6 Settembre 2023

Debito con il Fisco inferiore ad Euro 20.000: ipoteca illegittima

Se il debito con il Fisco è superiore ad Euro 20.000,00, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca sull'immobile di proprietà del contribuente. Ma cosa accade se, per effetto di versamenti parziali, il contribuente riduce il debito al di sotto della soglia minima di Euro 20.000,00? E' legittima l'ipoteca? Vediamo insieme alcune sentenze pronunciate sul punto dalle Commissioni Tributarie (oggi, Corti di Giustizia Tributarie di 1^ grado).

Cos'è l'ipoteca?

All’interno del nostro ordinamento vi sono diversi strumenti giuridici tramite cui il Fisco può riscuotere coattivamente i crediti tributari, laddove i contribuenti non provvedono spontaneamente al pagamento di quanto dovuto.

Tra questi vi è l’iscrizione ipotecaria.

Trattasi di una forma di tutela con cui il creditore (nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate Riscossione), sottopone ad uno specifico vincolo di legge determinati beni immobili del debitore, ottenendo così il diritto di (eventualmente) pignorarli, e di essere quindi soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita all’asta (sul punto leggi, L’ipoteca sugli immobili per i debiti tributari).

L'Agenzia delle Entrate Riscossione quando può iscrivere ipoteca?

L’Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili, ogni qualvolta il debito del contribuente supera Euro 20.000,00.

L’art. 77 co 1^ bis del D.P.R. 602/73 infatti, nel disciplinare l’iscrizione ipotecaria, riconosce all’Agente della Riscossione il potere di iscrivere la garanzia ipotecaria sui beni del debitore, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore ad Euro 20.000,00.

Debito con il Fisco al di sotto di Euro 20.000: ipoteca illegittima

Una domanda che frequentemente viene posta agli avvocati di mioppongo.it è la seguente:

“Avvocato, cosa accade se effettuo dei versamenti parziali, ad esempio tramite rateizzazione, riducendo il mio debito con il Fisco al di sotto della soglia minima di Euro 20.000,00? L’iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate Risocssione, rimane lo stesso  sul mio immobile?”

Ci si chiede quindi se sia legittimo o meno il perdurare dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile nell’ipotesi in cui, a seguito di versamenti effettuati dal contribuente per effetto di un piano di dilazione e/o di definizione agevolata, l’importo del debito iscritto a ruolo scenda al di sotto della soglia dei 20.000,00.

Va detto che l’iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, è stata oggetto di ampio dibattitto tra i Giudici tributari.

Sul punto meritano di essere segnalate due recenti sentenze: la sentenza n. 204/2022 della Commissione Tributaria di Pescara e la sentenza n. 99/2020 della Commissione Tributaria di Pisa (fonte, Leggi d’Italia).

Analizziamole insieme.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara  con la sentenza n. 204/2022, si è pronunciata sulla legittimità di un diniego con cui l’Agente della Riscossione aveva rifiutato di cancellare un’iscrizione ipotecaria, nonostante il contribuente ricorrente avesse evidenziato il venir meno dei requisiti di legge necessari al mantenimento della stessa.

IL CASO.  Era infatti accaduto che, nel corso del tempo, il contribuente aveva effettuato diversi pagamenti riducendo il proprio debito erariale, il cui valore complessivo risultava notevolmente inferiore al limite minimo di Euro 20.000,00, previsto dalla legge per poter iscrivere (e non di meno) mantenere il vincolo cautelare dell’ipoteca sul bene del contribuente moroso.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, per quel che qui interessa,  sosteneva la legittimità del proprio operato atteso che nel 2011, anno in cui aveva iscritto ipoteca sui beni del ricorrente, la soglia minima richiesta dalla legge ammontava ad Euro 8.000,00. Per l’ Agente della Riscossione quindi, l’ammontare del debito erariale non ancora estinto era difatti sufficiente a giustificare il diniego impugnato dal contribuente.

LA DECISIONE. Ebbene, la Commissione Tributaria ha statuito che  “l’iscrizione ipotecaria di cui si discorre è disciplinata, in effetti, dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/73, il quale, al comma 2, riconosce all’Agente della riscossione il potere di iscrivere la garanzia ipotecaria sui beni del debitore purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore ad euro 20.000,00.” Inoltre, i Giudici hanno affermato che il limite di Euro 20.000,00 richiesto dall’attuale norma ha effetto retroattivo, e dunque vale anche in riferimento a tutte quelle fattispecie sorte prima della modifica normativa (che ha innalzato tale soglia da 8.000 a 20.000).

Con la sentenza in commento quindi, è stata statuita l’impossibilità, per il concessionario della riscossione, di continuare a mantenere il vincolo ipotecario sul bene del ricorrente, di fatto ordinando allo stesso l’immediata cancellazione dai registri immobiliari.

Altra importante pronuncia che merita attenzione, è la sentenza n. 99.03.2020 della Commissione tributaria provinciale di Pisa.

IL CASO. Nel caso in esame il contribuente aveva impugnato innanzi al Collegio provinciale di Pisa la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificatagli a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale di Euro 25.348,00. Il contribuente lamentava l’illegittimità (ex post) della misura cautelare in virtù del fatto che, dopo la notifica della medesima, egli aveva provveduto a corrispondere la somma di Euro 5.500,00 (con i versamenti delle rate afferenti un piano di dilazione), così di fatto riducendo l’ammontare del debito erariale al di sotto del limite di Euro 20.000,00,  previsto dal Legislatore al fine di poter procedere con l’apposizione della misura cautelare in discorso.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione , costituitasi in giudizio , sosteneva, tuttavia, riguardo al limite dell’iscrizione ipotecaria,  che il debito era stato ridotto solo successivamente all’iscrizione del vincolo ipotecario, e che pertanto il contribunete avrebbe potuto richiedere unicamente la riduzione dell’ipoteca, e non  la cancellazione totale.

LA DECISIONE. Nell’accogliere il ricorso del contribuente, i Giudici tributari hanno avuto modo di affermare testualmente che: “al momento questa Commissione si trova a decidere sulla legittimità del mantenimento dell’iscrizione ipotecaria in relazione ad un debito, sia pur ridotto successivamente all’iscrizione, complessivamente inferiore ad € 20.000. Così stando le cose il mantenimento dell’iscrizione ipotecaria appare illegittimo per violazione dell’art. 77 cit. e, pertanto, deve essere cancellata a spese del debitore.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto possiamo quindi affermare che:

  1. l’iscrizione ipotecaria è legittima solo se il debito fiscale del contribuente moroso supera la soglia minima di Euro 20.000,00 ex lege previsto;
  2. la soglia minima di Euro 20.000 ha efficacia retroattiva: l’iscrizione ipotecaria è illegittima anche se iscritta in forza della previgente normativa che statuiva la soglia minima ad Euro 8.000,00 (in luogo di Euro 20.000,00);
  3. l’iscrizione ipotecaria è illegittima anche se il debito viene ridotto successivamente all’iscrizione del vincolo in discorso, ad esempio attraverso l’adesione ad un piano di rateazione (sul punto leggi, La rateizzazione della cartella esattoriale).

Se anche tu ti trovi in uno dei casi sopra descritti,  ti consigliamo di rivolgerti ad un legale esperto nel settore, che analizzi il tuo caso e, in presenza dei presupposti ex lege previsti, proceda a far cancellare l’ipoteca illegittimamente iscritta sul tuo immobile da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

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