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Licenziamento in prova
Nello stipulare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato le parti possono subordinare la definitiva assunzione del dipendente ad un periodo “di prova” durante il quale entrambe le parti valuteranno la convenienza del rapporto contrattuale. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro, ossia senza motivazione e senza riconoscere alcun preavviso. (leggi Licenziamento durante il periodo di prova)
Per tali ragioni nelle more del periodo di prova il datore di lavoro può licenziare il dipendente per mancato superamento del periodo di prova, senza esser obbligato ad esporre le ragioni del mancato superamento e senza riconoscere alcun preavviso.
Ma se interviene un licenziamento per mancato superamento della prova il lavoratore avrà diritto alla Naspi?
NASPI e requisiti
La Naspi è un’indennità erogata dall’INPS nel caso di perdita involontaria del rapporto di lavoro e viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, privati, che abbiano maturato specifici requisiti contributivi.
Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato del settore pubblico, gli operai agricoli, i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.
I lavoratori licenziati per mancato superamento della prova possono percepire l’indennità NASPI, non essendoci alcuna esclusione in merito, ma devono ricorrere i presupposti previsti dalla normativa, ossia:
- Perdita involontaria del rapporto di lavoro;
- Requisito contributivo.
Per perdita involontaria del rapporto di lavoro si considerano sia le ipotesi di licenziamento che di dimissioni per giusta causa. Pertanto, anche in caso di periodo di prova, sarà riconosciuta al lavoratore la Naspi laddove la perdita del rapporto di lavoro sia dipeso dal licenziamento o da dimissioni per giusta causa.
Di converso le dimissioni volontarie, ossia non motivate dalla c.d. giusta causa, non comportano il diritto alla Naspi ed il lavoratore non ne maturerà il diritto.
Con riferimento al requisito contributivo il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Sono valide tutte le settimane retribuite, purché remunerate nel rispetto dei minimali settimanali.
Conclusioni
In conclusione, il lavoratore che subisce un licenziamento durante il periodo di prova avrà diritto alla NASPI laddove abbia maturato altresì il requisito contributivo.
Diversamente il lavoratore che si dimette durante il periodo di prova potrà accedere alla NASPI unicamente laddove le dimissioni siano motivate da giusta causa, e non siano meramente volontarie, ed abbia maturato il requisito contributivo.