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La Legge sul Divorzio e il diritto del coniuge a ottenere il pagamento del TFR dell’ex.
Con la Legge N. 74/1987 è stato introdotto l’art. 12 bis nella Legge sul Divorzio.
Tale articolo, al ricorrere di determinati presupposti, riconosce al coniuge divorziato il diritto a una percentuale del TFR percepito dall’ex marito o dall’ex moglie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche ove tale trattamento dovesse maturare successivamente alla sentenza di divorzio.
Come sappiamo, il TFR è quella somma di denaro che il datore di lavoro versa al dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro e ciò a prescindere dalla causa di tale conclusione (dimissioni volontarie, licenziamento, fallimento del datore di lavoro ecc.).
Ebbene, se il dipendente (pubblico o privato che sia), è un soggetto divorziato tenuto a corrispondere all’ex coniuge un assegno divorzile, potrebbe essere tenuto a corrispondere parte del proprio TFR in favore dell’ex.
I presupposti del diritto al pagamento del TFR.
A norma del citato art. 12 bis, il coniuge divorziato ha diritto al pagamento in esame, se concorrono determinati presupposti:
- il coniuge divorziato, che chiede il pagamento del TFR, deve già essere titolare di assegno divorzile.
Ciò significa che, se il coniuge non ha diritto all’assegno o lo ha ricevuto una tantum (ossia in un’unica soluzione), non avrà diritto alla quota del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie. - il coniuge divorziato, richiedente tale versamento, non deve essere passato nuove nozze.
Ne deriva che, se il divorziato ha semplicemente avviato una nuova convivenza, permane il diritto a chiedere il pagamento in esame. - deve essere intervenuta una pronuncia di divorzio e/o il soggetto richiedente deve quanto meno aver depositato il ricorso finalizzato a ottenere la pronuncia di una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quando sorge il diritto a ottenere il pagamento del TFR dell’ex coniuge?
Il trattamento di fine rapporto può essere richiesto soltanto successivamente alla maturazione del diritto a percepire il trattamento stesso da parte dell’ex lavoratore.
E tale trattamento può quindi maturare sia prima che dopo la pronuncia della sentenza di divorzio.
Pertanto, se il TFR è maturato prima della sentenza di divorzio, il diritto a vedersi riconosciuta una quota parte del trattamento verrà direttamente dichiarato con la sentenza di divorzio.
Data la connessione tra la domanda di attribuzione di una quota del TFR e quella volta a ottenere l’assegno divorzile – dal cui riconoscimento dipende l’accoglimento della prima domanda – è possibile proporre la domanda di riconoscimento del TFR direttamente nell’ambito del procedimento per divorzio (Cass. Civile Sentenza N. 27233/2008 – “Manuale operativo di diritto di famiglia” Maggioli Editore).
Laddove invece il TFR dovesse maturare successivamente alla sentenza di divorzio, il coniuge interessato al versamento della quota allo stesso spettante, dovrà instaurare un nuovo contenzioso civile per far accertare tale diritto (leggi La modifica delle condizioni di separazione o divorzio).
Come si calcola la quota del TFR spettante al coniuge divorziato?
Il coniuge solo legalmente separato ha diritti sul TFR dell’ex?
Come sopra anticipato, il diritto a una quota di TFR spetta solo al coniuge divorziato o che ha depositato a tal fine ricorso.
Se quindi la coppia è solo separata, ciò non consente di attivare la tutela apprestata dalla Legge sul Divorzio in punto di riconoscimento della quota di TFR.
Ciò tuttavia, non impedisce al coniuge legalmente separato, parte debole, di poter chiedere una modifica delle condizioni di separazione, rappresentando al Tribunale che l’ex coniuge, a fronte della cessazione di un rapporto di lavoro subordinato magari di lunga durata, si trova ora nella posizione di incamerare un’importante somma di denaro a titolo di TFR, idonea ad aumentare le sue capacità economiche e pertanto tali da consentirgli di incrementare il mantenimento in favore della prole e/o dell’ex coniuge richiedente (leggi La modifica delle condizioni di separazione o divorzio).