17 Marzo 2021

Il termine di grazia nelle locazioni abitative

Il termine di grazia è un istituto giuridico che consente al conduttore moroso di sanare la sua posizione con il locatore. Vediamo insieme come funziona.

Cos'è il termine di grazia?

L’ art. 55 della Legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) prevede che, in seguito alla notifica dell’intimazione di sfratto per morosità, il conduttore inadempiente può versare l’importo corrispondente ai canoni scaduti e non pagati, in udienza.
Inoltre il citato articolo dispone che il Giudice può, in presenza di comprovate condizioni di difficoltà economiche del conduttore, assegnare a quest’ultimo un termine non superiore a 90 giorni, il termine di grazia appunto, entro cui poter adempiere.
Il Tribunale, concesso il termine di grazia, fisserà una nuova udienza non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del sopra indicato termine, per verificare che il conduttore abbia adempiuto al pagamento di quanto dovuto.
Se il conduttore ha pagato integralmente la somme, il procedimento verrà estinto.
Se invece la morosità persiste, lo sfratto verrà convalidato.

Cosa bisogna pagare entro il termine di grazia?

Il conduttore, per non subire la convalida dello sfratto e quindi la risoluzione del contratto con la successiva esecuzione del rilascio dell’immobile, deve versare un importo comprensivo delle seguenti voci:

  • Canoni scaduti alla data di ricezione dell’intimazione di sfratto,
  • Oneri accessori scaduti alla data di ricezione dell’intimazione di sfratto (spese condominiali),
  • Interessi,
  • Spese del gudizio liquidate dal Giudice in udienza.

Solo il versamento integrale delle predette somme, entro il termine perentorio fissato dal Giudice, impedisce la convalida dello sfratto e la risoluzione del contratto.

E' possibile ottenere un termine di grazia più lungo?

Si, l’art. 55 della citata legge prevede anche la possibilità di chiedere un termine di grazia più lungo, pari a 120 giorni. Il conduttore dovrà però dimostrare che il mancato pagamento dei canoni, protrattosi per un massimo di 2 mesi, sia da imputare alle sue precarie condizioni economiche, e che queste siano insorte dopo la stipula del contratto e derivino da malattia, disoccupazione o gravi e comprovate condizioni di difficoltà.

Quante volte si può chiedere il termine di grazia?

Il conduttore ha la possibilità di effettuare il versamento dei canoni non pagati in udienza, o entro il termine di grazia eventualmente concesso, al massimo per tre volte nell’arco di un quadriennio.

Si può chiedere il termine di grazia e poi opporsi allo sfratto?

No, se il conduttore richiede il termine di grazia, non può più opporsi allo sfratto. Dunque, non è più possibile far valere eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza o l’entità del credito vantato dal locatore.

Il termine di grazia può essere chiesto per tutti i contratti di locazione?

No, lo sfratto deve riguardare un contratto di locazione ad uso abitativo. Questa facoltà non è concessa né al conduttore di immobili in locazione ad uso non abitativo, nè per i contratti stipulati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria (tranne che per motivi di studio o lavoro).

E' necessaria l'assistenza di un avvocato per tale richiesta?

Non è necessaria l’assitenza di un avvocato, ma occorre motivare correttamente lo stato di difficoltà che legittima la richiesta del termine di grazia. Pertanto, in tal senso la consulenza di un legale potrebbe essere utile.

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