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Tutela, Curatela e Amministrazione di sostegno: in quali situazioni vengono applicati questi istituti?
Il nostro ordinamento giuridico disciplina l’esistenza di alcuni istituti rivolti a supportare le persone che, per diversi motivi, sono prive della capacità di autodeterminazione e, per questo, rischiano un pregiudizio delle proprie condizioni personali e patrimoniali: si tratta della Tutela, della Curatela e dell’Amministrazione di sostegno.
Un esempio “di scuola” è quello del minore a cui siano venuti a mancare i genitori, anche a causa della sospensione della potestà di questi ultimi: in una simile ipotesi, l’adozione di uno strumento di tutela supplisce alla mancanza, garantendo supporto educativo e rappresentanza legale al soggetto interessato.
Ma quali sono le differenze sostanziali e funzionali dei tre rimedi di legge?
Per individuarle, analizzeremo i presupposti e i contenuti dei diversi istituti.
La Tutela della persona interdetta
L’istituto della Tutela si apre in seguito all’emanazione di una sentenza che dichiara l’interdizione di un soggetto in condizione abituale di infermità mentale che, per questo, perde totalmente la capacità di agire.
Poiché tale situazione è chiaramente dannosa per gli interessi della persona che la subisce, è necessario assicurarle un’adeguata protezione attraverso l’attività del tutore, un rappresentante legale nominato dal Giudice Tutelare, che rappresenta la persona interdetta in tutti gli atti civili e assicura che i suoi diritti non vengano violati.
La Curatela della persona inabilitata
L’apertura della Curatela segue, invece, a una sentenza di inabilitazione che riguarda un soggetto in condizione di infermità fisica e/o mentale limitata rispetto a quella sofferta dalla persona interdetta, ma che comunque comprometta seriamente la sua capacità di agire.
Basandosi su tali presupposti, l’istituto della Curatela riguarda tutti gli atti che esulano dall’ordinaria amministrazione, (come quelli riguardanti la conservazione dei beni), il cui compimento rimane nella disponibilità del soggetto interessato dal provvedimento.
Il curatore, infatti, si occuperà solo degli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita o l’acquisto dei beni di proprietà della persona inabilitata.
L’Amministrazione di sostegno della persona impossibilitata ad agire
Ancora più flessibile, rispetto ai primi due, è l’istituto dell’Amministrazione di sostegno che si apre a seguito di una sentenza emessa dal Giudice Tutelare nei confronti di un soggetto che si trovi nell’impossibilità (anche temporanea e parziale) di salvaguardare i propri interessi.
Per ovviare a questa situazione, viene nominata una persona che ha il compito di assistere il soggetto interessato dall’impossibilità di agire, affiancandolo con il compimento di azioni di sostegno.
Si tratta, quindi, di un istituto caratterizzato dalla possibilità di modularne i contenuti e il Giudice chiamato a emettere il relativo provvedimento può “ritagliarne” i contorni, stabilendo i compiti dell’amministratore sulla base delle necessità del soggetto interessato e delle sue capacità residuali.
Presupposti dei tre istituti
L’istituto giuridico della Tutela è finalizzato a fornire adeguata protezione ai soggetti che si trovino in una situazione di vita – personale e sociale – potenzialmente dannosa per i loro interessi: il presupposto della Tutela è, quindi, la condizione di abituale e continuativa infermità (mentale o fisica), tanto grave da impedire alla persona di occuparsi attivamente dei propri affari personali e patrimoniali.
Il corrispettivo rimedio a tale situazione consiste nella nomina di un tutore, il cui compito sarà quello di salvaguardare gli interessi del soggetto in difficoltà, rappresentandolo in tutti gli atti che lo riguardano.
Alla base della nomina del tutore c’è sempre un provvedimento giudiziale che, oltretutto, delimita i confini entro i quali si sviluppa la competenza della persona nominata a svolgere la Tutela.
- la Tutela volontaria, basata sull’indicazione del tutore da parte del soggetto incapace o del minore;
- la Tutela legittima, che interviene in mancanza di designazione diretta e spetta ai parenti più prossimi del soggetto incapace;
- la Tutela Dativa, in cui il soggetto designato è liberamente nominato dal Giudice;
- la Tutela assistenziale, affidata dall’autorità giudiziaria a un ente di assistenza.
Come accennato in precedenza, il presupposto della Curatela si fonda sulla sussistenza di una condizione di pregiudizio meno grave rispetto all’interdizione che dà luogo alla Tutela: si tratta dell’inabilità (anche parziale e temporanea) di una persona ad occuparsi dei propri bisogni, una condizione che incide in modo conflittuale con i suoi interessi personali e patrimoniali.
L’istituto dell’Amministrazione di sostegno è basato, invece, su una condizione di impossibilità oggettiva, che può avere natura materiale o morale e priva il soggetto della capacità di provvedere ai propri interessi: in questa circostanza, il Giudice nomina una persona che si occuperà di supportare il beneficiario dell’Amministrazione di sostegno nella conclusione di tutti quegli atti che non è in grado di svolgere autonomamente.
