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L'ipoteca dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L’ipoteca esattoriale sugli immobili è una particolare tipologia di “misura cautelare”, finalizzata a tutelare il credito vantato dai vari Enti impositori (es. Comuni, Regioni, I.N.P.S, ecc…) che hanno deciso di affidare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dai contribuenti debitori.
Con tale strumento giuridico, gli Enti impositori si tutelano da eventuali atti fraudolenti che i debitori potrebbero commettere sui propri beni, sottraendoli.
Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento del debito o, in alternativa, richiesto ed ottenuto una rateizzazione, una sospensione (sul punto leggi, Come sospendere una cartella esattoriale) o un ipotetico annullamento dello stesso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata ad attivare le procedure (coattive) previste dalla legge volte al recupero del credito (sul punto leggi, L’ipoteca sugli immobili per debiti tributari).
Tra le misure esecutive azionabili ai danni del debitore, vi è il pignoramento immobiliare: tale misura consente ai creditori di “mettere all’asta” l’immobile di proprietà del debitori al fine di soddisfare il proprio credito con il ricavato della vendita.
Tale procedura, tuttavia, non può essere avviata se prima non si è provveduto ad iscrivere l’ipoteca.
A tal proposito è bene ricordare che:
- l’ipoteca non può essere iscritta se il debito erariale non supera Euro 20.000,00;
- la stessa può avere ad oggetto un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede;
- a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire con l’Ente della riscossione.
Dunque, il concessionario della riscossione, prima di notificare al contribuente l’avvenuta iscrizione ipotecaria sui propri beni, è obbligato a comunicare allo stesso che intende procedere in tal senso. Sul punto si segnala l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3784/2018 ove si statuisce che “è nulla l’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sull’immobile del contribuente senza la preventiva comunicazione di un apposito avviso” (fonte, Leggi d’Italia).
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all’Agente della Riscossione, entro il termine perentorio di 30 giorni.
Più dettagliatamente, l’Agenzia della Riscossione è tenuta a notificare al contribuente la cosiddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, concedendo a tal fine al contribuente, un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e/o effettuare il pagamento di quanto richiesto, anche ratealmente (sul punto leggi, La rateizzazione della cartella di pagamento).
L’omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, comporta la nullità della successiva iscrizione ipotecaria. Al riguardo si segnala la pronuncia n. 13314/2021 della Corte di Cassazione ove si statuisce che, “l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale impugnato” che nel caso deciso dalla Suprema Corte, era rappresentato giustappunto da una comunicazione preventiva di ipoteca (fonte, Leggi d’Italia).
Dunque, senza preavviso l’iscrizione ipotecaria è nulla!
L'Ipoteca dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: come difendersi?
Scaduti i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, senza che il contribuente si sia attivato, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata ad iscrivere l’ipoteca nei registri della Conservatoria competente.
Tuttavia ciò non preclude la possibilità per il debitore di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o, eventualmente, la sospensione legale della riscossione, nei casi e nei termini previsti dalla legge.
Nell’ipotesi in cui si dovesse risultare destinatari di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria o di avvenuta iscrizione ipotecaria sui propri beni, è opportuno intervenire tempestivamente. Ciò al fine di esaminare, in maniera accurata, la legittimità dell’atto ricevuto, nonchè la fondatezza delle somme richieste.
In tale ipotesi il parere di un professionista potrebbe rivelarsi estremamente utile ad individuare la possibile sussistenza di cause di nullità che, laddove oggetto di tempestiva denuncia, potrebbero condurre alla cancellazione dell’ipoteca apposta.
A tal riguardo, si indicano di seguito i più comuni vizi di illegittimità:
- Vizio di notifica dell’atto presupposto, divenendo nulla l’iscrizione ipotecaria impugnata laddove l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non riesca a dimostrare (con valide prove) il regolare perfezionamento della notificazione degli atti sottesi (cartelle di pagamento, avviso di accertamento) nei confronti del contribuente.
- Omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente nullità della misura cautelare opposta.
- Prescrizione del diritto alla riscossione delle somme pretese, per intervenuto decorso del lasso di tempo utile, previsto dal legislatore, tra la notifica dell’atto presupposto e la notifica dell’ipoteca esattoriale contestata (sul punto leggi, Cartella esattoriale: quando si prescrive?).
- Assenza della soglia minima del debito tributraio (ossia del debito pari ad € 20.000,00) per poter apporre il vincolo cautelare.