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Forma della comunicazione
Trasferimento del lavoratore: quando è legittimo
Come detto, il trasferimento del lavoratore è legittimo laddove dipenda da “comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive” così come disposto dall’art. 2103 c.c.
È altrettanto legittimo il trasferimento del dipendente dovuto ad un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, definito trasferimento consensuale.
Infine, è altresì legittimo il trasferimento del lavoratore disposto sulla base della richiesta avanzata direttamente dal lavoratore stesso.
Trasferimento del lavoratore: quando è illegittimo o nullo
Di converso, è certamente illegittimo il trasferimento del lavoratore disposto dal datore di lavoro in assenza delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive”. Sul punto l’onere della prova spetta al datore di lavoro, che dovrà dimostrare la presenza di ragioni oggettive, inerenti la miglior organizzazione tecnico produttiva dell’azienda e/o la miglior dislocazione del personale, alla base del trasferimento.
È altresì illegittimo il trasferimento operato in violazione delle norme di salvaguardia del posto di lavoro, come ad esempio nel caso di:
- Disabili gravi;
- Lavoratori che assistono persone con disabilità grave, e che godono dei permessi ex L. 104/92;
- Lavoratrici madri, fino al compimento dell’anno di età del bambino.
Tali divieti, però, esigono un bilanciamento con gli interessi imprenditoriali del datore di lavoro che può disporre il trasferimento laddove vi siano ragioni tecniche, organizzative e produttive che non permettano la prosecuzione del rapporto di lavoro nella sede di provenienza.
È nullo il trasferimento disposto per motivi discriminatori o ritorsivi.
Infine, il trasferimento del dirigente sindacale aziendale può essere disposto unicamente previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza, ciò per il periodo di durata della carica e fino alla fine dell’anno successivo in cui questa è cessata.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale
Come impugnare un trasferimento illegittimo o nullo
In caso di giudizio, il Giudice è tenuto a limitarsi ad accertare la corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le esigenze aziendali che ne hanno giustificato la disposizione ossia dovrà verificare la presenza del nesso di causalità tra esigenze tecnico- organizzative o produttive e il provvedimento di trasferimento. Il Giudice non potrà in alcun modo sindacare la scelta aziendale, modificandola o fornendo un proprio giudizio sulla ragionevolezza della scelta operata.
In caso di trasferimento illegittimo il lavoratore avrà diritto a chiedere:
- La riammissione in servizio presso l’originaria sede di lavoro e nelle mansioni già svolte;
- Il risarcimento del danno (in questo secondo caso l’onere della prova circa i danni subiti spetta al lavoratore).