Chi può ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno
L’introduzione dell’istituto dell’Amministrazione di sostegno si deve alla legge n° 6 del 9 gennaio 2004, che ha immesso un nuovo strumento di protezione dei soggetti fragili, affiancandolo ai tradizionali – e più rigidi – istituti della Tutela e della Curatela.
Nelle intenzioni del legislatore, la nomina dell’amministratore di sostegno si pone come una misura dal contenuto flessibile e adattabile alle specifiche situazioni, in primo luogo riducendo le limitazioni all’autonomia del soggetto interessato.
Le norme che riguardano il contenuto dell’Amministrazione di sostegno, infatti, la qualificano come un “supporto” alla capacità di agire del beneficiario, valorizzando la sua capacità di autodeterminarsi e accentuando la centralità del soggetto interessato alla conclusione degli affari.
Le norme sull’Amministrazione di sostegno
Nel nostro Codice civile, agli articoli 404 e seguenti, si trova la disciplina normativa del nuovo istituto, che determina il contenuto e le modalità di svolgimento dei compiti dell’amministratore di sostegno.
Il procedimento che conduce alla nomina si apre con il deposito di un ricorso al Giudice Tutelare, presso il Tribunale competente per territorio (luogo di residenza o domicilio del destinatario della misura assistenziale).
Se il Giudice ritene fondata la richiesta, emette decreto di nomina immediatamente esecutivo.
Il principale criterio alla base dell’istituto impone che il Tribunale scelga la persona che ricoprirà il ruolo di amministratore di sostegno facendo esclusivo riferimento agli interessi del beneficiario.
I criteri di nomina del soggetto designato
L’art. 408 cod. civ. esprime un ordine preferenziale a cui il Giudice deve attenersi nella sua valutazione e, in primo luogo stabilisce che la designazione venga effettuata dal beneficiario, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Allo stesso modo, dovrà tenersi conto della eventuale preferenza espressa dal soggetto destinatario della misura protettiva anche qualora sia stato già avviato un procedimento giudiziario.
In mancanza di persona designata dal beneficiario, il Tribunale può nominare amministratore di sostegno uno dei soggetti più vicini alla vita del destinatario della misura protettiva, ovvero:
- il convivente in maniera stabile;
- il coniuge non separato legalmente;
- il figlio, la madre o il padre, il fratello o la sorella;
- un parente entro il quarto grado;
- il soggetto indicato dal genitore del beneficiario nel testamento, oppure proposto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Solo nel caso in cui ricorrano gravi motivi, il Giudice può decidere di nominare autonomamente una persona diversa, scelta tra i nominativi di professionisti in materia legale, interessati a svolgere l’incarico e rintracciabili in appositi elenchi depositati presso gli Uffici Giudiziari.
Nel corso del suo mandato, l’amministratore di sostegno può essere sostituito (art 413 cod. civ.): la revoca della persona designata in origine avviene su istanza motivata del beneficiario e la valutazione sull’esistenza dei “presupposti” per la sostituzione, richiesti dalla Legge ma non specificati nella norma, è lasciata alla discrezionalità del Giudice.
Compiti dell'amministratore di sostegno
Il comma 5 dell’art. 405 cod. civ. stabilisce che nel decreto di nomina devono essere inseriti tutti i dati relativi all’attività che l’amministratore è chiamato a svolgere.
Nello specifico, il decreto deve contenere:
- le generalità del beneficiario e quelle dell’amministratore nominato;
- la durata dell’incarico (che può anche essere stabilita a tempo indeterminato);
- gli atti che l’amministratore può compiere in qualità di rappresentante legale del beneficiario;
- gli atti che il beneficiario può compiere in via esclusiva con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
- i limiti di spesa nell’utilizzo della disponibilità patrimoniale del beneficiario;
- le scadenze periodiche in cui l’amministratore dovrà esporre al Giudice le circostanze relative allo svolgimento della sua attività, riferendo anche quali siano le condizioni di vita (personale e sociale) del beneficiario.
Il decreto di nomina deve contenere anche l’oggetto dell’incarico, ovvero l’individuazione concreta dei compiti che l’amministratore svolgerà.
Tali compiti possono essere inquadrati in due campi specifici, quello personale e quello patrimoniale del beneficiario.
Nella sfera personale, l’amministratore dovrà occuparsi della salute (fisica e mentale) del suo assistito, per esempio intervenendo sulle scelte sanitarie, promuovendo un percorso psico-terapeutico, rapportandosi con il personale medico ed eventualmente esprimendo il consenso informato.
L’amministratore di sostegno dovrà anche curare le relazioni familiari e sociali del beneficiario, per esempio scegliendo il luogo in cui vivrà o il lavoro che svolgerà.
In ambito patrimoniale, l’amministratore si occuperà della gestione dei redditi e dei beni (mobili e immobili) di proprietà del beneficiario: in particolare, dovrà svolgere il suo compito tendendo alla conservazione del patrimonio già esistente, cercando di soddisfare le esigenze pratiche – di carattere ordinario e straordinario – del suo assistito, affiancandolo nelle decisioni da prendere o, se necessario, sostituendosi integralmente a lui.