
Definizione patto di prova
Forma scritta e mansioni indicate nel patto di prova
Al termine del patto di prova: assunzione definitiva o risoluzione del rapporto
Quando un licenziamento intervenuto durante il periodo di prova è illegittimo
Nonostante la normativa di riferimento conceda al datore di lavoro la possibilità di licenziare il dipendente in prova senza la necessità di motivare la propria scelta è bene precisare che non sempre il licenziamento è considerato legittimo.
In primo luogo, il recesso datoriale non deve essere arbitrario ma deve essere collegato al mancato superamento della prova. Deve pertanto essere fondato sulla verifica della capacità professionale del lavoratore e sul comportamento complessivo tenuto dal lavoratore durante il periodo di prova.
In secondo luogo, il recesso datoriale non deve essere volto ad eludere norme imperative e neppure essere fondato su un motivo illecito determinante.
Si riportano alcuni esempi di licenziamento illegittimo intimato durante il periodo di prova:
- Mancata prova sulle mansioni indicate nel patto di prova: il lavoratore non è stato testato sulle mansioni per le quali era stato previsto il patto di prova;
- Periodo di prova insufficiente: il lavoratore, seppur assegnato alle mansioni per le quali assunto, non è stato provato per un periodo sufficiente a permettere un’idonea valutazione delle sue capacità;
- Licenziamento intimato per motivi differenti dal mancato superamento della prova: ad es. motivi discriminatori, motivi illeciti;
- Licenziamento intimato senza la previsione scritta del patto di prova;
- Licenziamento intimato prima del termine minimo di durata.
L'impugnativa del licenziamento
Qualora il lavoratore ritenga che il licenziamento intimato sia illegittimo dovrà impugnarlo per iscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso, a pena di decadenza.
Avvenuta l’impugnazione, qualora non intervenga una conciliazione stragiudiziale, il lavoratore sarà tenuto a depositare il ricorso avanti al tribunale competente entro 180 giorni dall’impugnazione.
Spetta al lavoratore dimostrare che il licenziamento si fonda su un motivo illecito o che i tempi o le modalità di svolgimento della prova non sono stati adeguati o che la prova è stata positivamente superata.
Le conseguenze di un illegittimo licenziamento in prova sono alternativamente:
- il diritto a concludere il restante periodo di prova fino alla scadenza;
- il diritto ad ottenere il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni mancanti sino al termine del periodo di prova.