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Il nuovo articolo 568 bis c.p.c. e la vendita richiesta direttamente dal debitore.
L’art. 568 bis ha introdotto la possibilità per il debitore esecutato di chiedere al Giudice di disporre la vendita dell’immobile pignorato, al di fuori del meccanismo della vendita forzata gestita dal Tribunale.
Una possibilità che, in certi casi, può rappresentare una buona alternativa per vendere l’immobile ad un prezzo di mercato anziché al prezzo imposto dal Tribunale.
La finalità di tale nuovo istituto, come chiarito nella legge delega, è quella di favorire una “liquidazione virtuosa e rapida attraverso la collaborazione del debitore”, facendo attenzione a non allungare eccessivamente e infruttuosamente i tempi del contenzioso, evitando frodi in danno dei creditori.
Come si deve procedere per chiedere la vendita diretta dell’immobile?
Il debitore deve fare istanza al Giudice dell’Esecuzione almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per la vendita dell’immobile, chiedendogli di disporre la vendita diretta.
Insieme all’istanza devono essere depositati:
l’offerta di acquisto dell’immobile: il prezzo per l’acquisto dell’immobile non deve essere inferiore a quello indicato nella perizia redatta dall’esperto nominato dal Tribunale (e che deve essere inviata anche al debitore se questo non è costituito nella procedura esecutiva);
la cauzione versata dall’offerente, pari almeno al 10% del prezzo offerto.
Successivamente, il debitore – o l’offerente – devono notificare l’istanza e l’offerta, almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata per la vendita, a una serie di soggetti, tra cui il creditore che ha avviato la procedura esecutiva.
Non è possibile formulare l’istanza più di una volta nella stessa procedura esecutiva.
La valutazione dell’istanza spetta quindi al Giudice dell’Esecuzione; inoltre, in taluni casi, i creditori possono opporsi ad essa.
All’udienza fissata per la vendita il Giudice, infatti, verifica il rapporto tra il prezzo offerto e il valore di stima dell’immobile indicato dall’esperto nella perizia: se il prezzo offerto è inferiore al valore indicato in perizia il Giudice concede dieci giorni per integrare l’offerta e la cauzione.
Se l’offerente non fa le integrazioni sarà disposta la vendita forzata dell’immobile; se invece le integrazioni vengono fatte il giudice dichiara ammissibile l’offerta.
Se il prezzo offerto è maggiore o uguale al valore indicato in perizia il Giudice dichiara ammissibile l’offerta e, se i creditori non fanno opposizione (hanno tempo per farla fino all’udienza), aggiudica l’immobile all’offerente.
I creditori possono opporsi all’istanza entro e non oltre l’udienza di vendita dell’immobile pignorato e, in tal caso, si apre un procedimento per la presentazione di altre offerte di acquisto, le quali dovranno proporre un prezzo superiore a quello dell’offerta presentata con l’istanza di vendita diretta.