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Contratto a tempo determinato: natura
Contratto a tempo determinato: frode alla Legge
Laddove il datore di lavoro stipuli col proprio dipendente un contratto a tempo determinato senza la presenza di un’esigenza temporanea od eccezionale ed anzi, proprio al fine di impiegarlo in attività stabili e durevoli, si avrà un comportamento in frode alla legge.
Ed infatti, nonostante il d.lgs. 81/15 abbia eliminato la necessità di indicare la ragione della temporaneità nei contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi, ciò non ha eliminato il rapporto di specialità ed eccezionalità del contratto a tempo determinato rispetto al contratto a tempo indeterminato.
Da ciò ne consegue che il contratto a termine potrà essere legittimamente stipulato solo in presenza di ragioni aziendali temporanee e/o eccezionali seppur le stesse non debbano essere indicate espressamente e formalmente all’interno del contratto stesso. Il lavoratore non potrà quindi essere impiegato in attività durevoli e stabili, o comunque nelle normali attività aziendali.
Sul punto si cita una recente Massima del Tribunale di Palermo, n. 268 del 1° febbraio 2021, la quale prevede espressamente che: “la sottoscrizione di uno o più contratti a tempo determinato per assolvere a esigenze stabili e durevoli di occupazione costituisce abuso, che comporta la nullità della clausola appositiva del termine per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e, segnatamente, con il principio del contratto a tempo indeterminato come forma comune di impiego”.
Contratto a termine stipulato con esigenze stabili e durevoli: conseguenze
Laddove il contratto a termine sia stipulato non in vista della realizzazione di esigenze temporanee bensì al fine di far fronte ad esigenze durevoli e stabili del datore di lavoro, si avrà la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con diritto alla conversione del rapporto di lavoro stesso in tempo indeterminato. Il tutto oltre al pagamento di un’indennità omnicomprensiva calcolata da 2,5 a 12 mensilità.