10 Giugno 2022

Contratto a tempo determinato: nullo se assolve ad esigenze durevoli o stabili

Il contratto a tempo determinato nasce per far fronte ad esigenze aziendali temporanee o eccezionali. Ma se dovesse essere stipulato per far fronte ad esigenze durevoli e stabili? Vediamo insieme quali sarebbero le conseguenze.

Contratto a tempo determinato: natura

Il contratto a tempo determinato (o contratto a termine) rappresenta la forma contrattuale che permette al datore di lavoro di apporre un termine al contratto di lavoro, al raggiungimento del quale, il rapporto di lavoro si interrompe automaticamente, senza bisogno di procedere con un licenziamento o altro atto interruttivo. Il contratto a termine è stato introdotto nel nostro ordinamento quale “eccezione” rispetto al contratto di lavoro a tempo indeterminato, in risposta alle esigenze di alcuni datori di lavoro che presentavano la necessità di far fronte a particolari esigenze temporanee, non sono soddisfabili con un contratto di durata. Nonostante le plurime modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro a termine intervenute nel corso degli anni, tra cui l’introduzione della causalità, l’esigenza temporanea o eccezionale è rimasta il cardine del rapporto di lavoro a tempo determinato con la conseguenza che un datore di lavoro può legittimamente stipulare un contratto a termine unicamente laddove vi siano esigenze temporanee e non durature o stabili a cui deve far fronte nella propria attività aziendale.

Contratto a tempo determinato: frode alla Legge

Laddove il datore di lavoro stipuli col proprio dipendente un contratto a tempo determinato senza la presenza di un’esigenza temporanea od eccezionale ed anzi, proprio al fine di impiegarlo in attività stabili e durevoli, si avrà un comportamento in frode alla legge.
Ed infatti, nonostante il d.lgs. 81/15 abbia eliminato la necessità di indicare la ragione della temporaneità nei contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi, ciò non ha eliminato il rapporto di specialità ed eccezionalità del contratto a tempo determinato rispetto al contratto a tempo indeterminato.

Da ciò ne consegue che il contratto a termine potrà essere legittimamente stipulato solo in presenza di ragioni aziendali temporanee e/o eccezionali seppur le stesse non debbano essere indicate espressamente e formalmente all’interno del contratto stesso. Il lavoratore non potrà quindi essere impiegato in attività durevoli e stabili, o comunque nelle normali attività aziendali.
Sul punto si cita una recente Massima del Tribunale di Palermo, n. 268 del 1° febbraio 2021, la quale prevede espressamente che: “la sottoscrizione di uno o più contratti a tempo determinato per assolvere a esigenze stabili e durevoli di occupazione costituisce abuso, che comporta la nullità della clausola appositiva del termine per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e, segnatamente, con il principio del contratto a tempo indeterminato come forma comune di impiego”.

Contratto a termine stipulato con esigenze stabili e durevoli: conseguenze

Laddove il contratto a termine sia stipulato non in vista della realizzazione di esigenze temporanee bensì al fine di far fronte ad esigenze durevoli e stabili del datore di lavoro, si avrà la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con diritto alla conversione del rapporto di lavoro stesso in tempo indeterminato. Il tutto oltre al pagamento di un’indennità omnicomprensiva calcolata da 2,5 a 12 mensilità.

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