
Se il coniuge tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento omette tale versamento o lo esegue solo in parte, l’avente diritto può esercitare una serie di azioni giudiziarie finalizzate al recupero degli arretrati non corrisposti. Vediamo insieme quali sono gli strumenti a tutela del coniuge beneficiario.
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Le azioni giudiziarie civili.
Laddove il coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento, ometta in tutto in parte la corresponsione del dovuto, il coniuge beneficiario ha la possibilità di tutelarsi, nei termini che seguono.
1) Diffida di pagamento.
Innanzitutto, l’avente diritto deve inviare al debitore inadempiente, una diffida di pagamento, a mezzo pec o Racc. AR, con la quale intima alla controparte il pagamento del quantum dovuto, concedendogli a tal fine un termine, normalmente di almeno 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, per regolarizzare la sua posizione.
Laddove tale tentativo bonario non sortisse effetto, sarà possibile procedere giudizialmente per il recupero forzoso della somma dovuta.
2) Atto di precetto.
Il passo successivo consiste nella notifica del c.d. atto di precetto, vale a dire un’intimazione rivolta alla controparte a pagare l’importo insoluto nel termine dei dieci giorni successivi alla notifica di tale atto.
Nell’atto di precetto quindi, si avverte il debitore che, in mancanza del dovuto pagamento, si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
3) Procedura esecutiva e/o cautelare.
A questo punto, il coniuge beneficiario potrà ritenere opportuno avviare una delle seguenti procedure, finalizzate ad aggredire i beni di proprietà dell’ex coniuge:
- pignoramento presso terzi (es. stipendio e/o conti correnti del debitore e/o in generale crediti vantati dall’ex coniuge);
- pignoramento di beni mobili (es. vettura intestata al debitore);
- pignoramento di beni immobili intestati al debitore.
- sequestro dei beni del coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento;
Il diritto a chiedere il pagamento dell’assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni da ogni singola scadenza. Risulta quindi molto importante procedere per tempo, quanto meno inviando la diffida di pagamento onde così interrompere tale termine di prescrizione.
4) Ordine di pagamento diretto.
Viene poi previsto un ulteriore strumento a tutela del soggetto beneficiario, che consiste nel c.d. ordine di pagamento diretto.
Su richiesta del beneficiario infatti, il giudice può ordinare a soggetti terzi (es. datore di lavoro, ente erogatore della pensione e/o il conduttore di un immobile di proprietà dell’obbligato) tenuti a corrispondere al coniuge inadempiente, anche solo periodicamente, delle somme di denaro, di versare tali importi direttamente all’avente diritto (“L’assegno di mantenimento per i figli” di Manuela Rinaldi“).
Le azioni giudiziarie penali.
In sede penale, il coniuge beneficiario può tutelarsi, presentando denuncia penale contro l’ex coniuge inadempiente.
L’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento, infatti, configura il reato previsto e punito dall’art. 570 bis c.p., perseguibile d’ufficio e così rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”.
Tale disposizione normativa punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.