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Il mantenimento dei figli da parte dei genitori è sicuramente necessario fino a quando i figli sono minorenni, ma meno certo quando i figli compiono la maggiore età.
Quando infatti i figli diventano maggiorenni, il mantenimento è subordinato all’incapacità economica, ovvero all’impossibilità di mantenersi da soli. Ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori.
Cosa accade se il figlio che ha trovato lavoro, dopo poco tempo, lo perde poiché licenziato? In questo caso il figlio deve essere nuovamente mantenuto dai genitori?
La perdita del mantenimento da parte dei genitori.
Il diritto al mantenimento economico dei figli rimane anche dopo la maggiore età, se il figlio prosegue gli studi con profitto o nelle more in cui cerchi un lavoro.
Dunque, anche se maggiorenne, permane pur sempre l’obbligo di mantenere il figlio, a condizione che questi si impegni a trovare un modo per essere economicamente autonomo subito (cercando un’occupazione) o in termini prospettici (proseguendo con profitto gli studi per disporre di un titolo che gli possa consentire di arrivare alla professione ambita).
Sul tema di consigliamo di leggere anche il nostro articolo “Il mantenimento dei figli maggiorenni“
Tuttavia il figlio non può rimanere per sempre a carico dei genitori.
Dunque, una volta che il figlio ha trovato un’occupazione lavorativa, il diritto al mantenimento economico viene meno.
Quando il figlio trova un lavoro (non necessariamente a tempo indeterminato) infatti, si intende che lo stesso sia in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori. Dunque, il ragazzo o la ragazza può mantenersi da solo.
Il figlio perde il posto di lavoro: ha diritto al mantenimento?
Ma cosa accade se il figlio ha trovato un posto di lavoro, ma poi lo perde?
Di questo tema si è occupata la Corte di Cassazione con l’ Ordinanza n. 2344/2023.
I Giudici di legittimità hanno stabilito che non ha diritto all’assegno di mantenimento il figlio maggiorenne che, a un certo punto, perda il lavoro: per escludere il figlio dal contributo mensile è dunque sufficiente che, in passato, abbia espletato un’attività lavorativa, anche per poco tempo.
Secondo l’Ordinanza in commento, dunque, una volta perso il diritto al mantenimento economico questo non si recupera più, nemmeno nelle ipotesi di più gravi difficoltà economiche o di giovane età del figlio.
Per i giudici di legittimità, anche il licenziamento intervenuto dopo poco tempo e senza colpe da parte del lavoratore, non fa riacquistare il diritto al mantenimento economico da parte dei genitori.
Nella pronuncia in discorso la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “il diritto del coniuge divorziato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore” (fonte, Leggi d’Italia).
Pertanto, se il figlio maggiorenne ha già lavorato in passato e ha dimostrato di avere una certa capacità di rendersi economicamente indipendente, allora non ha più il diritto al mantenimento dei genitori anche se successivamente perde il lavoro.
Il diritto al mantenimento e agli alimenti.
Infine, è bene precisare che il provvedimento in commento si riferisce esclusivamente al diritto al mantenimento e non anche agli obblighi degli alimenti. Trattasi infatti di due istituti distinti, poichè fondati su presupposti diversi. Il diritto agli alimenti infatti, è una prestazione patrimoniale effettuata nei confronti del familiare che versi in stato di bisogno (quindi in caso di oggettiva impossibilità da parte del familiare di procurarsi da vivere) e riguarda solamente lo stretto indispensabile per la sopravvivenza (sul punto leggi “L’obbligo alimentare: come si ottiene e quando si estingue“).