale si crea un patrimonio separato: i coniugi non possono disporre dei beni vincolati in esso per scopi diversi dagli interessi della famiglia e, al contempo, i creditori particolari dei coniugi (per obblighi diversi dai bisogni della famiglia) non possono rivalersi sui beni costituenti il fondo.

Il fondo patrimoniale ha lo scopo di creare un patrimonio separato destinato a soddisfare i bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale: come e quando si costituisce.

Il fondo patrimoniale può essere costituito da entrambi i coniugi, da uno solo dei due, o da un terzo. In quest’ultimo caso è necessaria l’accettazione di entrambi coniugi.

Il fondo può essere costituito soltanto per atto pubblico, da stipulare davanti ad un notaio. Successivamente dovrà essere annotato a margine dell’atto di matrimonio: tale passaggio è fondamentale affinché il fondo sia legalmente opponibile a terzi ( vedi oltre). Tuttavia, nel caso in cui sia costituito da un terzo, può essere costituito anche per testamento, purchè entro i limiti della quota disponibile.

Inoltre, si rappresenta che il fondo patrimoniale può essere costituito in qualunque momento del matrimonio e anche in vista di un matrimonio futuro. In questo caso, avrà efficacia solo dopo la celebrazione del matrimonio.

L'amministrazione del fondo patrimoniale.

L’ amministrazione del fondo patrimoniale segue le regole della comunione legale.

Pertanto, l’ordinaria amministrazione  spetta ad entrambi i coniugi disgiuntamente; quella straordinaria invece, spetta ad entrambi congiuntamente.

E’ importante precisare che, seppur entrambi i coniugi possono singolarmente amministrare il fondo, le regole della comunione legale impongono il consenso di entrambi per la vendita dei beni vincolati nel fondo stesso, anche nel caso in cui il proprietario è uno solo dei coniugi.

Oltretutto, bisogna considerare che se nella famiglia sono presenti figli minori la vendita dei beni vincolati deve essere autorizzata dal Tribunale a meno che, nell’atto costitutivo, non venga inserita una deroga che permette di disporre dei beni del fondo senza dover essere autorizzati dal Tribunale.

Può capitare che i coniugi si trovino in disaccordo riguardo ad atti di amministrazione che prevedono l’assenso di entrambi. In questo caso, se uno dei coniugi nega il consenso per compiere, ad esempio, un atto di straordinaria amministrazione, l’altro coniuge può rivolgersi al Giudice per chiedere l’autorizzazione, dimostrando che l’atto da compiere risponde ai bisogni della famiglia.

In caso di divorzio o annullamento del matrimonio, il fondo cessa di esistere a meno che non ci siano figli minori. Finchè i figli minori non avranno compiuto la maggiore età infatti, il fondo patrimoniale verrà mantenuto e spetterà al Giudice stabilire come amministrare i beni.

Se uno dei coniugi dimostra di essere incapace di amministrare il fondo o lo amministra male, l’altro coniuge può chiedere al Giudice di estrometterlo dalla gestione.

Se entrambi i coniugi risultano incapaci di amministrarlo, chiunque abbia interesse può chiedere al Giudice l’esclusione di entrambi.

La modificazione e cessazione del fondo patrimoniale.

I beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere venduti, ipotecati, dati in pegno e vincolati esclusivamente con il consenso di entrambi i coniugi, salvo diversi accordi.

Successivamente alla costituzione del fondo, potranno essere aggiunti altri beni in momenti diversi. In poche parole, il fondo patrimoniale può essere modificato sia ampliandolo con l’aggiunta di nuovi beni, sia riducendolo con la sottrazione di beni. Le modifiche richiedono sempre il consenso di entrambi i coniugi.

Il fondo patrimoniale si estingue in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). In presenza di figli minori, come abbiamo visto, dovrà essere mantenuto finché non raggiungeranno la maggiore età.

L'esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale.

Una domanda che spesso viene formulata agli avvocati di mioppongo.it è questa: “I beni del fondo patrimoniale possono essere pignorati?

Come sopra esposto il fondo patrimoniale viene costituito per tutelare il patrimonio di famiglia (o meglio, i beni contenuti nel fondo) dai debiti e dal rischio che un creditore possa sottoporre i cit. beni ad esecuzione forzata. Lo scopo quindi, è quello di salvaguardare i beni di famiglia (soprattutto gli immobili) da imprevisti legati ai debiti col Fisco, derivanti da attività lavorativa, da eventuali azioni giudiziarie civili o penali che possano concludersi con una condanna al pagamento di sanzioni.

ATTENZIONE!!!

La tutela dai creditori non garantisce da qualsiasi debito, ma soltanto da quelli contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Per debiti non attinenti ai bisogni della famiglia, i creditori non possono pignorare i beni vincolati nel fondo. Al contrario, i debiti legati ai bisogni primari della famiglia consentono ai relativi creditori di pignorare uno o più beni vincolati nel fondo.

I debiti contratti nell’interesse della famiglia sono i seguenti:

  1. debiti contratti per la gestione del fondo;
  2. obbligazioni assunte per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, miglioramento e incremento dei beni costituiti nel fondo. Vi rientrano i debiti per soddisfare le esigenze connesse al ménage familiare, al pieno mantenimento e sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa.

Di conseguenza, sono esclusi dai bisogni della famiglia i debiti:

  1. contratti per una relazione extraconiugale di uno dei due coniugi;
  2. derivanti da attività illecita;
  3. di gioco;
  4. per spese relative a beni personali di ciascun componente della famiglia;
  5. per spese legate ad esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
I beni contenuti nel fondo patrimoniale non sono aggredibili dai creditori per debti estranei ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale e azione revocatoria dei creditori.

Il vantaggio principale per i coniugi nel costituire un fondo patrimoniale è questo: i beni del fondo (e relativi frutti) sono vincolati ai bisogni della famiglia e non sono soggetti ad esecuzione forzata (vedi sopra). 

Tuttavia tale affermazione necessita di alcune precisazioni.

Se il debito è stato contratto prima di costituire il fondo, il creditore può tutelarsi tramite l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), dimostrando che la costituzione del fondo patrimoniale gli ha arrecato pregiudizio e che i coniugi, costituendolo, fossero coscienti del pregiudizio arrecato al creditore.

Invece, se il credito è sorto dopo la costituzione del fondo, il creditore dovrà dimostrare che l’atto sia stato preordinato a suo sfavore.

Se il creditore è in grado di dimostrare tutto questo, l’azione revocatoria può rendere inefficace nei suoi confronti la costituzione del fondo patrimoniale. Da ciò ne consegue la possibilità per il creditore di soddisfare il proprio credito aggredendo i beni contenuti nel fondo. Tuttavia, il crediotre dovrà agire nei termini di cui sopra, entro il termine prescrizione di 5 anni dalla creazione del fondo stesso.

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