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La polizza assicurativa sulla vita.
Il contratto di assicurazione sulla vita (conosciuto anche come polizza assicurativa sulla vita) prevede che la compagnia assicuratrice, a fronte del pagamento di un premio in denaro, che può avvenire in un’unica soluzione o mediante versamenti rateali, paghi una somma di denaro al verificarsi di un dato evento correlato alla vita dell’assicurato, e in particolare la morte, oppure il raggiungimento di una certa età.
In caso di morte dell’assicurato ( “caso morte”), la somma concordata viene versata al beneficiario indicato dal contraente. Giusto disposto dell’art. 1920 codice civile, il beneficiario può essere designato dal contraente direttamente nel contratto di assicurazione, con una successiva comunicazione scritta fatta dall’assicuratore, oppure in un testamento (sul punto leggi Come scrivere un testamento olografo).
La revoca o la modifica dell’indicazione del beneficiario può avvenire nelle stesse forme.
Il nostro ordinamento ammette anche la possibilità di indicare i beneficiari in modo generico.
Al riguardo occorre fare una precisazione.
In caso di indicazione degli eredi legittimi (sul punto leggi, La successione legittima: cos’e e come funziona) i beneficiari saranno esclusivamnete gli eredi designati dalla legge, anche in presenza di un testamento che nomina eredi altri soggetti.
Se invece sono indicati come beneficiari gli eredi testamentari, questi avranno diritto ad incassare l’importo dell’assicurazione, anche se nel testamento non si fa espresso riferimento alla polizza vita.
Il contratto di assicurazione sulla vita può prevedere il versamento di una data somma al beneficiario anche al raggiungimento di una determinata età (“caso vita”). In questo caso, ove la polizza sulla vita svolge una funzione previdenziale in quanto destinata a garantire al contraente un reddito integrativo della pensione,il beneficiario del contratto è lo stesso contraente
La polizza sulla vita è pignorabile?
In virtù della loro funzione previdenziale, le polizze sulla vita sono impignorabili e insequestrabili.
Ai sensi dell’art. 1923 codice civile infatti, le somme dovute dall’assicuratore al contraente che può anche coincidere con il beneficiario ( vedi sopra), non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Tuttavia, rispetto ai soli premi pagati, sono fatte salve le disposizoni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (azione revocatoria) e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Cosa sognifica tutto questo?
I creditori del contraente, assistiti da un avvocato di fiducia, possono far valere i propri diritti di credito (esercitando l’azione revocatroia, laddove ne sussistono i presupposti) sulla somma dovuta dalla compagnia assicurativa solo fino all’importo dei premi pagati dal contraente, e non sull’intera somma.
Ciò vale anche al fine di determinare l’eventuale lesione dei diritti di legittima. In questa ipotesi infatti, si deve tener conto solo dell’importo complessivo dei premi pagati dal contraente e non della somma che viene liquidata al beneficiario della compagnia assicuratrice.
Quanto sopra vale solo per la disciplina civile e non anche per quella penale: è possibile infatti il sequestro preventivo delle polizze de quo in caso di responsbailità penale (Cassazione sentenza n. 18736/2014 – fonte Leggi d’ Italia).
Tuttavia recentemente la giurisprudena ha messo in discussione la impignorabilità ed insequestrabilità per quelle polizze che, pur presentandosi come assicurazioni sulla vita di fatto hanno un contenuto prevalentemente finanziario: si tratta di quelle polizze in cui la finalità di investimento prevale su quella previdenziale (fonte – Eredità, Testamento e Donazioni di Paolo Tonalini).
Ne deriva che, chi intendere proteggere il proprio patrimonio mediante lo stumento in discorso è tenuto ad individuare il giusto prodotto assicurativo che consenta, pur in presenza di un contenuto finanziario, di conservare comunque prevalentemente la finalità previdenziale e assicurativa, da cui discende l’impignorabilità e l’insequestrabilità .
La polizza sulla vita rientra nella successione ereditaria?
Le somme dovute dalla compagnia assicurativa al beneficiario in caso di morte dell’assicurato non rientrano nell’asse ereditario, poiché spettano al beneficiario per diritto proprio.
Tale caratterstica consente, in alcuni casi, di utilizzare lo strumento in discorso per la pianificazione successoria soprattutto per chi intende attribuire, dopo la morte, un capitale a dati soggetti, senza correre il rischio dell’impugnazione per lesione dei diritti di legittima degli eredi necessari (sul punto leggi, Lesione quota di legittima: cosa fare?)
Tale esclusione tuttavia, può essere contestata in caso di polizze a contenuto prevalentemente finanziario.
Da ciò ne consegue che le somme dovute dalla compagnia al beneficario in caso di morte dell’assicurato (polizze caso morte) non sono soggette all’imposta di successione, proprio perchè non rientrano nell’asse ereditario e spettano al beneficiario per diritto proprio.